Guida pratica
Come redigere l'istanza di nullità o decadenza di un marchio con l'AI
4 min di lettura · Aggiornato a maggio 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
L'istanza di nullità o decadenza dinanzi all'UIBM costituisce lo strumento amministrativo finalizzato a ottenere la cancellazione di un marchio dal registro senza adire l'autorità giudiziaria ordinaria. Ai sensi dell'art. 184-bis c.p.i., tale procedura consente ai soggetti legittimati di impugnare la validità o la persistenza del segno registrato. La funzione principale è quella di espungere dal registro i marchi privi dei requisiti di legge o non utilizzati, ottimizzando tempi e costi rispetto al giudizio civile. La procedura costituisce un'alternativa rapida ed efficace per la tutela della concorrenza e dei diritti di proprietà industriale, introdotta al fine di semplificare il sistema di protezione delle privative in Italia.
In sintesi
L'istanza di nullità o decadenza presso l'UIBM, ex art. 184-bis c.p.i., consente la cancellazione amministrativa di marchi. La procedura distingue tra nullità ex art. 25 c.p.i. e decadenza per non uso ex art. 26 c.p.i. L'istante verifica la legittimazione ai sensi dell'art. 184-ter c.p.i. L'onere probatorio sull'uso effettivo spetta al resistente ex art. 184-septies c.p.i. La redazione degli atti può avvalersi del supporto dell'AI. Il deposito richiede il pagamento di 500 euro via PagoPA. Le decisioni dell'UIBM sono impugnabili dinanzi alla Commissione dei Ricorsi entro sessanta giorni.
I passaggi
- 1.
Identificazione del marchio e verifica della legittimazione
Prima di procedere, occorre individuare con precisione il marchio oggetto d'impugnazione, verificandone i dati presso la banca dati dell'UIBM. È fondamentale accertare la legittimazione ad agire dell'istante ai sensi dell'art. 184-ter c.p.i., distinguendo tra chiunque vi abbia interesse per le ipotesi di nullità assoluta e i titolari di diritti anteriori per quelle di nullità relativa. Un'accurata verifica preliminare previene il rigetto dell'istanza per difetto di legittimazione o di interesse ad agire.
- 2.
Scelta della causa di azione tra nullità e decadenza
Il professionista deve qualificare correttamente la domanda, optando per l'azione di nullità ex art. 25 c.p.i. ovvero per quella di decadenza ex art. 26 c.p.i., fondata sul non uso o sulla volgarizzazione. Ai sensi dell'art. 24 c.p.i., la decadenza per non uso può essere azionata qualora il marchio non sia stato oggetto di uso effettivo entro cinque anni dalla registrazione, salvo che l'uso sia iniziato o ripreso prima della presentazione della domanda (fatto salvo il periodo di sospetto di tre mesi di cui all'art. 24, comma 3, c.p.i.). La distinzione è di fondamentale rilevanza, poiché i presupposti di fatto e il corredo probatorio differiscono in modo sostanziale a seconda della fattispecie invocata.
- 3.
Redazione dei motivi e dell'esposizione dei fatti
L'atto deve contenere una narrazione chiara dei motivi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda di cancellazione, totale o parziale, del marchio. È necessario articolare in modo analitico le ragioni per cui il segno impugnato interferisce con diritti anteriori ovvero difetta dei requisiti di capacità distintiva, liceità o novità. Un'articolazione puntuale consente all'Ufficio di inquadrare correttamente le questioni e alla controparte di esercitare appieno il proprio diritto di difesa.
- 4.
Predisposizione del corredo documentale e delle prove
Mentre la prova delle ragioni di nullità incombe sull'istante, l'onere di provare l'uso effettivo del marchio grava sul titolare resistente ai sensi dell'art. 184-septies, comma 4, c.p.i. L'istante non è tenuto a provare il non uso, ma deve produrre i documenti comprovanti l'esistenza di diritti anteriori o l'assenza dei requisiti di legge. La completezza del corredo documentale è fondamentale, poiché l'istruttoria dinanzi all'UIBM ha natura prevalentemente documentale.
