Art. 547 c.p.c. — Dichiarazione del terzo
Testo dell'articolo
Art. 547. Dichiarazione del terzo
Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme e' debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. [modificato] 144 Deve altresi' specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato. Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.
Aggiornamenti
144 Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 , convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 , ha disposto (con l'art. 19, comma 6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.
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