Guida pratica

Come presentare una segnalazione all'AGCM con l'AI

4 min di lettura · Aggiornato a giugno 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

La segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) costituisce l'atto d'impulso fondamentale per sollecitare l'esercizio dei poteri investigativi dell'Autorità a fronte di condotte distorsive del mercato. Ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 287/1990, chiunque ne abbia interesse può denunciare fatti suscettibili di integrare violazioni della concorrenza, sia a livello nazionale sia dell'Unione Europea. L'atto è diretto a evidenziare intese restrittive della concorrenza o abusi di posizione dominante lesivi del benessere dei consumatori e dell'efficienza del sistema economico. Una redazione rigorosa e analitica è indispensabile affinché l'Autorità ravvisi un idoneo fumus per l'avvio di un procedimento istruttorio formale.

In sintesi

La segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sollecita l'esercizio dei poteri investigativi contro intese restrittive o abusi di posizione dominante. Ai sensi della Legge 287/1990, l'istanza richiede l'identificazione dei soggetti, la perimetrazione del mercato rilevante e la descrizione analitica delle condotte. La qualificazione giuridica deve richiamare gli articoli 2 e 3 della normativa nazionale o gli articoli 101 e 102 TFUE. Il segnalante deve produrre elementi di prova e può richiedere misure cautelari ex articolo 14-bis. La redazione tecnica può avvalersi dell'AI per evidenziare il fumus necessario.

I passaggi

  1. 1.

    Identificazione delle parti e legittimazione ad agire

    Il primo passo consiste nella compiuta identificazione del soggetto segnalante e delle imprese denunciate, evidenziandone i rispettivi ruoli di mercato. Occorre circostanziare l'interesse concreto e attuale del segnalante (sia esso un concorrente leso, un consumatore o un'associazione di categoria), esplicitando le relazioni commerciali o economiche intercorrenti con le parti segnalate. È indispensabile indicare gli indirizzi PEC e le sedi legali per consentire la rituale notificazione degli atti e l'eventuale esecuzione di ispezioni. Una puntuale argomentazione in punto di legittimazione previene il rischio di un'archiviazione per difetto d'interesse o indeterminatezza soggettiva dell'istanza.

  2. 2.

    Inquadramento del mercato rilevante

    La segnalazione deve recare una precisa perimetrazione del mercato rilevante del prodotto e del mercato geografico in cui si producono gli effetti della condotta denunciata. Sotto il profilo merceologico, occorre individuare i beni o servizi considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore in ragione delle caratteristiche, del prezzo e dell'uso di destinazione. Sotto il profilo geografico, va delimitata l'area territoriale in cui le imprese offrono e domandano tali prodotti, verificando se l'ambito sia locale, nazionale o unionale. Tale analisi risulta preliminare al calcolo delle quote di mercato, parametro essenziale per stimare il potere economico delle parti.

  3. 3.

    Descrizione analitica della condotta

    In questa sezione occorre esporre analiticamente i fatti e i comportamenti ritenuti distorsivi della concorrenza, quali intese segrete, scambi di informazioni sensibili o pratiche escludenti. È necessario chiarire se la fattispecie configuri un'intesa orizzontale volta ad allineare i prezzi ovvero un abuso di posizione dominante preordinato all'estromissione dei concorrenti. Ciascuna condotta va dettagliata sul piano temporale, specificando la data di inizio e la persistenza della stessa, unitamente alle concrete modalità esecutive. Una ricostruzione fattuale precisa consente all'Autorità di cogliere la gravità dell'illecito e l'eventuale urgenza dell'intervento.

  4. 4.

    Qualificazione giuridica della violazione

    L'atto deve ricondurre gli elementi di fatto alle fattispecie di divieto previste dall'ordinamento, distinguendo tra intese restrittive ex art. 2 L. 287/1990 ed abuso di posizione dominante ex art. 3 L. 287/1990. Laddove la condotta sia idonea a pregiudicare il commercio tra Stati membri dell'Unione Europea, occorre invocare altresì gli articoli 101 e 102 del TFUE. È necessario argomentare in che modo il comportamento denunciato impedisca, restringa o falsi in misura consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o di una sua parte rilevante. Una corretta sussunzione giuridica orienta l'Autorità nell'adozione degli strumenti istruttori più idonei e nel riparto di competenze con la Commissione Europea.

