Guida pratica

Come redigere la richiesta di riesame di sequestri e misure cautelari reali con l'AI

4 min di lettura · Aggiornato a luglio 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

La richiesta di riesame, disciplinata dall'art. 324 c.p.p., costituisce il principale mezzo di impugnazione contro i decreti di sequestro preventivo (misura cautelare reale) e di sequestro probatorio (mezzo di ricerca della prova). Tale procedura consente al Tribunale in composizione collegiale di rivalutare integralmente la legittimità e il merito del vincolo imposto sui beni dell'interessato. L'istanza può essere proposta dall'imputato, dall'indagato o da chiunque abbia diritto alla restituzione delle cose sequestrate ai sensi dell'art. 322 c.p.p. La funzione del riesame è quella di assicurare un rapido controllo giurisdizionale sull'effettiva sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora.

In sintesi

L'istanza di riesame ex art. 324 c.p.p. permette di impugnare sequestri preventivi e probatori dinanzi al Tribunale del distretto. Il ricorso, depositabile telematicamente tramite PDP entro dieci giorni, valuta la sussistenza di fumus commissi delicti e periculum in mora. L'imputato o l'avente diritto alla restituzione ex art. 322 c.p.p. esercita la legittimazione attiva. In sede di camera di consiglio ex art. 127 c.p.p., il superamento dei termini decisori comporta la caducazione delle misure cautelari reali. L'uso dell'AI assiste la redazione tecnica dei motivi difensivi.

I passaggi

  1. 1.

    Individuazione del Tribunale competente

    La competenza territoriale spetta al Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento, ai sensi dell'art. 324, comma 2, c.p.p. Occorre prestare particolare attenzione alla distinzione tra circondario e distretto: per i provvedimenti emessi dagli uffici compresi nella medesima circoscrizione di Corte d'Appello, la competenza è attribuita in via esclusiva al Tribunale distrettuale del riesame. L'errata individuazione dell'organo competente può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione o un gravoso ritardo nella trasmissione degli atti.

  2. 2.

    Verifica della legittimazione e dei termini

    Il termine perentorio per la proposizione della richiesta è di dieci giorni, decorrenti dalla data di esecuzione del sequestro o dal momento in cui l'interessato ne ha avuto legale conoscenza. La legittimazione attiva spetta all'imputato o indagato, al suo difensore e alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ovvero a chi avrebbe diritto alla loro restituzione ex art. 322 c.p.p. L'enunciazione dei motivi non è richiesta a pena di inammissibilità al momento del deposito, sebbene sia opportuna per ragioni di strategia difensiva.

  3. 3.

    Redazione dei motivi di impugnazione

    L'atto deve contestare i presupposti del sequestro previsti dall'art. 321 c.p.p., soffermandosi sull'insussistenza del fumus commissi delicti o sulla mancanza del periculum in mora. È necessario valutare la proporzionalità del vincolo rispetto alle finalità perseguite e verificare il nesso di pertinenzialità tra il reato contestato e i beni appresi. In caso di sequestro probatorio, occorre altresì eccepire l'assenza di concrete esigenze istruttorie o la carenza di motivazione sulle ragioni che giustificano il mantenimento del vincolo.

  4. 4.

    Modalità di deposito telematico

    Il deposito della richiesta di riesame da parte del difensore deve essere effettuato esclusivamente tramite il Portale Deposito Atti Penali (PDP). L'impiego di modalità difformi, quali la posta elettronica certificata (PEC) o il deposito cartaceo presso uffici diversi da quello competente, determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi della disciplina sul processo penale telematico. È indispensabile verificare la generazione della ricevuta di accettazione per attestare la tempestività del deposito nei termini di legge.

  5. 5.

    Trattazione in camera di consiglio

    Il procedimento si svolge in camera di consiglio secondo le forme dell'art. 127 c.p.p., garantendo il pieno contraddittorio tra le parti dinanzi al Tribunale collegiale. L'autorità procedente deve trasmettere gli atti al Tribunale entro cinque giorni dalla richiesta, a pena di caducazione della misura (con riferimento al sequestro preventivo). La decisione deve intervenire entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, mentre il deposito della motivazione in cancelleria deve avvenire entro trenta giorni (prorogabili fino a quarantacinque per casi complessi) dalla decisione, sempre a pena di perdita di efficacia della misura cautelare reale. Nel sequestro probatorio, viceversa, i termini sono considerati giurisprudenzialmente ordinatori e la loro inosservanza non comporta l'automatica restituzione dei beni.

Base giuridica: art. 324 c.p.p.art. 321 c.p.p.art. 322 c.p.p.

La struttura del modello

Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.

  1. Tribunale del riesame

    Indica l'ufficio giudiziario del capoluogo del distretto competente per l'impugnazione.

  2. Richiedente

    Identifica il soggetto che propone l'impugnazione, la sua qualifica processuale e i dati del difensore munito di procura.

  3. Provvedimento di sequestro impugnato

    Specifica gli estremi del decreto di sequestro e l'elenco analitico dei beni sottoposti a vincolo.

  4. Motivi

    Espone le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della contestazione circa la sussistenza del fumus commissi delicti o del periculum in mora.

  5. Conclusioni

    Formula le richieste di annullamento dell'atto impugnato e di conseguente restituzione dei beni agli aventi diritto.

  6. Documenti

    Elenca gli allegati e gli elementi probatori prodotti a supporto delle doglianze.

  7. Luogo, data e sottoscrizione

    Riporta la data di redazione e la firma digitale del difensore.

Errori da evitare

  • Errata individuazione del Tribunale del capoluogo di provincia in luogo di quello del distretto di Corte d'Appello competente.
  • Inosservanza delle modalità telematiche obbligatorie (PDP), con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
  • Errore nel calcolo del termine perentorio di dieci giorni decorrente dalla conoscenza o dall'esecuzione del sequestro.
  • Mancata dimostrazione del titolo di legittimazione o dell'interesse concreto alla restituzione per i terzi non indagati.

Domande frequenti

Cosa succede se il Tribunale non decide entro dieci giorni?

Ai sensi dell'art. 324, comma 7, c.p.p., se la decisione non interviene entro 10 giorni dalla ricezione degli atti o la motivazione non è depositata entro i termini previsti (30 o 45 giorni), la misura cautelare reale perde efficacia. Tuttavia, la decadenza per il mancato rispetto dei termini non si applica al sequestro probatorio, per il quale i termini hanno natura ordinatoria (Cass. Sez. Un. n. 21462/2019).

È dovuto il contributo unificato per il riesame reale?

No, le impugnazioni penali contro i provvedimenti cautelari reali non sono soggette al versamento del contributo unificato. L'accesso alla tutela giurisdizionale in sede penale è esente da tributi giudiziari civili.

Si possono presentare motivi nuovi prima dell'udienza?

Sì, l'art. 324 c.p.p. consente la presentazione di motivi nuovi fino all'inizio della discussione in camera di consiglio. Questa facoltà permette alla difesa di integrare le argomentazioni a seguito della visione degli atti depositati dal Pubblico Ministero.

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAM

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