Guida pratica
Come redigere un atto di citazione per concorrenza sleale con l'AI
5 min di lettura · Aggiornato a luglio 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
L'atto di citazione per concorrenza sleale confusoria rappresenta lo strumento processuale principale volto a tutelare l'imprenditore dalle condotte illecite poste in essere da un concorrente ai sensi dell'art. 2598 c.c.. La funzione di tale atto è duplice: accertare l'avvenuto compimento di atti idonei a creare confusione con i prodotti o l'attività di un altro imprenditore e ottenere le relative sanzioni inibitorie e risarcitorie. Si ricorre a questa azione quando un soggetto utilizza nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, oppure imita servilmente i prodotti di un concorrente, creando un rischio di associazione nel pubblico. La corretta redazione dell'atto richiede precisione nell'individuazione del rapporto di concorrenza e dell'idoneità confusoria delle condotte contestate.
In sintesi
L’atto di citazione per concorrenza sleale confusoria ex art. 2598 c.c., redigibile con l'ausilio di AI, tutela l’imprenditore dall'imitazione servile o dall'uso di segni distintivi altrui. La competenza spetta alle Sezioni Specializzate in materia di Impresa o alle sezioni ordinarie. L’atto richiede la prova del rapporto di concorrenza e dell'idoneità confusoria delle condotte. Le domande includono l’inibitoria ex art. 2599 c.c., misure coercitive ex art. 614-bis c.p.c. e il risarcimento del danno ex art. 2600 c.c. La citazione deve rispettare la Riforma Cartabia ex artt. 163 e 163-bis c.p.c.
I passaggi
- 1.
Determinazione della competenza funzionale
Il primo passo consiste nell'individuare correttamente se la competenza spetta alla Sezione Specializzata in materia di Impresa (per la concorrenza sleale cosiddetta 'interferente' con diritti di proprietà industriale) o alla sezione ordinaria (per la concorrenza sleale 'pura'), ricordando che, mentre per le Sezioni Specializzate la competenza è determinata per materia, per la concorrenza sleale pura i criteri di valore rilevano sia per la determinazione del foro che per il calcolo del contributo unificato. Occorre indicare espressamente nell'intestazione il destinatario per evitare eccezioni di incompetenza o ritardi nel rito. La competenza è generalmente determinata dal luogo in cui è avvenuto l'illecito o dove il convenuto ha la propria sede legale. È fondamentale verificare i criteri di riparto territoriale poiché l'errata individuazione del foro può compromettere l'instaurazione del giudizio.
- 2.
Verifica del presupposto della concorrenza
L'atto deve chiaramente dimostrare l'esistenza di un rapporto di concorrenza tra l'attore e il convenuto, che sussiste quando entrambi operano nello stesso ambito di mercato o in settori affini. È necessario descrivere le attività svolte dalle parti, evidenziando come i rispettivi prodotti o servizi si rivolgano a una clientela potenzialmente identica o sovrapponibile. In mancanza di un reale rapporto di concorrenza, le condotte non possono essere qualificate come sleali ai sensi dell'art. 2598 c.c. ma ricadrebbero nella disciplina generale del fatto illecito. La prova della concorrenza è dunque un presupposto di ammissibilità dell'azione che va analizzato con rigore tecnico.
- 3.
Descrizione analitica della condotta confusoria
Questa sezione rappresenta il cuore dell'atto e deve dettagliare le modalità con cui il concorrente ha attuato la confusione, citando l'art. 2598 n. 1 c.c.. Bisogna specificare se l'illecito riguarda l'uso di nomi o segni distintivi confondibili, l'imitazione servile della forma esterna del prodotto o l'adozione di mezzi comunque idonei a creare confusione. Non è necessaria la prova della confusione effettiva, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a trarre in inganno il consumatore medio circa l'origine del bene. L'avvocato deve allegare confronti fotografici o descrittivi che rendano evidente la sovrapponibilità dei tratti distintivi non meramente funzionali.
- 4.
Articolazione delle domande di inibitoria e rimozione
Ai sensi dell'art. 2599 c.c., occorre chiedere al giudice di pronunciare l'inibitoria, ovvero l'ordine di cessazione immediata della condotta sleale per il futuro. Oltre alla cessazione, l'atto deve richiedere opportuni provvedimenti per eliminare gli effetti dell'illecito, come il ritiro dal commercio dei prodotti imitativi o la modifica dei segni distintivi. È prassi comune richiedere la fissazione di una misura di coercizione indiretta ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine (astreinte) o per ogni futura violazione. Tali richieste sono volte a garantire l'efficacia concreta della sentenza ed evitare il protrarsi del danno all'immagine e al patrimonio dell'impresa.
