Guida pratica

Come redigere le osservazioni endoprocedimentali con l'AI

4 min di lettura · Aggiornato a giugno 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

Le osservazioni endoprocedimentali costituiscono il principale strumento di partecipazione al procedimento amministrativo garantito dall'art. 10 della L. 241/1990. Tale facoltà consente ai soggetti intervenienti di sottoporre all'Amministrazione memorie scritte e documenti che l'autorità procedente ha l'obbligo giuridico di valutare prima dell'emanazione del provvedimento finale. L'esercizio di tale diritto presuppone la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 o, nei procedimenti ad istanza di parte, il preavviso di rigetto ex art. 10-bis. Attraverso le osservazioni, il privato collabora alla corretta ricostruzione dei fatti e degli interessi in gioco, orientando la formazione della volontà amministrativa anche in un'ottica di deflazione del contenzioso.

In sintesi

L'istituto delle osservazioni endoprocedimentali, disciplinato dall'art. 10 della L. 241/1990, garantisce la partecipazione degli interessati mediante memorie scritte e documenti. L'esercizio di tale diritto segue la comunicazione di avvio ex art. 7 o il preavviso di rigetto ex art. 10-bis. La Pubblica Amministrazione ha l'obbligo giuridico di valutare tali contributi nella motivazione del provvedimento finale. L'uso dell'AI agevola la ricostruzione dei fatti e delle argomentazioni in diritto. L'invio tramite PEC o deposito presso l'ufficio protocollo assicura la prova della ricezione, necessaria per contestare eventuali difetti istruttori.

I passaggi

  1. 1.

    Analisi della comunicazione e accesso agli atti

    Il primo passo consiste nell'esaminare con attenzione la comunicazione di avvio ex art. 7 o il preavviso di rigetto ex art. 10-bis ricevuti. È fondamentale esercitare tempestivamente il diritto di accesso agli atti per visionare l'intero fascicolo amministrativo della Pubblica Amministrazione. Soltanto la piena conoscenza della documentazione istruttoria consente di formulare osservazioni puntuali e di contestare efficacemente i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dell'azione amministrativa.

  2. 2.

    Qualificazione della legittimazione e dei termini

    Occorre verificare la legittimazione attiva del soggetto che intende presentare le osservazioni, identificandolo tra i destinatari del provvedimento o tra coloro ai quali possa derivare un pregiudizio. Sebbene il termine per la presentazione delle memorie a seguito del preavviso di rigetto sia di 10 giorni (art. 10-bis), nei procedimenti ordinari ex art. 10 le osservazioni possono essere presentate finché il procedimento è pendente. Ciononostante, è prudente rispettare i termini indicati nella comunicazione di avvio per assicurare che l'apporto partecipativo sia concretamente valutato prima della decisione.

  3. 3.

    Redazione delle memorie in fatto e in diritto

    Le osservazioni devono essere articolate in modo logico e rigoroso, muovendo da una ricostruzione alternativa o integrativa dei fatti trascurati o erroneamente valutati dalla P.A. Successivamente, occorre sviluppare le argomentazioni in diritto, evidenziando le norme violate o interpretate in modo non conforme alle finalità dell'azione amministrativa. È opportuno mantenere un tono collaborativo ma fermo, dimostrando come l'accoglimento delle deduzioni conduca a un provvedimento esente da vizi e rispondente all'interesse pubblico.

  4. 4.

    Produzione documentale e probatoria

    Ai sensi dell'art. 10, il diritto di presentare memorie scritte si accompagna alla facoltà di produrre documenti pertinenti all'oggetto del procedimento. L'interessato deve allegare ogni prova documentale, relazione tecnica o certificazione utile a superare le risultanze istruttorie provvisorie della P.A. La mancata produzione di documenti decisivi in questa fase rischia di precludere o indebolire l'efficacia di un eventuale ricorso in sede giurisdizionale, alla luce dei principi di collaborazione e buona fede tra privato e Pubblica Amministrazione.

  5. 5.

    Sottoscrizione e modalità di invio

    L'atto deve essere sottoscritto dall'interessato o dal suo difensore munito di procura, qualora sia richiesta una rappresentanza tecnica. La trasmissione deve avvenire tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo dell'Amministrazione procedente o mediante deposito presso l'ufficio protocollo, curando di ottenere le relative ricevute di consegna o accettazione. La prova dell'avvenuta ricezione è essenziale per eccepire l'eventuale difetto di motivazione del provvedimento finale per omessa valutazione delle osservazioni.

Base giuridica: art. 10 L. 241/1990art. 7 L. 241/1990art. 10-bis L. 241/1990

La struttura del modello

Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.

  1. Amministrazione e procedimento

    Identificazione dell'autorità procedente, del responsabile del procedimento e indicazione dell'atto di impulso ricevuto (art. 7 o 10-bis).

  2. Dati dell'interessato

    Dati anagrafici completi e recapiti del soggetto che interviene nel procedimento ai sensi dell'art. 10.

  3. Procedimento e atti presupposti

    Sintesi dell'oggetto del procedimento e rassegna dei documenti visionati a seguito di accesso agli atti.

  4. Osservazioni e documenti

    Esposizione dettagliata delle memorie scritte e dell'elenco dei documenti allegati che l'Amministrazione è tenuta a valutare.

  5. Richiesta

    Istanza formale di accoglimento delle osservazioni e di adozione di un provvedimento conforme alle deduzioni esposte.

  6. Luogo, data, sottoscrizione

    Elementi di sottoscrizione e perfezionamento dell'atto con allegazione dell'eventuale procura alle liti.

Errori da evitare

  • Presentare osservazioni meramente generiche o declamatorie senza allegare idonea documentazione a supporto della diversa ricostruzione dei fatti.
  • Inoltrare le memorie oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art. 10-bis senza giustificato motivo, esponendosi al rischio di mancata valutazione.
  • Omettere la formulazione di un'istanza esplicita affinché la P.A. dia conto dell'esame delle osservazioni nella motivazione del provvedimento finale.
  • Confondere la partecipazione endoprocedimentale con un ricorso amministrativo, ignorando che il provvedimento conclusivo non è ancora stato adottato.

Domande frequenti

L'Amministrazione è obbligata a rispondere alle osservazioni?

La P.A. non ha l'obbligo di adottare un atto di risposta autonomo, ma sussiste a suo carico il dovere giuridico di esaminare le osservazioni e di dare conto delle ragioni del loro eventuale mancato accoglimento nella motivazione del provvedimento finale.

La presentazione delle osservazioni interrompe i termini per il ricorso al TAR?

No, le osservazioni si inseriscono nella fase istruttoria prima dell'adozione dell'atto finale; i termini per l'impugnazione in sede giurisdizionale decorrono esclusivamente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento conclusivo.

È necessario l'intervento di un avvocato per presentare le osservazioni?

No, il cittadino o legale rappresentante dell'ente può presentarle personalmente; tuttavia, l'assistenza di un legale è fortemente consigliata per garantire che le osservazioni siano formulate con il necessario rigore tecnico e siano idonee a fondare un eventuale ricorso giudiziale.

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAM

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  • Verifica automatica dei riferimenti normativi agli artt. 7, 10 e 10-bis L. 241/1990 per garantire l'inquadramento giuridico corretto.
  • Strutturazione guidata delle argomentazioni in fatto e in diritto per prevenire lacune o omissioni istruttorie.
  • Generazione automatica del richiamo all'obbligo di motivazione della P.A. in ordine alle osservazioni presentate.

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