In vigoreNormativaCodice di procedura penale

Art. 257 c.p.p. — Riesame del decreto di sequestro

Testo dell'articolo

Art. 257. Riesame del decreto di sequestro

1. Contro il decreto di sequestro l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione nonche' le associazioni e gli enti di cui all'[articolo 19-quater](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-penale/art-19-quater) delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale [modificato] possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.

2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.

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Avv. Federico Papa
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