Art. 90-bis.2 c.p.p. — Ulteriori informazioni alla persona offesa
Testo dell'articolo
Art. 90-bis.2. Ulteriori informazioni alla persona offesa
1. Fermo quanto previsto dall'[articolo 90-bis](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-penale/art-90-bis), la persona offesa del delitto previsto dall'[articolo 575](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-penale/art-575) del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e del delitto previsto dall'[articolo 577-bis](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-penale/art-577-bis) del codice penale, nella forma tentata, nonche' dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, sin dal primo contatto con l'autorita' procedente, e' informata, in una lingua a lei comprensibile, della facolta' di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell'[articolo 362](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-penale/art-362), comma 1-ter, nonche' della facolta' di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni e dell'onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata ai sensi degli articoli 299, comma 4-bis, e 444, comma 1-quater [modificato] .
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