Guida pratica
Come presentare la richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p. con l'AI
5 min di lettura · Aggiornato a giugno 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
La richiesta di riesame, disciplinata dall'art. 309 c.p.p. e proposta dinanzi al Tribunale della Libertà, rappresenta il principale strumento di impugnazione a disposizione dell'indagato o del suo difensore contro le ordinanze che dispongono una misura cautelare personale coercitiva. Questo rimedio consente un controllo pieno e di merito sul provvedimento restrittivo, permettendo al Tribunale del riesame di annullare, riformare o confermare l'ordinanza impugnata anche per motivi diversi da quelli enunciati. La sua natura di mezzo di impugnazione a effetto interamente devolutivo impone una redazione tecnica meticolosa, focalizzata sull'insussistenza dei presupposti che legittimano la restrizione della libertà personale.
In sintesi
La richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p. redatta con AI rappresenta il rimedio contro le misure cautelari personali coercitive. Il Tribunale del Riesame esercita un controllo di merito ad effetto devolutivo. Il termine perentorio è di dieci giorni, con sospensione feriale ex L. 742/1969. Il deposito telematico tramite PDP è obbligatorio. La difesa contesta i gravi indizi di colpevolezza (art. 273), le esigenze cautelari (art. 274) e la proporzionalità (art. 275). L'inosservanza dei termini per la trasmissione atti o la decisione comporta l'inefficacia della misura.
I passaggi
- 1.
Verifica della tempestività e dei termini
La richiesta di riesame deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di esecuzione o notificazione del provvedimento cautelare. Nel caso in cui l'impugnazione sia proposta dal difensore, il termine decorre dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza. È fondamentale calcolare correttamente la scadenza tenendo conto che, ai sensi dell'art. 2 L. 742/1969 e delle relative eccezioni in materia cautelare penale, la sospensione feriale dei termini richiede attenta verifica in presenza di indagati in custodia, salvo espressa rinuncia della parte interessata. L'omissione di questo controllo preliminare rende vano ogni successivo sforzo difensivo, determinando l'incontestabilità del titolo custodiale per quella fase.
- 2.
Individuazione del Tribunale competente
L'individuazione del tribunale del capoluogo di distretto è un passaggio essenziale: sebbene l'obbligo di deposito telematico tramite PDP, introdotto dalla riforma Cartabia, riduca i rischi di inammissibilità legati alla consegna materiale, la competenza territoriale resta un requisito inderogabile. Ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p., il Tribunale competente per il riesame è quello del capoluogo del distretto di Corte d'Appello nel quale ha sede il giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata. Il difensore deve verificare che l'atto sia indirizzato alla sezione specializzata per il riesame (cd. Sezione del Riesame).
- 3.
Contestazione dei gravi indizi di colpevolezza
Il nucleo centrale del riesame riguarda spesso la violazione dell'art. 273 c.p.p., il quale richiede la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per l'applicazione di qualsiasi misura. La difesa deve vagliare in modo analitico gli elementi a carico previsti nell'ordinanza, dimostrando la mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza del quadro indiziario. Occorre evidenziare come gli elementi raccolti dal Pubblico Ministero non siano idonei a fondare una qualificata probabilità di colpevolezza. L'atto deve confutare sul piano logico-giuridico le deduzioni del G.I.P., proponendo ricostruzioni alternative dei fatti supportate dalle risultanze delle investigazioni difensive.
- 4.
Critica delle esigenze cautelari
Oltre al quadro indiziario, occorre contestare la sussistenza delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p., ossia il pericolo di inquinamento probatorio, il pericolo di fuga o il pericolo di reiterazione del reato. La difesa deve dimostrare che tali pericoli non presentano i requisiti di attualità e concretezza prescritti dalla legge, risultando meramente congetturali o desunti dalla sola gravità del reato. È opportuno valorizzare eventuali elementi sopravvenuti o circostanze di fatto, quali la condizione di incensuratezza o la condotta serbata dopo il fatto, idonei ad attenuare il periculum libertatis. La censura deve articolarsi in modo specifico per ciascuna esigenza cautelare posta a fondamento del provvedimento impugnato.
- 5.
