Art. 255 c.p.p. — Sequestro presso banche
Testo dell'articolo
Art. 255. Sequestro presso banche
1. L'autorita' giudiziaria puo' procedere al sequestro presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all'imputato o non siano iscritti al suo nome.
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Note professionali
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