  5. 5.

    Indicazione degli elementi di prova

    Sul segnalante grava l'onere di produrre o indicare la documentazione e i riscontri fattuali idonei a supportare le circostanze allegate. Si possono depositare contratti, corrispondenza commerciale, listini prezzi, rilevazioni statistiche di vendita o dichiarazioni di terzi dirette a comprovare il coordinamento tra imprese o la condotta abusiva. È consigliabile allegare perizie economiche o pareri tecnici volti a quantificare l'impatto sul mercato o l'innalzamento di barriere all'entrata. Un solido quadro probatorio accresce le probabilità che l'AGCM dia avvio al procedimento, disponendo eventualmente ispezioni in loco (dawn raid) presso le sedi aziendali.

  6. 6.

    Formulazione delle richieste e misure cautelari

    La sezione conclusiva del ricorso deve formalizzare la richiesta esplicita all'Autorità di avviare un'istruttoria volta all'accertamento dell'infrazione e all'irrogazione delle relative sanzioni. Nei casi di spiccata gravità e urgenza, qualora sussista il pericolo di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, è possibile sollecitare l'adozione di misure cautelari ai sensi dell'art. 14-bis L. 287/1990. Risulta altresì fondamentale formulare espressa istanza di riservatezza per la documentazione contenente segreti aziendali o informazioni commerciali sensibili. La chiarezza delle conclusioni agevola gli uffici dell'Autorità nella perimetrazione dell'oggetto dell'indagine.

Base giuridica: art. 2 L. 287/1990art. 3 L. 287/1990art. 101 TFUEart. 102 TFUE

La struttura del modello

Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.

  1. Autorità adita

    Indica l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato quale organo istituzionale destinatario della segnalazione.

  2. Parti

    Contiene i dati identificativi del segnalante e delle imprese di cui si denunciano le condotte anticoncorrenziali.

  3. Mercato rilevante

    Delinea il perimetro merceologico e geografico entro il quale le condotte esplicano i propri effetti distorsivi.

  4. Fatto

    Esposizione dettagliata delle condotte, degli accordi o degli abusi contestati, con precisa indicazione di tempi e modalità.

  5. Qualificazione giuridica

    Inquadramento di diritto delle condotte ai sensi della L. 287/1990 e, se del caso, degli articoli 101 e 102 del TFUE.

  6. Elementi di prova

    Elencazione dei documenti e dei riscontri allegati a supporto della veridicità dei fatti esposti.

  7. Richiesta

    Formulazione delle istanze di avvio dell'istruttoria, di sanzione e di adozione di eventuali misure cautelari d'urgenza.

  8. Data e sottoscrizione

    Reca la data, il luogo, la sottoscrizione del difensore o del segnalante e l'elenco numerato degli allegati.

Errori da evitare

  • Definizione del mercato rilevante eccessivamente generica, tale da impedire all'Autorità di valutare il reale potere economico delle imprese.
  • Mancata distinzione tra una mera controversia civilistica contrattuale e una condotta dotata di rilevanza pubblicistica ed economico-concorrenziale.
  • Incompletezza del quadro probatorio o indiziario, con conseguente archiviazione immediata della segnalazione per manifesta infondatezza.
  • Omessa presentazione dell'istanza di riservatezza sui dati sensibili, con conseguente ostensione delle informazioni riservate alle controparti in sede di accesso agli atti.

Domande frequenti

La presentazione della segnalazione all'AGCM comporta il versamento di costi fissi?

No, la presentazione di una segnalazione non richiede il versamento di tasse o contributi amministrativi, ma presuppone un'accurata redazione di natura tecnico-giuridica.

È possibile presentare una segnalazione in forma anonima?

Sebbene l'Autorità possa procedere d'ufficio, il segnalante deve identificarsi; è tuttavia possibile richiedere il segreto sull'identità in presenza di fondati timori di ritorsioni commerciali.

Quali sono i tempi medi per l'avvio di un'istruttoria?

L'Autorità svolge una fase pre-istruttoria di durata variabile, concludendo di norma la valutazione sulla rilevanza della segnalazione entro alcuni mesi dal ricevimento dell'atto.

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAM

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