Guida pratica
Come redigere l'istanza di misura cautelare monocratica con l'AI
4 min di lettura · Aggiornato a giugno 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
L'istanza di misura cautelare monocratica, disciplinata dall'art. 56 c.p.a., costituisce il rimedio di estrema urgenza nel processo amministrativo italiano volto a prevenire pregiudizi irreversibili. Tale strumento consente al Presidente del T.A.R. o della sezione di intervenire con decreto provvisorio prima della camera di consiglio collegiale prevista dall'art. 55 c.p.a. L'accesso a questo tipo di tutela è riservato esclusivamente a situazioni di eccezionale gravità, tali da non consentire di attendere neppure il breve termine per la fissazione della tutela cautelare ordinaria. Il difensore è tenuto a fornire la prova rigorosa dell'imminenza del danno e di un periculum in mora qualificato, agendo nel rispetto dei doveri di lealtà e probità processuale.
In sintesi
L'istanza di misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a., redigibile anche tramite modelli AI, costituisce il rimedio di estrema urgenza per prevenire pregiudizi irreversibili nel processo amministrativo. Il Presidente del T.A.R. interviene con decreto inaudita altera parte prima della camera di consiglio collegiale ex art. 55 c.p.a. La procedura richiede prova rigorosa di fumus boni iuris e periculum in mora. Il difensore deve attestare la notifica telematica obbligatoria tramite il portale PAT. Il decreto non è impugnabile e non prevede contributi unificati aggiuntivi.
I passaggi
- 1.
Identificazione dell'autorità e delle parti
L'istanza deve essere indirizzata al Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale competente o al Presidente della Sezione se il ricorso è già stato assegnato. Occorre indicare con precisione il numero di Registro Generale (R.G.) del ricorso principale, qualora l'istanza non sia contestuale alla notifica del ricorso stesso. Le parti devono coincidere esattamente con quelle del giudizio di merito: il ricorrente, l'amministrazione resistente e almeno un controinteressato, ove individuabile. La corretta individuazione dei soggetti è essenziale per garantire la regolarità della notificazione telematica obbligatoria.
- 2.
Analisi del fumus boni iuris
Sebbene la valutazione monocratica si concentri sull'urgenza, l'istanza deve contenere un richiamo sintetico ma efficace ai motivi di diritto che sorreggono il ricorso principale. Ai sensi dell'art. 55 c.p.a., la concessione di una misura cautelare presuppone la verosimiglianza della fondatezza del ricorso, nota come fumus boni iuris. Il difensore deve evidenziare la gravità dei vizi dell'atto impugnato, dimostrando che la pretesa del ricorrente non è manifestamente infondata. Una trattazione eccessivamente prolissa dei motivi di merito potrebbe tuttavia distogliere l'attenzione dalla priorità temporale richiesta dal decreto monocratico.
- 3.
Dimostrazione dell'estrema gravità e urgenza
Il nucleo dell'istanza ex art. 56 c.p.a. risiede nell'allegazione dell'estrema gravità e urgenza, requisito più stringente rispetto al periculum ordinario. Il ricorrente deve spiegare per quale ragione il danno lamentato sia talmente imminente da non poter attendere la data della prima camera di consiglio utile. Occorre fornire elementi di fatto concreti, documentando l'irreparabilità del pregiudizio che colpirebbe la sfera giuridica del ricorrente nelle more del giudizio collegiale. La carenza di una specifica motivazione sull'urgenza indifferibile conduce inevitabilmente al rigetto dell'istanza monocratica con rinvio alla sede collegiale.
- 4.
Verifica dell'effettuazione della notifica
A seguito delle recenti riforme, l'art. 56, comma 1, c.p.a. impone al Presidente di verificare che la notificazione del ricorso sia stata quanto meno effettuata (ovvero spedita). Non è più sufficiente una generica attestazione di avviso informale: il richiedente, nel rispetto dei doveri di cui all'art. 88 c.p.a., deve dimostrare l'avvenuta spedizione. Nel Processo Amministrativo Telematico (PAT), il difensore può inserire nell'atto una dichiarazione specifica circa l'effettuazione della notifica per consentire al Presidente di provvedere.