- 5.
Domanda di risarcimento del danno e pubblicazione
L'atto deve include la richiesta di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2600 c.c., invocando la presunzione di colpa una volta accertati gli atti di concorrenza sleale. È necessario quantificare il danno subito, includendo sia il danno emergente che il lucro cessante, spesso calcolato in base alla perdita di profitti dell'attore o all'utile ingiustamente conseguito dal convenuto. Si deve inoltre richiedere la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali a diffusione nazionale, a spese del soccombente, come sanzione accessoria volta a informare il mercato. La pubblicazione funge da ulteriore strumento di ripristino della verità commerciale e di tutela della clientela.
- 6.
Requisiti formali e vocatio in ius
L'atto deve conformarsi ai requisiti dell'art. 163 c.p.c. (Riforma Cartabia), includendo l'avvertimento al convenuto (punto 7) circa la difesa tecnica obbligatoria e i termini per la costituzione anticipata a 70 giorni. Bisogna indicare con precisione l'oggetto della domanda (petitum) e la causa petendi. È indispensabile allegare la procura alle liti e procedere alla notifica rispettando i termini a comparire di 120 giorni previsti dall'art. 163-bis c.p.c.. La mancata osservanza di questi elementi formali, specialmente il contenuto obbligatorio dell'avvertimento, può determinare la nullità della citazione, compromettendo l'intero giudizio di merito.
Base giuridica: art. 2598 c.c.art. 2599 c.c.art. 2600 c.c.art. 163 c.p.c.
La struttura del modello
Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.
Tribunale delle imprese
Individuazione della Sezione Specializzata competente per territorio e materia secondo le normative vigenti.
Parti
Dati completi dell'imprenditore attore, del concorrente convenuto e riferimenti del difensore con procura.
Fatto
Esposizione del rapporto di concorrenza, delle condotte di ignoranza o uso di segni distintivi e prova della confusione.
Diritto
Qualificazione giuridica delle condotte ex art. 2598 c.c. e analisi dei presupposti per inibitoria e risarcimento.
Conclusioni
Richieste di accertamento dell'illecito, inibitoria, rimozione degli effetti, risarcimento danni e spese di lite.
In via istruttoria
Indicazione dei mezzi di prova documentali, testimoniali e richieste di consulenza tecnica d'ufficio sull'idoneità confusoria.
Luogo, data, sottoscrizione e procura
Elementi conclusivi dell'atto necessari per la validità formale e il deposito telematico.
Errori da evitare
- Notifica dell'atto a un soggetto non in rapporto di concorrenza diretta o potenziale con l'attore.
- Mancata allegazione di prove concrete circa la non funzionalità degli elementi estetici imitati nel caso di imitazione servile.
- Omesso avvertimento ex art. 163 c.p.c. relativo alle decadenze, che comporta la nullità della citazione.
- Richiesta di risarcimento danni priva di qualsiasi elemento probatorio sull'entità del pregiudizio patrimoniale subito.
Domande frequenti
È necessario dimostrare il dolo o la colpa del concorrente?
No, ai fini dell'inibitoria e dell'accertamento dell'atto di concorrenza sleale è sufficiente l'atto oggettivo. Tuttavia, per il risarcimento del danno, l'art. 2600 c.c. stabilisce una presunzione di colpa una volta accertati gli atti di concorrenza sleale.
Qual è il tribunale competente se le parti hanno sede in diverse regioni?
La competenza spetta alle Sezioni Specializzate in materia di Impresa per la concorrenza sleale 'interferente', mentre per la concorrenza sleale 'pura' la competenza spetta al Tribunale ordinario. Generalmente si applica il foro del convenuto o il forum commissi delicti, ovvero il luogo dove è stata attuata la condotta confusoria.
Si può chiedere l'inibitoria in via d'urgenza prima della citazione di merito?
Sì, è frequente ricorrere a un ricorso ex art. 700 c.p.c. o a misure cautelari tipiche per ottenere un provvedimento d'urgenza che anticipi gli effetti della sentenza. L'atto di citazione di merito dovrà poi confermare e consolidare tali misure.

Cosa automatizza edit.legal
- —Verifica automatica della competenza del Tribunale delle Imprese in base alla sede delle parti.
- —Generazione assistita di clausole inibitorie e penali personalizzate per l'imitazione servile.
- —Controllo dei riferimenti normativi agli artt. 2598, 2599 e 2600 c.c. e art. 163 c.p.c. per evitare vizi di forma.
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Prova edit.legal gratisQuesta guida ha finalità puramente informative e non sostituisce la consulenza di un avvocato sul caso concreto.