Art. 648 c.p.p. — Irrevocabilita' delle sentenze e dei decreti penali
Testo dell'articolo
Art. 648. Irrevocabilita' delle sentenze e dei decreti penali
1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non e' ammessa impugnazione diversa dalla revisione.
2. Se l'impugnazione e' ammessa, la sentenza e' irrevocabile quando e' inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi e' stato ricorso per cassazione, la sentenza e' irrevocabile dal giorno in cui e' pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
3. Il decreto penale di condanna e' irrevocabile quando e' inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 648 c.p.p.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
