Guida pratica
Come depositare la lista testimoni 468 con l'AI
4 min di lettura · Aggiornato a giugno 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
La lista testimoni, disciplinata dall'art. 468 c.p.p., rappresenta l'atto processuale fondamentale attraverso il quale le parti esercitano il diritto alla prova nel processo penale italiano. Il deposito preventivo assolve a una duplice funzione: garantisce il contraddittorio consentendo alle controparti di conoscere i mezzi di prova e permette l'esercizio del diritto alla prova contraria. Tale atto deve essere presentato obbligatoriamente entro termini perentori, pena l'inammissibilità delle prove dichiarative richieste. La sua corretta redazione è essenziale per la successiva ammissione di testimoni, periti e consulenti tecnici durante l'udienza dibattimentale o, nei casi previsti dalla Riforma Cartabia, l'udienza predibattimentale.
In sintesi
La lista testimoni ex art. 468 c.p.p. può essere redatta con l'AI e va depositata telematicamente tramite il PDP sette giorni liberi prima dell'udienza dibattimentale o predibattimentale, secondo la Riforma Cartabia e l'art. 554-ter c.p.p. Il computo esclude il giorno del deposito e dell'udienza. Per le Sezioni Unite 15553/2021, la scadenza festiva è anticipata. L'atto deve indicare generalità di testimoni, periti e consulenti tecnici, specificando le circostanze dell'esame. L'inammissibilità consegue al mancato rispetto del termine o all'indeterminatezza dei capitoli di prova ex art. 495 c.p.p.
I passaggi
- 1.
Individuazione del giudice e del procedimento
Il primo passaggio consiste nell'indicazione precisa dell'Autorità Giudiziaria davanti alla quale pende il procedimento, specificando se si tratti di Tribunale in composizione monocratica o collegiale oppure di Corte d'Assise. Occorre riportare correttamente il numero di Registro Generale (R.G. Dib. o R.G. Trib.) e le generalità dell'imputato per permettere l'immediata associazione dell'atto al fascicolo processuale. La corretta intestazione garantisce che il deposito avvenga presso la cancelleria del giudice competente per la fase del dibattimento, evitando ritardi nella trasmissione degli atti.
- 2.
Calcolo del termine e verifica dell'udienza
La lista deve essere depositata almeno sette giorni liberi prima della data fissata per l'udienza, escludendo dal computo sia il giorno del deposito sia quello dell'udienza. Per i procedimenti a citazione diretta, ai sensi dell'art. 554-ter c.p.p. introdotti dalla Riforma Cartabia, il termine deve essere calcolato rispetto all'udienza predibattimentale e non a quella dibattimentale successiva. In virtù della sentenza n. 15553 del 2021 delle Sezioni Unite, trattandosi di termine a ritroso, se il settimo giorno libero scade in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al giorno precedente non festivo per garantire l'intero periodo di preavviso.
- 3.
Elencazione dei testimoni e degli esperti
L'atto deve contenere l'elenco nominativo delle persone di cui si chiede l'esame, distinguendo tra testimoni comuni, periti e consulenti tecnici di parte. Per ciascun soggetto è necessario indicare con precisione le generalità complete, inclusi luogo e data di nascita se disponibili, e l'indirizzo di residenza o dimora dove inviare la citazione. Una corretta identificazione previene eccezioni relative all'indeterminatezza della prova e facilita le operazioni di notifica dei decreti di citazione ai sensi dell'art. 142 disp. att. c.p.p.
- 4.
Articolazione delle circostanze di prova
Ai sensi dell'art. 468, comma 1, c.p.p., è obbligatorio indicare le circostanze specifiche su cui deve vertere l'esame di ciascuna persona indicata in lista. Non è sufficiente un riferimento generico ai capi d'imputazione: le circostanze devono essere esposte in modo analitico per consentire al giudice di valutarne la pertinenza e la rilevanza ai fini della decisione. La mancanza di tale indicazione o l'eccessiva genericità dei capitoli di prova può determinare l'inammissibilità della lista o l'esclusione di specifici testimoni durante la fase di ammissione delle prove ex art. 495 c.p.p.
- 5.