Valutazione di adeguatezza e proporzionalità
Ai sensi dell'art. 275 c.p.p., la misura applicata deve essere proporzionata alla gravità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata. La difesa deve argomentare che la custodia in carcere o la misura applicata non costituiscono l'ultima ratio e che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte da misure meno afflittive, quali gli arresti domiciliari o l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Occorre evidenziare il corretto bilanciamento tra il sacrificio della libertà individuale e le effettive esigenze di tutela processuale o sociale. Qualora operino presunzioni di adeguatezza, la difesa deve fornire elementi concreti idonei a superarle nella specificità del caso di specie.
- 6.
Modalità di deposito e redazione delle conclusioni
L'atto deve essere redatto per iscritto e depositato esclusivamente in modalità telematica tramite il Portale Deposito Atti Penali (PDP), salvo i casi di malfunzionamento del sistema attestati dalla normativa vigente. Le conclusioni devono essere formulate in modo chiaro: in via principale occorre chiedere l'annullamento dell'ordinanza cautelare per insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 273 e 274 c.p.p.; in via subordinata, la riforma del provvedimento con la sostituzione della misura in atto con una meno gravosa ex art. 275 c.p.p. È opportuno allegare tutti i documenti e i verbali di investigazione difensiva non valutati dal G.I.P. al momento dell'emissione del titolo.
Base giuridica: art. 309 c.p.p.art. 273 c.p.p.art. 274 c.p.p.art. 275 c.p.p.
La struttura del modello
Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.
Tribunale del riesame
Indicazione del Tribunale del capoluogo del distretto competente a decidere sull'impugnazione.
Indagato/imputato richiedente
Dati identificativi del soggetto sottoposto alla misura e del difensore munito di nomina o procura speciale.
Ordinanza cautelare impugnata
Estremi identificativi del provvedimento (numero di registro, data, autorità emittente) e dei reati contestati.
Motivi
Articolazione delle censure di fatto e di diritto riguardanti gli articoli 273, 274 e 275 c.p.p.
Conclusioni
Richiesta esplicita di annullamento, revoca o sostituzione della misura cautelare con altra meno afflittiva.
Elementi e documenti
Elenco degli atti e dei documenti prodotti a sostegno delle argomentazioni difensive.
Luogo, data e sottoscrizione
Indicazione del luogo e della data del deposito e firma autografa o digitale del difensore.
Errori da evitare
- Deposito della richiesta presso un Tribunale diverso da quello del capoluogo del distretto, con conseguente rischio di decadenza dai termini.
- Mancata articolazione contestuale dei motivi: sebbene l'art. 309 c.p.p. consenta la presentazione di motivi aggiuntivi, l'assenza di doglianze iniziali può compromettere l'efficacia della linea difensiva.
- Errato calcolo del termine di 10 giorni, senza considerare la disciplina della sospensione feriale nei procedimenti relativi a misure custodiali.
- Omessa contestazione specifica dei requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p.
Domande frequenti
Cosa succede se il Tribunale non decide entro i termini previsti?
Se la decisione non interviene entro 10 giorni dalla ricezione degli atti, oppure se la motivazione dell'ordinanza non viene depositata in cancelleria entro 30 giorni (prorogabili fino a 45 per casi complessi) dalla deliberazione (fermo restando che il termine di 10 giorni riguarda il solo dispositivo), o ancora se gli atti non vengono trasmessi entro 5 giorni dalla richiesta, la misura cautelare perde efficacia e l'indagato deve essere immediatamente posto in libertà.
È possibile presentare motivi aggiuntivi prima dell'udienza?
Sì, l'art. 309, comma 6, c.p.p. consente di presentare motivi nuovi dinanzi al Tribunale del riesame fino all'inizio della discussione in udienza.
Il riesame comporta il versamento del contributo unificato?
No, nel processo penale l'impugnazione contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali è esente dal contributo unificato e da qualsiasi altra tassa di bollo.

Cosa automatizza edit.legal
- —Verifica automatica del termine perentorio di 10 giorni e gestione delle regole sulla sospensione feriale.
- —Strutturazione dei motivi di doglianza secondo i parametri normativi previsti dagli artt. 273, 274 e 275 c.p.p.
- —Verifica della competenza territoriale del Tribunale del Riesame in relazione al distretto di Corte d'Appello.
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Prova edit.legal gratisQuesta guida ha finalità puramente informative e non sostituisce la consulenza di un avvocato sul caso concreto.