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Art. 90-ter c.p.p. — Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione

Testo dell'articolo

Art. 90-ter. Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato, ed e' altresi' data tempestiva notizia, con le stesse modalita', dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonche' della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.

1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per il delitto previsto dall' articolo 575 del codice penale , nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'[articolo 577-bis](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-penale/art-577-bis) del codice penale, nella forma tentata, [modificato] o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572 , 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, [modificato] , 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies , 612-bis e 612-ter [modificato] del codice penale, nonche' dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, [modificato] del codice penale . Nei casi di delitti consumati di cui agli articoli 575, con le aggravanti di cui al periodo precedente, e 577-bis del codice penale, nonche' negli altri casi in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le medesime comunicazioni sono effettuate ai prossimi congiunti della persona offesa, che ne abbiano fatto richiesta all'autorita' giudiziaria procedente indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione [modificato] .

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Avv. Federico Papa
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