Guida pratica
Come redigere una diffida per concorrenza sleale con l'AI
4 min di lettura · Aggiornato a luglio 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
La diffida per atti di concorrenza sleale costituisce il primario strumento di tutela stragiudiziale volto a far cessare le condotte illecite poste in essere da un concorrente. Ai sensi dell'art. 2598 c.c., l'atto mira a inibire tempestivamente i comportamenti idonei a creare confusione, a denigrare i prodotti o l'attività altrui ovvero ad appropriarsi dei relativi pregi. L'invio formale del preavviso di lite è essenziale per cristallizzare la responsabilità dell'autore dell'illecito e prevenire l'aggravamento del danno, costituendo un passaggio opportuno prima dell'eventuale introduzione di un giudizio inibitorio o risarcitorio dinanzi all'autorità giudiziaria competente.
In sintesi
La diffida per concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. costituisce lo strumento stragiudiziale volto a inibire condotte confusorie, denigratorie o contrarie alla correttezza professionale. L'atto presuppone un rapporto di concorrenza tra soggetti operanti nel medesimo mercato. È necessaria una descrizione analitica dell'illecito, supportata da prove documentali, per fondare le domande di inibitoria e rimozione degli effetti ai sensi dell'art. 2599 c.c. L'invio tramite PEC o raccomandata A/R interrompe la prescrizione quinquennale dell'azione risarcitoria prevista dall'art. 2600 c.c. e documenta la formale conoscenza della violazione.
I passaggi
- 1.
Identificazione del rapporto di concorrenza
Occorre anzitutto accertare la sussistenza di un rapporto di concorrenza, effettiva o potenziale, tra il diffidante e il destinatario. La tutela apprestata dall'art. 2598 c.c. presuppone che le imprese operino nel medesimo mercato ovvero in settori contigui, tali da intercettare la stessa clientela. È essenziale descrivere con accuratezza l'ambito di operatività di ciascuna parte per fondare la legittimazione e l'interesse ad agire: in difetto di tale presupposto soggettivo, la condotta deve essere diversamente inquadrata nell'alveo della responsabilità civile generale ex art. 2043 c.c.
- 2.
Analisi e descrizione della condotta illecita
Il nucleo dell'atto risiede nella descrizione puntuale e analitica degli atti di concorrenza sleale contestati, siano essi confusori, denigratori o comunque contrari ai principi della correttezza professionale. È fondamentale allegare o richiamare idonea documentazione probatoria (quali screenshot, cataloghi o corrispondenza) che attesti l'illiceità del comportamento. La contestazione deve essere circostanziata al fine di prevenire eccezioni di genericità in una successiva ed eventuale fase di merito: una formulazione vaga precluderebbe infatti al destinatario l'esatta individuazione delle condotte da far cessare.
- 3.
Inquadramento giuridico della fattispecie
I fatti contestati devono essere sussunti in una delle fattispecie contemplate dall'art. 2598 c.c., distinguendo opportunamente tra le ipotesi tipizzate e la clausola generale di scorrettezza professionale di cui al n. 3 della medesima norma. È necessario precisare se la condotta sia riconducibile all'uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione, all'imitazione servile dei prodotti, alla diffusione di notizie denigratorie ovvero allo storno di dipendenti. Un inquadramento rigoroso consente di formulare correttamente le domande di inibitoria e di eliminazione degli effetti dell'illecito ai sensi dell'art. 2599 c.c., ponendo le basi della successiva strategia processuale.
- 4.
Formulazione della diffida inibitoria
L'intimazione deve formulare l'ordine di cessazione immediata del comportamento lesivo e la contestuale rimozione degli effetti già prodottisi. È opportuno concedere un termine perentorio (di norma non superiore a sette giorni) entro il quale il destinatario debba conformarsi integralmente alle richieste, fornendo altresì un formale impegno scritto ad astenersi dalla reiterazione futura della condotta. Tale sezione dell'atto cristallizza la volontà della parte lesa di tutelare la propria posizione sul mercato.