Formulazione delle richieste istruttorie
L'atto si conclude con la richiesta formale rivolta al giudice del dibattimento (o dell'udienza predibattimentale) di ammettere l'esame dei soggetti indicati e di autorizzarne la citazione. È opportuno inserire anche la clausola di riserva per l'indicazione di prova contraria a quella richiesta dalle altre parti, che può essere presentata anche oltre il termine dei sette giorni se riferita ai testi già inseriti nelle liste avversarie. Tale richiesta si fonda sul combinato disposto degli artt. 468 e 495 c.p.p., che disciplinano rispettivamente il deposito della lista e l'ordinanza di ammissione delle prove.
- 6.
Deposito telematico e sottoscrizione
La lista testimoni deve essere sottoscritta dal difensore o dal pubblico ministero e depositata tramite il Portale Depositi Atti Penali (PDP). Il deposito telematico genera una ricevuta di accettazione che costituisce prova dell'avvenuto rispetto del termine perentorio dei sette giorni liberi. Sebbene l'art. 142 disp. att. c.p.p. riguardi i requisiti formali della citazione, la cui mancanza può causare la nullità dell'atto di citazione stesso, è prassi consolidata allegare la prova del deposito alla prima udienza utile per superare eventuali contestazioni sulla tempestività.
Base giuridica: art. 468 c.p.p.art. 495 c.p.p.art. 554-ter c.p.p.art. 172 c.p.p.art. 142 disp. att. c.p.p.
La struttura del modello
Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.
Giudice del dibattimento
Indicazione dell'autorità giudiziaria competente, della sezione e del numero di ruolo generale del procedimento penale.
Parte depositante
Identificazione della parte processuale che presenta la lista e dei riferimenti del difensore abilitato al deposito.
Lista dei testimoni, periti e consulenti
Elenco dettagliato con nome, cognome e indirizzo di ogni testimone, perito o consulente tecnico di parte.
Circostanze oggetto dell'esame
Descrizione analitica dei fatti e delle circostanze su cui ciascun soggetto indicato dovrà riferire durante l'esame.
Richiesta di ammissione
Istanza formale al giudice per l'ammissione delle prove dichiarative e l'autorizzazione alla citazione dei testi.
Luogo, data e sottoscrizione
Indicazione del luogo e della data di redazione con apposizione della firma digitale del difensore.
Errori da evitare
- Calcolare i sette giorni includendo il giorno dell'udienza o del deposito, violando la regola dei giorni liberi con conseguente inammissibilità.
- Depositare la lista sette giorni prima dell'udienza dibattimentale nei casi di citazione diretta, ignorando che il termine scade prima dell'udienza predibattimentale ex art. 554-ter c.p.p.
- Omettere l'indicazione delle circostanze specifiche per ogni testimone, rendendo la prova generica e soggetta a esclusione da parte del giudice.
- Dimenticare la distinzione terminologica e funzionale tra periti (nominati dal giudice) e consulenti tecnici di parte, inficiando la precisione delle richieste istruttorie.
Domande frequenti
Cosa succede se il settimo giorno utile cade di domenica?
Secondo la sentenza delle Sezioni Unite n. 15553/2021, trattandosi di un termine a ritroso, la scadenza è anticipata al giorno precedente non festivo (solitamente il sabato) per garantire il rispetto del termine minimo di preavviso.
È possibile citare testimoni non inseriti nella lista entro i termini?
L'ammissione di testimoni non indicati in lista è eccezionale ed è consentita solo se la parte dimostra di non averli potuti indicare tempestivamente o per la prova contraria ex artt. 468, comma 4, e 495, comma 2, c.p.p.
Qual è la differenza tra periti e consulenti tecnici nella lista?
I periti sono esperti nominati dal giudice (ad esempio nell'incidente probatorio), mentre i consulenti tecnici sono esperti nominati dalle parti: entrambi devono essere indicati in lista per poter essere esaminati in dibattimento.

Cosa automatizza edit.legal
- —Calcolo automatico del termine di 7 giorni liberi con verifica dei giorni festivi e applicazione dell'anticipazione ex S.U. n. 15553/2021.
- —Identificazione automatica del tipo di udienza (predibattimentale o dibattimentale) in base al rito per il rispetto dell'art. 554-ter c.p.p.
- —Generazione assistita dei capitoli di prova con controllo di specificità per ridurre il rischio di inammissibilità della lista.
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Prova edit.legal gratisQuesta guida ha finalità puramente informative e non sostituisce la consulenza di un avvocato sul caso concreto.