Art. 101 c.p.p. — Difensore della persona offesa
Testo dell'articolo
Art. 101. Difensore della persona offesa
1. La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facolta' ad essa attribuiti, puo' nominare un difensore nelle forme previste dall'articolo 96 comma
2. Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facolta'. La persona offesa e' altresi' informata della possibilita' dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'[articolo 76](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-penale/art-76) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni [modificato] . 2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell'articolo 93 si applicano le disposizioni dell'articolo 100.
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