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Art. 102 c.p.p. — Sostituto del difensore
Testo dell'articolo
Art. 102. Sostituto del difensore
1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto [modificato]
2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore.
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