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Art. 102 c.p.p. — Sostituto del difensore

Testo dell'articolo

Art. 102. Sostituto del difensore

1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto [modificato]

2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore.

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Avv. Federico Papa
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