- 5.
Pagamento dei diritti e deposito telematico
La procedura si perfeziona con il versamento dei diritti prescritti (pari a 500 euro) e il successivo deposito telematico dell'atto tramite il portale dell'UIBM. È necessario allegare la ricevuta del pagamento effettuato mediante il sistema PagoPA al fine di evitare l'irrecevibilità dell'istanza. Il deposito deve avvenire nel rispetto delle specifiche tecniche del sistema, garantendo la leggibilità di ogni allegato e l'apposizione della firma digitale ove richiesta.
Base giuridica: art. 184-bis c.p.i.art. 184-ter c.p.i.art. 25 c.p.i.art. 26 c.p.i.art. 24 c.p.i.
La struttura del modello
Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Intestazione formale dell'atto e indicazione puntuale dei dati identificativi del marchio di cui si richiede la cancellazione dal registro.
Istante
Identificazione completa del soggetto istante e dei poteri del rappresentante o mandatario incaricato ai sensi dell'art. 184-ter c.p.i.
Marchio impugnato
Indicazione analitica del marchio oggetto di contestazione, con menzione del numero di registrazione, della data di deposito e delle classi merceologiche interessate.
Motivi di nullità o decadenza
Articolata esposizione dei motivi di fatto e di diritto, fondata sull'assenza dei requisiti di validità ex art. 25 c.p.i. ovvero sulle cause di decadenza ex artt. 24 e 26 c.p.i.
Conclusioni
Formulazione puntuale delle richieste rivolte all'Ufficio in ordine alla cancellazione totale o parziale del segno distintivo.
Documentazione e mandato
Elenco dei mezzi di prova, della procura o lettera d'incarico e della documentazione a corredo, inclusa la ricevuta di versamento dei diritti ufficiali.
Errori da evitare
- Errata individuazione della legittimazione attiva ex art. 184-ter c.p.i., con conseguente rigetto dell'istanza per carenza di legittimazione o d'interesse ad agire.
- Omesso o tardivo versamento dei diritti prescritti (pari a 500 euro) al momento del deposito, che determina l'irrecevibilità dell'istanza.
- Confusione tra le ipotesi di nullità assoluta e relativa, con conseguente richiamo di basi giuridiche inconferenti.
- Incorretta attribuzione dell'onere probatorio relativo all'uso effettivo del marchio, ignorando che esso incombe sul titolare resistente ai sensi dell'art. 184-septies, comma 4, c.p.i.
Domande frequenti
Qual è il termine per presentare l'istanza di decadenza per non uso?
L'istanza può essere proposta decorso un periodo quinquennale di mancato uso dalla registrazione, a meno che l'uso effettivo non sia stato avviato o ripreso prima della presentazione della domanda, fatto salvo il periodo di sospetto di tre mesi di cui all'art. 24, comma 3, c.p.i.
Chi può presentare l'istanza di nullità assoluta?
Chiunque vi abbia interesse è legittimato ad agire per i motivi di nullità assoluta previsti dall'art. 25 c.p.i., quali ad esempio la contrarietà all'ordine pubblico, al buon costume o il difetto di capacità distintiva.
È possibile impugnare la decisione finale dell'UIBM?
Sì, la decisione finale emessa dall'UIBM a conclusione del procedimento è impugnabile dinanzi alla Commissione dei Ricorsi entro il termine di sessanta giorni dalla relativa notifica.

Cosa automatizza edit.legal
- —Generazione automatica dei riferimenti normativi aggiornati agli artt. 184-bis e seguenti del c.p.i.
- —Inserimento dinamico dei dati del marchio e delle classi merceologiche tratti dalla banca dati ufficiale
- —Verifica di coerenza tra i motivi di nullità o decadenza selezionati e le relative basi giuridiche
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Prova edit.legal gratisQuesta guida ha finalità puramente informative e non sostituisce la consulenza di un avvocato sul caso concreto.