Guida pratica
Come redigere un'istanza di patrocinio a spese dello Stato con l'AI
3 min di lettura · Aggiornato a maggio 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato costituisce l'atto fondamentale diretto ad assicurare la garanzia costituzionale del diritto di difesa ai non abbienti in ambito penale. La materia è disciplinata dal D.P.R. 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia), che stabilisce i requisiti reddituali e le regole procedurali per la presentazione della domanda. L'istituto consente all'indagato, all'imputato o alla persona offesa di avvalersi dell'assistenza di un difensore senza sostenere alcun onere economico, che viene posto integralmente a carico dello Stato. Una rigorosa redazione dell'atto è indispensabile per prevenire pronunce di inammissibilità o di rigetto da parte dell'autorità giudiziaria.
In sintesi
Il D.P.R. 115/2002 disciplina il patrocinio a spese dello Stato in ambito penale. L'istanza, presentata al G.I.P. o al giudice procedente ex art. 96, richiede l'attestazione del reddito imponibile secondo l'art. 76 e l'impegno a comunicare variazioni annuali entro trenta giorni ex art. 79. L'atto esige la nomina di un difensore abilitato e la sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 78. Il beneficio copre onorari di consulenti tecnici e spese investigative. Il rigetto è impugnabile entro venti giorni. L'AI assiste la redazione della documentazione.
I passaggi
- 1.
Identificazione dell'autorità e dei dati del procedimento
Ai sensi dell'art. 96 del D.P.R. 115/2002, l'istanza deve essere presentata all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il procedimento. Occorre indicare con esattezza il numero di Registro Generale (R.G.N.R. o R.G. Dib.) e il magistrato assegnatario, così da consentire una tempestiva trattazione della richiesta. Nella fase delle indagini preliminari la competenza spetta al Giudice per le indagini preliminari, mentre nelle fasi successive appartiene al giudice procedente.
- 2.
Verifica e indicazione dei requisiti reddituali
L'istante deve attestare la titolarità di un reddito imponibile non superiore al limite fissato dall'art. 76 del D.P.R. 115/2002, aggiornato periodicamente con decreto ministeriale. Ai fini del calcolo occorre sommare al reddito dell'istante quello dei familiari conviventi, salvo il caso in cui l'oggetto del procedimento riguardi diritti della personalità ovvero sussista un conflitto di interessi. È necessario fare riferimento all'ultima dichiarazione dei redditi presentata o al reddito complessivo percepito nell'ultimo anno solare.
- 3.
Redazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione
L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 115/2002, la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza dei requisiti reddituali. L'istante deve espressamente impegnarsi a comunicare, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dal deposito, le variazioni rilevanti del reddito verificatesi nell'anno precedente. Tale impegno ha carattere tassativo: la sua omissione determina l'inammissibilità dell'istanza ed espone il richiedente a responsabilità penale per dichiarazioni mendaci.
- 4.
Indicazione del difensore e autentica della firma
L'atto deve recare la designazione del difensore di fiducia, scelto tra gli iscritti nel prescritto elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato. La sottoscrizione dell'istante deve essere autenticata dal difensore ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 115/2002; in alternativa, l'istanza può essere depositata personalmente dall'interessato, allegando copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
- 5.
Deposito e notifica dell'istanza
Il deposito deve essere effettuato per via telematica tramite i portali ministeriali dedicati (quali il Portale Deposito Atti Penali) ovvero presso la cancelleria del giudice procedente ex art. 96 del D.P.R. 115/2002. Successivamente al deposito, l'ufficio trasmette copia dell'istanza e del provvedimento di ammissione all'Agenzia delle Entrate per gli opportuni controlli fiscali. L'ammissione produce effetti dalla data di presentazione della domanda e si estende a ogni fase e grado del procedimento, fatte salve le ipotesi di revoca o di sopravvenute variazioni reddituali.
Base giuridica: art. 76 D.P.R. 115/2002art. 78 D.P.R. 115/2002art. 79 D.P.R. 115/2002art. 96 D.P.R. 115/2002
La struttura del modello
Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.
Autorità destinataria
Indicazione del Giudice o del Magistrato del Pubblico Ministero competente e degli estremi identificativi del fascicolo penale.
Istante
Dati anagrafici completi del richiedente e del difensore incaricato, con indicazione della relativa posizione processuale.
Requisiti reddituali e dichiarazione sostitutiva
Attestazione del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare ed espresso impegno alla comunicazione delle variazioni ex art. 79 D.P.R. 115/2002.
Procedimento per cui si chiede l'ammissione
Descrizione sintetica del reato per cui si procede e della qualifica processuale rivestita dall'istante.
Conclusioni
Richiesta formale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la difesa tecnica nel procedimento.
Documenti allegati
Elenco della documentazione a supporto, inclusi il certificato di stato di famiglia e la copia del documento di identità.
Luogo, data e sottoscrizione
Firma autografa o digitale dell'istante e autenticazione della sottoscrizione da parte del difensore di fiducia.
Errori da evitare
- Omissione della formale dichiarazione di impegno a comunicare le variazioni annuali di reddito, causa di inammissibilità insanabile dell'istanza.
- Omesso computo dei redditi dei familiari conviventi (in assenza di conflitto di interessi), con conseguente superamento non rilevato della soglia legale.
- Presentazione dell'istanza in ambito penale presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati anziché presso l'autorità giudiziaria procedente.
- Omessa autenticazione della sottoscrizione da parte del difensore ovvero mancata allegazione della copia del documento di identità dell'istante.
Domande frequenti
Cosa succede se il reddito cambia durante il processo?
L'istante ha l'obbligo di comunicare ogni variazione entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno dal deposito dell'istanza; qualora il nuovo reddito superi la soglia di legge, il beneficio viene revocato ai sensi dell'art. 112 D.P.R. 115/2002.
Il patrocinio copre anche le spese di consulenti tecnici e investigatori?
Sì, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comprende gli onorari dei consulenti tecnici di parte e le spese necessarie per lo svolgimento delle investigazioni difensive.
È possibile impugnare il rigetto dell'istanza?
Contro il decreto di rigetto pronunciato dal magistrato è ammesso ricorso entro 20 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento, dinanzi al presidente del tribunale o della corte d'appello competente.

Cosa automatizza edit.legal
- —Generazione automatica con l'AI delle dichiarazioni sostitutive conformi all'art. 79 D.P.R. 115/2002.
- —Calcolo assistito del reddito familiare complessivo basato sui parametri aggiornati del Ministero della Giustizia.
- —Inserimento dinamico dei dati del difensore estratti dall'elenco ufficiale degli avvocati abilitati al patrocinio.
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Prova edit.legal gratisQuesta guida ha finalità puramente informative e non sostituisce la consulenza di un avvocato sul caso concreto.