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Art. 89 c.p.p. — Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Testo dell'articolo

Art. 89. Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e' citata per l'udienza preliminare o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero o dell'imputato.

2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile. Non si applica la disposizione dell'articolo 87 comma 3.

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Avv. Federico Papa
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