Guida pratica

Come presentare la segnalazione al Garante Privacy con l'AI

5 min di lettura · Aggiornato a maggio 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

La segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali rappresenta uno strumento fondamentale di partecipazione e controllo diffuso previsto dall'art. 144 del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. Tale atto consente a qualunque soggetto di sottoporre all'Autorità fatti o circostanze che configurano una violazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. A differenza del reclamo formale, la segnalazione può riguardare profili di illiceità generale, stimolando l'esercizio dei poteri d'ufficio dell'Autorità ai sensi degli artt. 57 e 58 del GDPR. La procedura avvia un procedimento amministrativo disciplinato dal Regolamento del Garante n. 1/2019.

In sintesi

La segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali, istituita dall'art. 144 del D.Lgs. 196/2003, permette di sottoporre all'Autorità violazioni del GDPR e del Codice Privacy. Tale strumento, differente dal reclamo per l'assenza di costi e della necessità di lesione diretta, attiva i poteri d'ufficio ex artt. 57 e 58 del GDPR. L'AI assiste nella ricostruzione cronologica dei fatti e nell'analisi dei profili di illiceità. L'istanza richiede l'identificazione del titolare, prove documentali e la sottoscrizione digitale, con invio tramite PEC o raccomandata.

I passaggi

  1. 1.

    Inquadramento dei presupposti

    La segnalazione può essere presentata da chiunque ravvisi una violazione, senza necessità di dimostrare una lesione diretta e personale come richiesto per il reclamo. Occorre verificare che il trattamento contestato ricada nell'ambito di applicazione del GDPR o del Codice Privacy aggiornato. È essenziale che l'oggetto della segnalazione sia circostanziato e riguardi condotte specifiche, anche di natura sistemica, poste in essere da un titolare o responsabile del trattamento. Si consiglia di valutare preliminarmente se la condotta violi i principi di liceità, correttezza e trasparenza stabiliti dall'art. 5 del GDPR. L'uso dell'AI tramite prompt mirati può assistere nell'individuare rapidamente i riferimenti normativi tra l'art. 144 del Codice e il GDPR.

  2. 2.

    Identificazione dei soggetti

    L'atto deve contenere i dati identificativi completi del segnalante e gli elementi necessari a individuare univocamente il titolare (data controller) o il responsabile del trattamento (data processor). È necessario indicare la denominazione sociale, la sede legale o l'indirizzo del soggetto segnalato per consentire all'Autorità di avviare l'istruttoria. Se il segnalante richiede la riservatezza della propria identità, deve motivare tale istanza espressamente, fermo restando che il Garante deve garantire i diritti di difesa della controparte. L'assenza di dati identificativi del titolare può rendere la segnalazione inammissibile per impossibilità di procedere.

  3. 3.

    Descrizione circostanziata dei fatti

    Si deve procedere a una narrazione analitica degli eventi, specificando tempi, luoghi e modalità del trattamento dei dati ritenuto illegittimo. È fondamentale allegare ogni prova documentale disponibile, quali screenshot, messaggi di posta elettronica, log di sistema o contratti, per fornire un riscontro oggettivo. La descrizione non deve essere generica ma deve permettere al Garante di comprendere esattamente quale operazione di trattamento sia oggetto di doglianza. Una ricostruzione fattuale precisa è la condizione necessaria per consentire all'ufficio di esercitare i poteri ispettivi previsti dal Regolamento n. 1/2019. Strumenti di AI possono essere utilizzati per sintetizzare cronologicamente i fatti a partire dalla documentazione raccolta.

  4. 4.

    Individuazione dei profili di illiceità

    Il professionista deve ricollegare i fatti esposti alle violazioni delle norme del GDPR o del Codice Privacy, citando espressamente le disposizioni che si assumono violate. Sebbene il Garante operi una qualificazione giuridica autonoma, un'argomentazione tecnica solida facilita l'accoglimento della segnalazione e orienta l'attività di controllo. Occorre evidenziare se la violazione riguardi la mancanza di idonea base giuridica, l'inosservanza dell'obbligo di informativa o il mancato rispetto dei diritti dell'interessato. L'analisi deve tener conto della giurisprudenza e delle linee guida delle autorità di controllo europee. Attraverso appositi prompt, l'AI può supportare l'individuazione delle violazioni specifiche basandosi sulla descrizione dei fatti.

  5. 5.

