Art. 649 c.p.p. — Divieto di un secondo giudizio
Testo dell'articolo
Art. 649. Divieto di un secondo giudizio
1. L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non puo' essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345.
2. Se cio' nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo. 238 287
Aggiornamenti
238 La Corte Costituzionale con sentenza 31 maggio - 21 luglio 2016, n. 200 (in G.U. 1ª s.s. 27/07/2016 n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 649 del codice di procedura penale , nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato gia' giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui e' iniziato il nuovo procedimento penale".
287 La Corte Costituzionale con sentenza 10 maggio - 16 giugno 2022, n. 149 (in G.U. 1ª s.s. 22/06/2022 n. 25) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 649 del codice di procedura penale , nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall' art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che, in relazione al medesimo fatto, sia gia' stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174-bis della medesima legge".
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