Guida pratica

Come redigere un atto di pignoramento presso terzi con l'AI

4 min di lettura · Aggiornato a luglio 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

Il pignoramento presso terzi, disciplinato dall'art. 543 c.p.c., è la forma di espropriazione forzata mediante la quale il creditore sottopone a vincolo esecutivo crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi ovvero beni mobili di proprietà del debitore che si trovano nella disponibilità di terzi. Tale istituto costituisce lo strumento d'elezione per assoggettare ad adempimento coattivo somme giacenti su conti correnti, crediti retributivi o trattamenti pensionistici, instaurando un procedimento che coinvolge tre soggetti: creditore procedente, debitore esecutato e terzo pignorato. La validità dell'azione esecutiva è subordinata al rigoroso rispetto dei requisiti formali prescritti dal codice di rito, il quale impone di integrare l'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c. con la contestuale citazione del debitore e l'invito rivolto al terzo a rendere la prescritta dichiarazione.

In sintesi

Il pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c. colpisce crediti o beni mobili del debitore in possesso di terzi. La procedura esige la notifica del titolo esecutivo e del precetto, l'ingiunzione ex art. 492 c.p.c. e la citazione del debitore. L'atto deve includere l'invito al terzo per la dichiarazione di quantità via PEC. L'iscrizione a ruolo telematica avviene entro trenta giorni dalla restituzione dell'atto. Lo stipendio è pignorabile nel limite del quinto. L'AI ottimizza la redazione di modelli e requisiti formali per avvocati.

I passaggi

  1. 1.

    Verifica del titolo esecutivo e del precetto

    Prima di redigere l'atto, è indispensabile che il titolo esecutivo e l'atto di precetto siano stati regolarmente notificati e che sia decorso infruttuosamente il termine di dieci giorni ex art. 482 c.p.c. Occorre ricalcolare il credito complessivo aggiornandolo con gli interessi maturati e le spese legali liquidate, verificando l'eventuale interruzione della prescrizione ed escludendo pagamenti parziali. La mancata preventiva notificazione del titolo ovvero del precetto costituisce un vizio della regolarità formale della procedura da eccepire a pena di decadenza entro venti giorni con opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.

  2. 2.

    Individuazione del terzo e dei beni pignorati

    L'atto deve contenere l'esatta indicazione del terzo pignorato, recandone i dati anagrafici, la residenza o la sede legale e il codice fiscale, onde garantirne l'inequivoca identificazione. È altresì necessario specificare le somme o le cose dovute dal terzo al debitore, pur essendo ammessa un'indicazione generica qualora l'oggetto dell'espropriazione sia un credito pecuniario. La precisa individuazione del terzo costituisce il presupposto indefettibile affinché decorrano a suo carico gli obblighi di custodia stabiliti dall'art. 546 c.p.c.

  3. 3.

    Inserimento dell'ingiunzione e degli avvertimenti di legge

    L'atto deve recare la formale ingiunzione dell'ufficiale giudiziario al debitore, ai sensi dell'art. 492 c.p.c., di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione. Occorre inoltre inserire gli avvertimenti prescritti a pena di nullità circa la facoltà del debitore di chiedere la conversione del pignoramento e le modalità per proporre opposizione all'esecuzione. L'omissione di tali avvertimenti o dell'ingiunzione inficia la validità dell'atto di pignoramento per violazione di norme imperative.

  4. 4.

    Citazione del debitore e invito al terzo a rendere la dichiarazione

    Il creditore deve citare il debitore a comparire dinanzi al giudice dell'esecuzione e contestualmente invitare il terzo a trasmettere la propria dichiarazione a mezzo PEC ovvero con raccomandata entro dieci giorni. L'atto deve indicare con precisione la data dell'udienza di comparizione, nel rispetto dei termini a comparire fissati dall'art. 543 c.p.c., avvertendo il terzo delle conseguenze della mancata dichiarazione. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore costituisce elemento essenziale per consentire al terzo l'inoltro telematico della dichiarazione di quantità.