    Sollecitazione dell'intervento del Garante

    In questa fase si richiede formalmente al Garante di esercitare i poteri correttivi e sanzionatori di cui all'art. 58 del GDPR. Si può sollecitare l'adozione di provvedimenti quali l'ammonimento, l'ingiunzione a conformare il trattamento o il divieto temporaneo o definitivo di trattamento dei dati. È utile precisare l'urgenza dell'intervento qualora il trattamento illecito rischi di produrre danni gravi e irreparabili alla collettività o a categorie di interessati. La richiesta deve essere formulata in modo coerente con i poteri attribuiti dalla norma per evitare istanze improprie o esorbitanti.

  6. 6.

    Trasmissione e sottoscrizione

    La segnalazione deve essere datata e sottoscritta dal segnalante, preferibilmente tramite firma digitale per garantirne l'integrità e la paternità. L'invio deve avvenire tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo istituzionale del Garante o tramite raccomandata con avviso di ricevimento. È necessario assicurarsi che tutti gli allegati siano in formati leggibili e che la dimensione della busta telematica non superi i limiti tecnici previsti. La trasmissione tramite PEC assicura la certezza legale della data di deposito. Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l'ufficio effettua una valutazione preliminare di ammissibilità e decide se avviare l'istruttoria, diversamente dal reclamo, in cui sono previsti termini certi di conclusione del procedimento (3 mesi per informare sullo stato o esito ex art. 77 GDPR), aspetto che costituisce una differenza fondamentale rispetto alla segnalazione.

Base giuridica: art. 144 D.Lgs. 196/2003art. 57 GDPRart. 58 GDPR

La struttura del modello

Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.

  1. Autorità adita

    Indicazione dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali competente per la ricezione dell'atto.

  2. Segnalante e titolare

    Dati identificativi completi del soggetto segnalante e del titolare o responsabile del trattamento contestato.

  3. Fatto segnalato

    Descrizione analitica della condotta o del trattamento ritenuto non conforme alla normativa vigente.

  4. Profili di non conformità

    Esposizione delle disposizioni del GDPR o del Codice Privacy che si assumono violate dal trattamento descritto.

  5. Sollecitazione del controllo

    Istanza rivolta al Garante per l'esercizio dei poteri ispettivi e correttivi previsti dall'art. 58 GDPR.

  6. Data e sottoscrizione

    Luogo, data e firma autografa o digitale del segnalante con indicazione dei recapiti per le comunicazioni.

Errori da evitare

  • Richiedere il risarcimento dei danni: il Garante non ha poteri liquidatori, competenza che spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria ordinaria.
  • Omessa allegazione di prove: inviare una segnalazione basata su mere congetture senza screenshot o documenti porta solitamente all'archiviazione diretta.
  • Mancanza di specificità: formulare accuse generiche senza indicare i dati trattati o le modalità della violazione rende impossibile l'avvio dell'istruttoria.
  • Inviare segnalazioni anonime: sebbene il Garante possa agire d'ufficio, l'anonimato impedisce al segnalante di ricevere aggiornamenti sullo stato del procedimento.

Domande frequenti

La presentazione della segnalazione al Garante prevede il pagamento di costi o bolli?

Mentre la segnalazione è gratuita, la presentazione del reclamo al Garante è soggetta al versamento di un contributo per spese di segreteria pari a euro 150,00, come stabilito dalla Deliberazione del Garante n. 511 del 20 dicembre 2018, salvo i casi di esenzione previsti.

Qual è la differenza tra reclamo e segnalazione ai sensi del Codice Privacy?

Il reclamo (art. 77 GDPR) tutela diritti soggettivi dell'interessato, mentre la segnalazione (art. 144 Codice) è uno strumento più flessibile per denunciare violazioni generali, pur avviando un procedimento amministrativo.

L'esito di una segnalazione può essere impugnato davanti a un giudice?

I provvedimenti espressi del Garante sono impugnabili ai sensi dell'art. 152 del Codice. L'impugnabilità del 'silenzio' dell'Autorità è prevista dall'art. 78 del GDPR per il reclamo; per la segnalazione ex art. 144, non essendovi un obbligo di provvedere puntualmente sulla posizione del segnalante (non interessato), l'impugnabilità del silenzio ai sensi dell'art. 152 è controversa in dottrina e giurisprudenza.

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAM

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  • Verifica automatica dei riferimenti normativi tra l'art. 144 del Codice Privacy e le disposizioni del GDPR.
  • Strutturazione guidata del fatto segnalato per assicurare la precisione richiesta dal Regolamento n. 1/2019.
  • Generazione automatica delle richieste di intervento basata sull'elenco tassativo dei poteri di cui all'art. 58 GDPR.

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