Guida pratica

Come presentare l'istanza ex art. 335 c.p.p. con l'AI

5 min di lettura · Aggiornato a maggio 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

L'istanza ex art. 335 c.p.p. costituisce lo strumento fondamentale mediante il quale l'interessato, o il suo difensore, richiede alla Procura della Repubblica la comunicazione delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato. Tale facoltà, espressione del diritto di difesa e del principio di trasparenza dell'azione penale, consente di verificare la pendenza di indagini preliminari, fatte salve le ipotesi di segretazione previste dal medesimo articolo per reati di particolare gravità o per specifiche esigenze investigative. L'art. 335 c.p.p. disciplina l'obbligo del Pubblico Ministero di iscrivere immediatamente ogni notizia di reato pervenuta e il correlato diritto della persona alla quale il reato è attribuito o della persona offesa di ottenerne comunicazione.

In sintesi

L'istanza ex art. 335 c.p.p. è lo strumento procedurale per richiedere alla Procura della Repubblica la comunicazione delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato. La legittimazione spetta alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa o al difensore munito di nomina specifica. L'atto deve contenere i dati anagrafici, il codice fiscale e copia del documento d'identità. La trasmissione avviene via PEC, raccomandata o deposito fisico. Il Pubblico Ministero può disporre la secretazione delle iscrizioni per esigenze investigative. La procedura è esente da imposta di bollo. L'AI agevola la redazione.

I passaggi

  1. 1.

    Individuazione dell'ufficio giudiziario competente

    La richiesta deve essere indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente per l'accertamento dei fatti. Generalmente, la competenza coincide con il luogo in cui il reato si è consumato ovvero con la residenza dell'istante nell'ipotesi di notizie di reato a carico di ignoti. È fondamentale individuare correttamente la segreteria o l'ufficio competente (di norma l'Ufficio Iscrizioni o l'URP) per evitare ritardi nella gestione dell'istanza. Qualora si ipotizzi la pendenza di procedimenti presso differenti distretti, occorre presentare distinte istanze a ciascuna Procura interessata.

  2. 2.

    Verifica della legittimazione e dei poteri rappresentativi

    L'istanza può essere presentata personalmente dall'interessato (persona sottoposta alle indagini o persona offesa) oppure dal suo difensore munito di procura o nomina specifica. Qualora l'atto sia presentato dal difensore, occorre allegare la nomina in originale o in copia autenticata, corredata dei poteri speciali ove espressamente richiesti dall'ufficio. La legittimazione deve essere chiaramente esplicitata nell'intestazione dell'atto, così da consentire al personale di cancelleria di verificare la titolarità del diritto all'informazione ex art. 335 c.p.p. In mancanza della prova della legittimazione, l'istanza viene sistematicamente rigettata per difetto di procura o carenza d'interesse.

  3. 3.

    Redazione del contenuto sostanziale e inserimento dei dati anagrafici

    L'atto deve recare i dati anagrafici completi del richiedente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e, tassativamente, il codice fiscale. Quest'ultimo è indispensabile ai sensi delle direttive ministeriali per garantire l'univocità della ricerca all'interno del registro informatizzato (Re.Ge.). È necessario richiamare espressamente l'art. 335 c.p.p. e formulare istanza di comunicazione di tutte le iscrizioni relative a procedimenti a carico di noti (Mod. 21). Qualora la richiesta provenga dalla persona offesa, la specifica qualifica deve essere indicata per differenziare la ricerca rispetto alle iscrizioni a carico di indagati.

  4. 4.

    Allegazione dei documenti d'identità e prova della nomina

    Al fine di attestarne con certezza la provenienza, è obbligatorio allegare all'istanza la copia leggibile di un documento d'identità in corso di validità del richiedente. Se la richiesta è inoltrata dal difensore, occorre unire al documento del cliente la nomina difensiva e la copia della tessera professionale dell'avvocato. Molte Procure richiedono l'autentica della sottoscrizione del richiedente ad opera del difensore. In ipotesi di deposito telematico, i file devono recare la firma digitale in formato CAdES o PAdES nel rispetto delle specifiche tecniche del Ministero della Giustizia.