  5. 5.

    Notifica e iscrizione a ruolo telematica

    Eseguita la notificazione al terzo e al debitore, l'originale dell'atto viene restituito al creditore per l'iscrizione a ruolo. Il difensore deve depositare telematicamente la nota di iscrizione a ruolo corredata dalle copie conformi dell'atto, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna dell'atto da parte dell'ufficiale giudiziario (art. 543, quarto comma, c.p.c.). Entro la data dell'udienza di comparizione, il creditore è tenuto a notificare al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo (recante il numero di ruolo generale) e a depositarlo nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di inefficacia del pignoramento ex art. 543, commi quinto e sesto, c.p.c.

Base giuridica: art. 543 c.p.c.art. 492 c.p.c.art. 546 c.p.c.

La struttura del modello

Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.

  1. Parti processuali

    Identificazione compiuta del creditore procedente con l'indicazione del difensore procuratore, del debitore esecutato e del terzo pignorato.

  2. Titolo esecutivo e precetto

    Indicazione dettagliata degli estremi del titolo esecutivo e della data di notifica del preventivo atto di precetto.

  3. Credito azionato e quantificazione

    Determinazione analitica delle somme per cui si procede, comprensiva di capitale, interessi maturati e spese legali liquidate.

  4. Ingiunzione, citazione e avvertimenti

    Formale ingiunzione al debitore ai sensi dell'art. 492 c.p.c., citazione in udienza e avvertimenti di legge al terzo e al debitore.

  5. Luogo, data e sottoscrizione

    Indicazione del luogo e della data di redazione dell'atto con apposizione della firma digitale del difensore munito di procura alle liti.

Errori da evitare

  • Omissione dell'indicazione dell'indirizzo PEC del procuratore costituito, che impedisce al terzo di rendere tempestivamente la dichiarazione di quantità telematicamente.
  • Mancata inclusione dell'avvertimento al terzo circa le conseguenze dell'omessa dichiarazione, con conseguente impossibilità di avvalersi della procedura semplificata di accertamento del credito.
  • Tardivo deposito della nota di iscrizione a ruolo oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla consegna dell'atto, con conseguente inefficacia del pignoramento.
  • Errata o incompleta quantificazione del credito nel precetto o nell'atto di pignoramento, idonea a fondare fondate opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Domande frequenti

Cosa accade se il terzo non rende la dichiarazione?

Se il terzo non rende la dichiarazione a mezzo PEC e non compare all'udienza fissata, il credito o il possesso dei beni si considera non contestato ai fini dell'esecuzione ex art. 548 c.p.c., purché l'allegazione del creditore consenta l'esatta identificazione del credito o del bene pignorato. In caso contrario, l'assegnazione delle somme è subordinata alla prova documentale del credito.

Qual è il limite di pignorabilità dello stipendio?

Lo stipendio è pignorabile di regola nella misura massima di un quinto per i crediti chirografari o commerciali, salve le diverse proporzioni stabilite per i crediti alimentari o tributari. Qualora le somme siano già accreditate su conto corrente bancario o postale, il pignoramento colpisce esclusivamente l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale.

È possibile pignorare beni del debitore presso più terzi?

Sì, il creditore procedente ha la facoltà di notificare l'atto di pignoramento a più terzi (ad esempio a diversi istituti di credito) al fine di garantire l'integrale soddisfacimento del proprio credito, nei limiti dell'importo precettato aumentato della metà. Il debitore può tuttavia proporre istanza di riduzione del pignoramento qualora il valore dei beni pignorati ecceda manifestamente l'ammontare del credito azionato e delle spese.

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAM

Cosa automatizza edit.legal

  • Calcolo automatico dell'aumento della metà del credito ex art. 543 c.p.c. per coprire interessi e spese.
  • Inserimento dinamico delle clausole obbligatorie e degli avvertimenti ex art. 492 c.p.c. aggiornati alle riforme vigenti.
  • Verifica automatizzata della competenza territoriale del Tribunale in base alla residenza del terzo o del debitore.

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