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Art. 256 c.p.p. — Dovere di esibizione e segreti

Testo dell'articolo

Art. 256. Dovere di esibizione e segreti

1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorita' giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se cosi' e' ordinato, nonche' i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, [modificato] e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.

2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l'autorita' giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l'autorita' giudiziaria dispone il sequestro.

3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorita' giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato.

4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l'autorita' giudiziaria dispone il sequestro.

5. Si applica la disposizione dell'articolo 204.

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Avv. Federico Papa
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