- 5.
Riserva di risarcimento danni
L'atto deve contenere l'espressa riserva del diritto di agire in giudizio per il risarcimento dei danni, sia patrimoniali sia di immagine, patiti ai sensi dell'art. 2600 c.c. Sebbene l'obiettivo primario sia l'ottenimento della tutela inibitoria, la riserva del danno vale a interrompere il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria e a comprovare la persistenza della condotta illecita. La diffida deve concludersi con l'avvertimento che, in difetto di tempestivo e positivo riscontro, si adirà l'autorità giudiziaria competente anche in via d'urgenza e cautelare.
Base giuridica: art. 2598 c.c.art. 2599 c.c.art. 2600 c.c.
La struttura del modello
Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.
Mittente e destinatario
Dati identificativi e legittimazione dell'impresa diffidante e dell'impresa concorrente destinataria dell'atto.
Premesse in fatto
Esposizione del rapporto di concorrenza sussistente tra le parti e descrizione analitica delle condotte sleali contestate.
Qualificazione giuridica
Inquadramento della condotta nelle fattispecie di cui all'art. 2598 c.c. ed esplicita contestazione della responsabilità.
Intimazione e diffida
Formale intimazione a cessare immediatamente la condotta illecita, a rimuoverne gli effetti e a rendere impegno scritto di non reiterazione.
Conseguenze dell'inottemperanza
Avvertimento in merito all'avvio di azioni inibitorie e risarcitorie ex artt. 2599 e 2600 c.c. anche in sede cautelare.
Data, sottoscrizione e riserva di diritti
Indicazione di luogo e data, sottoscrizione del legale rappresentante o del difensore procuratore ed espressa riserva di ogni azione.
Errori da evitare
- Omessa allegazione o prova della sussistenza del rapporto di concorrenza, elemento costitutivo essenziale per l'applicabilità della disciplina speciale di cui all'art. 2598 c.c.
- Genericità nella descrizione degli atti lesivi contestati, la quale rende la diffida inefficace ai fini della costituzione in mora del concorrente.
- Mancata fissazione di un termine esplicito per l'adempimento, depotenziando la perentorietà dell'atto e pregiudicando la successiva valutazione del periculum in mora in sede cautelare.
- Errata qualificazione dell'atto quale diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. anziché corretto inquadramento nell'ambito della tutela inibitoria e della responsabilità extracontrattuale.
Domande frequenti
Qual è il termine di prescrizione per l'azione di concorrenza sleale?
L'azione per il risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, ma l'invio della diffida è fondamentale per interrompere tempestivamente tale termine e documentare la conoscenza dell'illecito. Per l'azione inibitoria non è previsto un termine rigido di decadenza, tuttavia il ritardo nell'agire può incidere negativamente sulla sussistenza del requisito del periculum in mora ai fini del rigetto o dell'accoglimento delle misure cautelari d'urgenza.
È obbligatorio inviare la diffida tramite PEC o raccomandata A/R?
Sì, la prova della ricezione mediante canale a valore legale (PEC o raccomandata A/R) è indispensabile per dimostrare la formale conoscenza, in capo al destinatario, dell'illiceità della propria condotta. In difetto di una prova certa dell'avvenuto recapito, il concorrente potrebbe utilmente eccepire la propria buona fede ai fini dell'esclusione della colpa nell'azione risarcitoria.
La diffida può essere inviata anche se l'atto di concorrenza è già cessato?
Certamente. La diffida conserva la propria utilità per richiedere formalmente la rimozione degli effetti residui dell'illecito e preannunciare l'azione giudiziaria per il risarcimento dei danni già maturati. Essa serve altresì ad ammonire formalmente il concorrente dall'astenersi da future reiterazioni delle condotte lesive.

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Prova edit.legal gratisQuesta guida ha finalità puramente informative e non sostituisce la consulenza di un avvocato sul caso concreto.