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Art. 92 c.p.p. — Consenso della persona offesa

Testo dell'articolo

Art. 92. Consenso della persona offesa

1. L'esercizio dei diritti e delle facolta' spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato e' subordinato al consenso della persona offesa.

2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e puo' essere prestato a non piu' di uno degli enti o delle associazioni. E' inefficace il consenso prestato a piu' enti o associazioni.

3. Il consenso puo' essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste dal comma 2.

4. La persona offesa che ha revocato il consenso non puo' prestarlo successivamente ne' allo stesso ne' ad altro ente o associazione.

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Avv. Federico Papa
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