- 5.
Formulazione delle conclusioni e deposito
Le conclusioni devono richiedere espressamente l'adozione di un decreto monocratico inaudita altera parte volto a sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato. L'istanza può contenere l'impegno a notificare il decreto ottenuto alle altre parti, fermo restando che tale obbligo sorge ex lege solo dopo l'emissione del provvedimento ai sensi dell'art. 56, comma 5, c.p.a. Il deposito deve avvenire esclusivamente tramite il portale del PAT, allegando la prova delle notifiche o le ricevute di avvenuta consegna (RdAC) delle PEC. Una volta depositata, l'istanza viene esaminata con priorità assoluta, portando solitamente all'emissione del decreto entro ventiquattro o quarantotto ore.
Base giuridica: art. 56 c.p.a.art. 55 c.p.a.art. 88 c.p.a.
La struttura del modello
Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.
Presidente del T.A.R.
Intestazione formale rivolta all'autorità giudicante con indicazione del numero di ruolo generale.
Parti
Indicazione completa del ricorrente, del difensore con procura e delle amministrazioni o soggetti resistenti.
Estrema gravità e urgenza
Descrizione dettagliata delle ragioni fattuali che rendono impossibile attendere la camera di consiglio.
Fumus boni iuris
Sintetica esposizione dei motivi di merito del ricorso che appaiono fondati a un primo esame.
Conclusioni
Richiesta puntuale del decreto monocratico e dei provvedimenti cautelari provvisori necessari.
Luogo, data, sottoscrizione e procura
Firma digitale del difensore e attestazione obbligatoria dell'avvenuta comunicazione alle controparti.
Errori da evitare
- Mancata prova dell'avvenuta effettuazione della notificazione del ricorso ex art. 56, comma 1, c.p.a., che impedisce al Presidente di provvedere.
- Configurazione di un periculum in mora generico anziché della specifica estrema gravità e urgenza richiesta per la fase monocratica.
- Mancata allegazione delle ricevute di avvenuta consegna (RdAC) delle notifiche PEC in sede di deposito dell'istanza telematica.
- Richiesta di misure cautelari che eccedono la funzione interinale o che non sono state articolate nel ricorso principale.
Domande frequenti
L'istanza cautelare monocratica comporta il pagamento di un contributo unificato aggiuntivo?
No, l'istanza cautelare monocratica non comporta il pagamento di alcun contributo unificato aggiuntivo. L'importo del contributo unificato è determinato in base alla materia del ricorso e non subisce variazioni in ragione della richiesta di misure cautelari monocratiche.
Il decreto monocratico emesso ex art. 56 c.p.a. è impugnabile in appello?
Il decreto monocratico non è impugnabile, ma può essere revocato o modificato dallo stesso Presidente. La sua efficacia cessa comunque con l'ordinanza emessa dal collegio nella successiva camera di consiglio.
Cosa succede se il Presidente non ravvisa l'estrema urgenza?
Se non ritiene sussistente l'estrema urgenza, il Presidente respinge l'istanza con decreto e fissa con priorità la camera di consiglio per la decisione collegiale. In tal caso, la tutela cautelare verrà discussa secondo l'art. 55 c.p.a.

Cosa automatizza edit.legal
- —Verifica automatica della conformità dell'istanza ai requisiti dell'estrema urgenza e agli obblighi di notificazione ex art. 56 c.p.a.
- —Inserimento guidato delle clausole di responsabilità professionale ex art. 88 c.p.a. per la corretta instaurazione del contraddittorio.
- —Predisposizione dei campi variabili per il richiamo sintetico dei motivi di fumus boni iuris dal ricorso principale.
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Prova edit.legal gratisQuesta guida ha finalità puramente informative e non sostituisce la consulenza di un avvocato sul caso concreto.