Guida pratica

Come proporre ricorso avverso il provvedimento del Garante

3 min di lettura · Aggiornato a giugno 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali costituisce lo strumento giurisdizionale previsto dall'art. 152 del D.Lgs. 196/2003 per impugnare le decisioni dell'Autorità dinanzi al giudice ordinario. Tale rimedio trova ulteriore fondamento nell'art. 78 del GDPR, che garantisce il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo avverso decisioni giuridicamente vincolanti dell'Autorità di controllo. Il giudizio è regolato dal rito del lavoro, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 150/2011, assicurando una tutela specifica sia per l'interessato sia per il titolare del trattamento. L'impugnazione è diretta all'annullamento o alla modifica del provvedimento, a piena salvaguardia dei diritti in materia di protezione dei dati personali.

In sintesi

Il ricorso ex art. 152 D.Lgs. 196/2003 e art. 78 GDPR consente di impugnare i provvedimenti del Garante Privacy dinanzi al tribunale ordinario. La competenza territoriale appartiene al giudice del luogo di residenza del titolare o dell'interessato. Il procedimento segue il rito del lavoro ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 150/2011. L'impugnazione va depositata entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero sessanta per i residenti all'estero, a pena di inammissibilità. È ammessa l'istanza cautelare di sospensione per gravi motivi.

I passaggi

  1. 1.

    Individuazione della competenza e del rito

    Il ricorso si propone dinanzi al tribunale ordinario del luogo in cui il titolare del trattamento ha la residenza o la sede, ovvero del luogo di residenza dell'interessato. Il procedimento è disciplinato dal rito del lavoro, con le modificazioni e semplificazioni previste dall'art. 10 del D.Lgs. 150/2011. Occorre prestare particolare attenzione al rispetto dei requisiti di forma e contenuto stabiliti dall'art. 414 c.p.c. per la validità dell'atto.

  2. 2.

    Rispetto dei termini di impugnazione

    Il ricorso deve essere depositato a pena di decadenza entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero di sessanta giorni qualora il ricorrente risieda all'estero. L'inosservanza di tale termine determina l'inammissibilità dell'impugnazione. È pertanto indispensabile verificare con assoluta esattezza la data di perfezionamento della notifica prima di procedere.

  3. 3.

    Esposizione dei fatti e dei motivi

    L'atto introduttivo deve ricostruire nel dettaglio lo svolgimento del procedimento svoltosi dinanzi all'Autorità e i fatti inerenti al trattamento oggetto di contestazione. I motivi di impugnazione devono essere formulati in modo specifico, deducendo le violazioni di legge o i vizi di motivazione afferenti al provvedimento impugnato. È necessario evidenziare chiaramente la lesione della posizione giuridica soggettiva, nonché l'erronea applicazione del GDPR o del Codice Privacy.

  4. 4.

    Citazione del Garante e dei controinteressati

    Nel ricorso devono essere indicati quali parti necessarie il Garante per la protezione dei dati personali ed gli eventuali controinteressati, individuabili nei soggetti ai quali il provvedimento si riferisce direttamente o che vantano un interesse qualificato alla sua conservazione. La corretta ed integra instaurazione del contraddittorio costituisce un requisito imprescindibile per la regolarità del giudizio.

  5. 5.

    Formulazione delle conclusioni e istanze istruttorie

    Nelle conclusioni occorre richiedere espressamente l'annullamento o la riforma, totale o parziale, del provvedimento impugnato. Qualora ricorrano gravi motivi ed un imminente pericolo di danno, è possibile formulare istanza cautelare di sospensione dell'esecutività del provvedimento. Unitamente al ricorso deve essere depositata l'intera documentazione relativa alla fase amministrativa svoltasi dinanzi all'Autorità, onde consentire al giudice la piena cognizione del merito.

Base giuridica: art. 152 D.Lgs. 196/2003art. 10 D.Lgs. 150/2011art. 78 GDPR

La struttura del modello

Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.

  1. Tribunale adito

    Individuazione del tribunale territorialmente competente e della relativa sezione.

  2. Parti

    Dati identificativi completi del ricorrente, del Garante e degli eventuali soggetti controinteressati.

  3. Provvedimento impugnato

    Indicazione analitica del provvedimento dell'Autorità oggetto di impugnazione, completo di data e numero di registro.

  4. Fatto e svolgimento del procedimento

    Esposizione cronologica dei fatti di causa e dello svolgimento della fase amministrativa dinanzi all'Autorità.

  5. Motivi del ricorso

    Articolazione specifica dei vizi di legittimità e di merito che inficiano il provvedimento impugnato.

  6. Conclusioni

    Formulazione delle domande di annullamento, riforma o sospensione cautelare del provvedimento ex art. 152 D.Lgs. 196/2003.

  7. Mezzi di prova e documenti

    Elenco della documentazione offerta in comunicazione e formulazione delle eventuali istanze istruttorie.

  8. Luogo, data, sottoscrizione e procura

    Elementi formali di validità dell'atto, compresi la sottoscrizione del difensore e il mandato alle liti.

Errori da evitare

  • Errata individuazione del tribunale competente per territorio, con conseguente eccezione di incompetenza e dilazione dei tempi processuali.
  • Deposito del ricorso oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica o comunicazione del provvedimento.
  • Mancata notifica dell'atto ai controinteressati, con conseguente lesione dell'integrità del contraddittorio.
  • Omessa o generica articolazione dei motivi di ricorso, privi della specifica indicazione delle violazioni di legge o dei vizi motivazionali.

Domande frequenti

Qual è il termine per impugnare il provvedimento del Garante?

Il termine è di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, elevato a sessanta giorni per chi risiede all'estero.

Quale rito si applica al ricorso avverso i provvedimenti del Garante?

Si applica il rito del lavoro ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 150/2011, caratterizzato da concentrazione del giudizio e oralità delle fasi processuali.

È possibile richiedere la sospensione del provvedimento impugnato?

Sì, è possibile proporre un'istanza cautelare all'interno del ricorso per ottenere la sospensione dell'efficacia o dell'esecutività del provvedimento, laddove sussistano gravi e irreparabili motivi.

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAM

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