  5. 5.

    Trasmissione tramite canali ufficiali e deposito

    L'istanza può essere depositata presso lo sportello della Procura, spedita a mezzo raccomandata A/R o inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Molti uffici giudiziari hanno attivato indirizzi PEC dedicati alle istanze ex art. 335 c.p.p. per accelerare l'evasione. È opportuno verificare sui siti istituzionali le modalità specifiche (PEC dedicate o Portale 335), considerato che l'istanza non rientra tra gli atti da depositare tramite Portale Deposito Atti Penali (PDP). La corretta trasmissione assicura la prova dell'avvenuta ricezione e l'avvio della fase amministrativa di lavorazione.

  6. 6.

    Valutazione dell'esito e disciplina della segretazione

    Una volta ricevuta la comunicazione, il difensore analizza l'esito, verificando se sia negativo (assenza di iscrizioni) o se indichi procedimenti pendenti con i relativi numeri di R.G.N.R. e magistrato assegnatario. Occorre ricordare che l'esito negativo non esclude l'esistenza di indagini qualora queste siano coperte da segreto ai sensi dell'art. 335, commi 3 e 3-bis, c.p.p., per esigenze investigative o per specifiche tipologie di reato. In simili ipotesi, la Procura risponde con la formula 'non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione', la quale non smentisce l'esistenza del procedimento, ma segnala l'inostensibilità temporanea delle informazioni. La strategia difensiva deve valutare attentamente tale eventualità.

Base giuridica: art. 335 c.p.p.

La struttura del modello

Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.

  1. Procura adita

    Indicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente cui è rivolta l'istanza.

  2. Dati dell'istante e del difensore

    Dati anagrafici completi, codice fiscale e recapiti dell'interessato e dell'eventuale difensore nominato.

  3. Quesito ed oggetto della richiesta

    Formulazione della richiesta di comunicazione delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato ai sensi dell'art. 335 c.p.p.

  4. Luogo, data e sottoscrizione

    Indicazione di luogo e data di redazione, corredata dalla firma autografa o digitale del richiedente o del difensore.

Errori da evitare

  • Omessa allegazione della nomina difensiva quando l'istanza è sottoscritta e inoltrata dal solo avvocato.
  • Mancata indicazione del codice fiscale del soggetto istante, che impedisce la ricerca univoca nel registro Re.Ge.
  • Presentazione dell'istanza presso una Procura della Repubblica priva di competenza territoriale per i fatti ipotizzati.
  • Utilizzo di canali di trasmissione non ufficiali o privi di valore legale (come l'invio tramite posta elettronica ordinaria o privi di firma digitale).

Domande frequenti

L'istanza ex art. 335 c.p.p. comporta il versamento di marche da bollo o diritti?

L'istanza è di regola esente da imposta di bollo e diritti, trattandosi dell'esercizio del diritto all'informazione in materia penale. Tuttavia, talune Procure possono richiedere il pagamento dei diritti di segreteria qualora venga domandato il rilascio di un'attestazione cartacea conforme o l'evasione comporti specifiche modalità amministrative.

Quali sono i tempi di risposta della Procura della Repubblica?

I tempi di risposta variano in base all'organizzazione dei singoli uffici giudiziari, attestandosi di norma tra 2 e 15 giorni lavorativi. In presenza di documentata urgenza è possibile sollecitarne l'evasione, fermo restando che la legge non prevede un termine perentorio a carico della cancelleria.

Un esito negativo garantisce l'assenza di procedimenti penali a carico?

No, l'esito negativo non costituisce una garanzia assoluta. Il Pubblico Ministero può disporre la segretazione dell'iscrizione ai sensi dell'art. 335, comma 3, c.p.p. per un periodo di tre mesi, non rinnovabile, ove sussistano specifiche esigenze investigative. Inoltre, la risposta priva di iscrizioni potrebbe derivare dall'incardinamento delle indagini presso una Procura diversa da quella interpellata.

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAM

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