Guida pratica

Come redigere un atto di citazione per contraffazione di marchio o brevetto con l'AI

4 min di lettura · Aggiornato a giugno 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

L'atto di citazione per contraffazione costituisce il pilastro della tutela della proprietà industriale, finalizzato a reprimere l'uso abusivo di marchi o brevetti dinanzi alle Sezioni Specializzate in Materia di Impresa. Ai sensi dell'art. 124 c.p.i., il titolare del diritto agisce in giudizio per ottenere provvedimenti inibitori, la rimozione degli effetti dell'illecito e il risarcimento dei danni subiti. La funzione principale dell'atto è quella di cristallizzare le pretese dell'attore, dimostrando la validità del titolo di privativa e l'interferenza commessa dal contraffattore. Si ricorre a tale strumento quando le iniziative stragiudiziali non hanno sortito effetto ovvero quando la gravità della lesione richiede un accertamento giudiziale definitivo e sanzionatorio.

In sintesi

L'atto di citazione per contraffazione di marchio o brevetto, redatto con strumenti AI, si fonda sull'art. 124 c.p.i. presso le Sezioni Specializzate in Materia di Impresa. La procedura richiede la determinazione della competenza territoriale ex art. 120 c.p.i. e il rispetto delle formalità dell'art. 163 c.p.c. aggiornate dalla Riforma Cartabia. L'attore deve comprovare la titolarità presso UIBM o EUIPO. Le pretese includono inibitorie, ritiro dal commercio, risarcimento danni ex art. 125 c.p.i. e retroversione degli utili. Le istanze istruttorie comprendono CTU e ordini di esibizione ex art. 121 c.p.i.

I passaggi

  1. 1.

    Determinazione della competenza e identificazione delle parti

    L'attore deve preliminarmente individuare la Sezione Specializzata in Materia di Impresa territorialmente competente seguendo i criteri dettati dall'art. 120 c.p.i., che solitamente coincidono con il foro del convenuto o con il luogo in cui il fatto è stato commesso. È essenziale indicare le generalità complete delle parti, includendo per le società i dati del legale rappresentante pro tempore e il codice fiscale. L'atto deve contenere l'indicazione specifica del difensore con la relativa procura alle liti, garantendo il rispetto dei requisiti formali imposti dall'art. 163 c.p.c., inclusi i nuovi avvertimenti obbligatori previsti dal numero 7 del terzo comma introdotti dalla Riforma Cartabia per evitare la nullità dell'atto, fermo restando che l'omissione dell'avvertimento di cui al numero 7-bis non comporta nullità ai sensi dell'art. 164 c.p.c.

  2. 2.

    Esposizione del titolo di privativa e della titolarità

    L'atto deve descrivere dettagliatamente il marchio o il brevetto oggetto di tutela, fornendo gli estremi della registrazione o della concessione rilasciata dall'UIBM o dall'EUIPO. Occorre allegare i certificati aggiornati che comprovino la vigenza del titolo e la sua effettiva titolarità in capo all'attore al momento della citazione. È fondamentale definire l'ambito di protezione, specificando le classi di prodotti o servizi per i marchi o le rivendicazioni per i brevetti, al fine di consentire al giudice di valutare l'estensione del diritto esclusivo.

  3. 3.

    Analisi della condotta di contraffazione e dell'interferenza

    L'attore deve illustrare i fatti costituenti l'illecito, descrivendo analiticamente i prodotti o servizi del convenuto che interferiscono con la privativa. Occorre documentare le modalità di commercializzazione, l'uso di segni identici o simili suscettibili di creare confusione, ovvero l'attuazione degli elementi brevettati. In questa fase è utile richiamare eventuali accertamenti tecnici preventivi o verbali di descrizione già ottenuti per cristallizzare la prova della contraffazione e dell'indebito agganciamento alla rinomanza del titolo.

  4. 4.

    Formulazione delle domande di inibitoria e rimozione

    Sulla base dell'art. 124 c.p.i., l'attore deve richiedere formalmente che il giudice inibisca al convenuto la fabbricazione, il commercio e la pubblicità degli oggetti costituenti violazione del diritto. La domanda deve estendersi alla fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza constatata successivamente, nonché per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Inoltre, va richiesto l'ordine di ritiro dal commercio e la distruzione dei beni contraffatti, nonché dei mezzi univocamente destinati a produrli, per impedire la reiterazione dell'illecito.

  5. 5.

