Guida pratica

Come presentare la richiesta di messa alla prova

4 min di lettura · Aggiornato a giugno 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

La sospensione del procedimento con messa alla prova, disciplinata dagli artt. 168-bis c.p. e 464-bis c.p.p., è un rito speciale che consente all'imputato di ottenere l'estinzione del reato all'esito di un percorso riabilitativo. L'istanza può essere proposta per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa a quella pecuniaria, nonché per i delitti per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio. L'istituto coniuga finalità deflattive del contenzioso e di risocializzazione del reo tramite il lavoro di pubblica utilità e lo svolgimento di condotte riparatorie. La rigorosa redazione dell'atto è essenziale per assicurare l'ammissibilità della richiesta e la concreta efficacia del programma di trattamento da concordare con l'U.E.P.E.

In sintesi

La sospensione del procedimento con messa alla prova, ex artt. 168-bis c.p. e 464-bis c.p.p., è un rito speciale per reati puniti con pena detentiva non superiore a quattro anni o sola pena pecuniaria. L'istanza richiede la procura speciale e l'allegazione del programma di trattamento U.E.P.E. Il percorso prevede lavori di pubblica utilità e condotte riparatorie per l'estinzione del reato. I termini decadenziali variano tra udienza preliminare, giudizio immediato e opposizione a decreto penale. Il beneficio è concedibile una sola volta ed esclude delinquenti abituali o professionali.

I passaggi

  1. 1.

    Verifica dei limiti edittali e dei precedenti

    Il difensore deve preliminarmente accertare che il reato contestato rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 168-bis c.p., ossia che sia punito con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, ovvero che sia un delitto per cui è prevista la citazione diretta a giudizio. Occorre altresì verificare che l'imputato non abbia già fruito del beneficio, concedibile una sola volta. L'esame deve comprendere l'assenza di condizioni soggettive ostative, quali la dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza. Un'errata valutazione dei limiti edittali o dei presupposti soggettivi comporta l'inammissibilità dell'istanza.

  2. 2.

    Conferimento della procura speciale

    A pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 464-bis, comma 3, c.p.p., l'istanza deve essere sottoscritta personalmente dall'imputato oppure dal difensore munito di procura speciale. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la procura deve essere rilasciata successivamente alla formalizzazione dell'imputazione. Il mandato deve contenere un riferimento espresso alla facoltà di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. La sottoscrizione dell'imputato può essere autenticata dal difensore in calce all'istanza o su atto separato allegato alla stessa. In assenza del potere di rappresentanza sostanziale, il giudice dichiara l'istanza inammissibile.

  3. 3.

    Richiesta del programma di trattamento all'U.E.P.E.

    Ai sensi dell'art. 464-bis, comma 4, c.p.p., all'istanza deve essere allegato il programma di trattamento elaborato dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.). Qualora il programma definitivo non sia ancora stato redatto, occorre allegare l'attestazione del deposito dell'istanza di elaborazione presentata al competente U.E.P.E. La richiesta va inviata all'ufficio tempestivamente, specificando la disponibilità dell'imputato allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e alle condotte riparatorie. L'assenza di tale documentazione preclude al giudice la valutazione dell'idoneità del percorso riabilitativo.

  4. 4.

    Redazione del contenuto dell'istanza

    L'atto deve illustrare nel dettaglio le condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e le modalità di risarcimento del danno alla persona offesa. È necessario indicare l'ente convenzionato presso cui si intende svolgere il lavoro di pubblica utilità e le specifiche attività previste. Risulta altresì opportuno inserire elementi informativi sulla situazione socio-familiare e lavorativa dell'imputato, al fine di offrire al giudice idonei elementi di valutazione per la formulazione della prognosi favorevole ex art. 464-quater c.p.p. L'istanza deve richiamare le prescrizioni di cui all'art. 168-bis c.p., attestando la completezza e la sostenibilità del progetto.

  5. 5.

    Rispetto dei termini decadenziali di deposito

    I termini per la presentazione dell'istanza sono fissati a pena di decadenza dall'art. 464-bis, comma 2, c.p.p. e variano in relazione al rito applicato: nell'udienza preliminare, fino alla formulazione delle conclusioni; nel giudizio direttissimo, fino all'apertura del dibattimento. Nei procedimenti a citazione diretta a giudizio, l'istanza va formulata entro la conclusione dell'udienza predibattimentale ai sensi dell'art. 554-bis c.p.p. In caso di decreto penale di condanna, la richiesta deve essere contenuta nell'atto di opposizione entro 15 giorni dalla notificazione. Nel giudizio immediato, il termine è di 15 giorni dalla notificazione del decreto che dispone il rito. Lo spirare di tali termini comporta l'invalicabile decadenza dalla facoltà di accedere al rito speciale.

Base giuridica: art. 168-bis c.p.art. 464-bis c.p.p.art. 464-quater c.p.p.

La struttura del modello

Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.

  1. Giudice competente

    Indica l'autorità giudiziaria procedente e gli estremi identificativi del fascicolo processuale.

  2. Richiedente

    Identifica l'imputato formulante l'istanza e il difensore munito di procura speciale.

  3. Imputazione e ammissibilità

    Espone i reati contestati e motiva la sussistenza dei presupposti edittali e soggettivi prescritti dalla legge.

  4. Programma di trattamento

    Illustra il progetto riabilitativo predisposto o richiesto all'U.E.P.E., comprese le attività riparatorie e il lavoro di pubblica utilità.

  5. Conclusioni

    Formula la richiesta formale di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'art. 464-bis c.p.p.

  6. Luogo, data e sottoscrizione

    Reca la data, il luogo di redazione e le sottoscrizioni dell'imputato e del difensore per l'autentica.

Errori da evitare

  • Difetto di procura speciale: la richiesta formulata dal difensore privo di procura ad hoc rende l'istanza inammissibile.
  • Omessa allegazione dell'attestazione U.E.P.E.: il mancato deposito del programma o della ricevuta di presentazione dell'istanza all'U.E.P.E. viola l'art. 464-bis, comma 4, c.p.p.
  • Superamento dei limiti edittali: richiedere il rito per reati con pena edittale superiore a quattro anni nel massimo (al di fuori delle ipotesi a citazione diretta) determina l'inutilità dell'istanza.
  • Tardività del deposito: la presentazione dell'istanza oltre i termini preclusivi previsti per ciascun rito comporta l'estinzione della facoltà di richiedere la messa alla prova.

Domande frequenti

Quali sono i costi della messa alla prova?

Il rito non richiede il versamento di contributi unificati aggiuntivi. Tuttavia, rimangono a carico dell'imputato gli oneri del risarcimento del danno, le eventuali restituzioni e la copertura assicurativa contro gli infortuni prescritta dall'ente ospitante per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Cosa succede se l'esito della prova è negativo?

In caso di esito negativo o di revoca della sospensione ex art. 464-septies c.p.p., il processo riprende il suo corso ordinario, senza possibilità per l'imputato di riproporre l'istanza nel medesimo procedimento.

Si può richiedere la messa alla prova durante le indagini preliminari?

Sì, l'istanza può essere presentata al G.I.P. durante le indagini preliminari. Il giudice decide con ordinanza previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero e sentita la persona offesa.

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAM

Cosa automatizza edit.legal

  • Verifica della compatibilità del reato con i limiti edittali previsti dall'art. 168-bis c.p.
  • Predisposizione della procura speciale con clausole specifiche per la richiesta di messa alla prova.
  • Strutturazione del programma di trattamento con proposte dettagliate per il lavoro di pubblica utilità e le condotte riparatorie.

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