Art. 546 c.p.c. — Obblighi del terzo
Testo dell'articolo
Art. 546. Obblighi del terzo
Dal giorno in cui gli e' notificato l'atto previsto nell'[articolo 543](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-civile/art-543), il terzo e' soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della meta' per i crediti superiori a 3.200,00 euro. [modificato] Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche' a titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge. 113a 115 116 148 Nel caso di pignoramento eseguito presso piu' terzi, il debitore puo' chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza. 113a 115 116
Aggiornamenti
113a Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 , convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115 , convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.
115 Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 , convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006."
116 Il D.L.14 marzo 2005, n. 35 ,convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n. 273 , convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006."
148 Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83 , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 , ha disposto (con l'art. 23, comma 6) che " Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
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