Art. 90-bis.1 c.p.p. — Informazioni alla vittima di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134
Testo dell'articolo
Art. 90-bis.1. Informazioni alla vittima di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134
1. La vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134 , sin dal primo contatto con l'autorita' procedente, viene informata in una lingua a lei comprensibile della facolta' di svolgere un programma di giustizia riparativa. [modificato]
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