    Determinazione del risarcimento e retroversione degli utili

    L'attore deve quantificare il pregiudizio subito ai sensi dell'art. 125 c.p.i., tenendo conto del lucro cessante, del danno emergente e del danno non patrimoniale. In alternativa o in aggiunta, può essere richiesta la retroversione degli utili realizzati dall'autore della violazione, qualora questi siano superiori al mancato guadagno. La domanda può essere formulata in via equitativa qualora la prova del preciso ammontare risulti impossibile o eccessivamente onerosa, pur restando fermo l'onere di allegare i criteri di calcolo o la royalty ragionevole che il contraffattore avrebbe dovuto corrispondere.

  6. 6.

    Articolazione delle istanze istruttorie

    Al fine di provare la contraffazione e l'entità del danno, è necessario richiedere l'ammissione di una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) di natura tecnica o contabile. L'attore può inoltre richiedere l'esibizione delle scritture contabili del convenuto ex art. 121 c.p.i. per determinare i volumi di vendita dei prodotti illeciti. È fondamentale depositare ogni documento rilevante, come cataloghi, fatture d'acquisto e prove d'acquisto effettuate presso i canali di vendita del contraffattore, nonché l'eventuale corrispondenza intercorsa prima della lite.

Base giuridica: art. 124 c.p.i.art. 125 c.p.i.art. 126 c.p.i.art. 120 c.p.i.art. 163 c.p.c.

La struttura del modello

Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.

  1. Tribunale delle imprese

    Indicazione dell'autorità giudiziaria specializzata competente per territorio e materia secondo le regole dell'art. 120 c.p.i.

  2. Parti

    Identificazione completa del soggetto titolare della privativa e del presunto contraffattore con relativi dati fiscali (partita IVA e codice fiscale) e procura.

  3. Privativa e titolarità

    Analisi del titolo di proprietà industriale azionato con riferimenti alle date di deposito, concessione e ambito di protezione.

  4. Fatto: la contraffazione

    Descrizione dettagliata degli atti di violazione e dei prodotti o servizi che determinano l'interferenza illecita con il titolo.

  5. Diritto

    Inquadramento normativo della fattispecie con riferimento alla validità del titolo e ai criteri di tutela previsti dal c.p.i.

  6. Conclusioni

    Formulazione delle richieste di inibitoria, penale, risarcimento danni, pubblicazione della sentenza e condanna alle spese.

  7. In via istruttoria

    Richieste di prove documentali, testimoni, consulenze tecniche d'ufficio e ordini di esibizione contabile ex art. 121 c.p.i.

  8. Luogo, data, sottoscrizione e procura

    Elementi formali di chiusura dell'atto con la firma digitale del difensore e l'elenco degli allegati depositati.

Errori da evitare

  • Errata individuazione della Sezione Specializzata competente per territorio, con conseguente eccezione di incompetenza.
  • Mancata allegazione della prova della titolarità attuale del marchio o del brevetto, che determina il difetto di legittimazione ad agire.
  • Genericità nella descrizione dei prodotti interferenti o nella formulazione dell'inibitoria, che rende il provvedimento difficilmente eseguibile.
  • Omissione della richiesta di fissazione di una penale (astreinte) per ogni futura violazione, che limita l'efficacia deterrente della sentenza.

Domande frequenti

Qual è il termine di prescrizione per l'azione di risarcimento del danno da contraffazione?

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal momento in cui il titolare ha avuto conoscenza dell'illecito. Tuttavia, l'azione di inibitoria può essere proposta finché perdura la validità del titolo di privativa.

È possibile richiedere il risarcimento se non si riesce a provare il danno effettivo?

Sì, ai sensi dell'art. 125 c.p.i. il giudice può liquidare il danno in una somma globale stabilita in base alla royalty ragionevole o tramite la retroversione degli utili realizzati dal contraffattore.

La sentenza di contraffazione può essere pubblicata sui giornali?

Sì, l'art. 126 c.p.i. prevede che l'autorità giudiziaria possa ordinare la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, su uno o più giornali a spese del soccombente.

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAM

Cosa automatizza edit.legal

  • Redazione assistita basata sull'art. 124 c.p.i. con inserimento guidato dei dati di registrazione della privativa.
  • Verifica automatica della competenza della Sezione Specializzata in Materia di Impresa secondo i criteri dell'art. 120 c.p.i.
  • Generazione di clausole predefinite per la richiesta di inibitoria e la determinazione del danno ex art. 125 c.p.i.

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