Guida pratica

Come redigere un'istanza di accesso documentale con l'AI

4 min di lettura · Aggiornato a luglio 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

L'istanza di accesso documentale ex art. 22 della legge n. 241/1990 costituisce lo strumento fondamentale per privati e professionisti intenzionati a visionare o estrarre copia di atti amministrativi. Tale istituto non configura un'actio popularis, richiedendo la dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. La corretta formulazione dell'atto costituisce un presupposto di ammissibilità indispensabile per superare il vaglio della Pubblica Amministrazione e garantire l'effettiva trasparenza dell'azione amministrativa.

In sintesi

L'istanza di accesso documentale ex art. 22 della legge 241/1990 richiede la dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale correlato a una situazione giuridica tutelata. Il documento deve identificare con precisione gli atti richiesti, escludendo finalità esplorative. Ai sensi dell'art. 25, la visione è gratuita, mentre l'estrazione di copia comporta il rimborso dei costi di riproduzione. L'amministrazione deve provvedere entro 30 giorni, decorsi i quali si configura il silenzio-diniego impugnabile presso il TAR o il Difensore Civico. L'AI supporta la redazione tecnica dell'atto.

I passaggi

  1. 1.

    Individuazione del soggetto destinatario

    L'istanza deve essere indirizzata all'amministrazione che ha formato l'atto o che lo detiene stabilmente al momento della richiesta. Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, per Pubblica Amministrazione si intendono non solo gli enti pubblici, ma anche i soggetti privati limitatamente alla loro attività di pubblico interesse. È fondamentale identificare correttamente l'ufficio competente per materia al fine di evitare inutili rinvii o ritardi procedimentali. Qualora l'istanza sia presentata a un ufficio diverso da quello competente, ma appartenente alla medesima amministrazione, quest'ultimo ha l'obbligo di inoltrarla all'ufficio competente ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 184/2006; ciononostante, un'identificazione precisa accelera notevolmente i tempi di risposta.

  2. 2.

    Dimostrazione della legittimazione e dell'interesse

    Il richiedente deve esplicitare analiticamente l'interesse diretto, concreto e attuale che giustifica l'accesso, correlandolo a una posizione giuridica protetta. Non è consentito l'accesso per finalità di mero controllo generalizzato sull'operato della Pubblica Amministrazione, che rientra invece nell'ambito dell'accesso civico. Occorre descrivere il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la tutela di un interesse giuridicamente rilevante, quale il diritto di difesa in giudizio. La carenza di una congrua motivazione specifica costituisce la principale causa di diniego da parte dell'amministrazione ricevente.

  3. 3.

    Identificazione precisa dei documenti

    La richiesta deve contenere l'indicazione degli estremi dell'atto (numero di protocollo, data, oggetto) o, in mancanza, di elementi tali da consentirne l'individuazione univoca. L'istanza non può rivestire carattere esplorativo, ossia non può essere finalizzata a scoprire se l'amministrazione sia in possesso di atti di potenziale interesse per il richiedente. Una descrizione generica o eccessivamente ampia può legittimare il rigetto per indeterminatezza dell'oggetto, gravando l'ufficio di un'attività di ricerca non dovuta. È opportuno precisare o allegare, se disponibili, i riferimenti a precedenti comunicazioni o ad atti correlati già in possesso del richiedente.

  4. 4.

    Scelta della modalità di visione o estrazione copia

    Il professionista deve specificare se intenda unicamente visionare i documenti (attività gratuita) oppure ottenerne copia, cartacea o digitale. Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, l'esame dei documenti è sempre gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, oltre ai diritti di ricerca e di visura. Qualora si richieda la copia conforme, occorre assolvere l'imposta di bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge. La trasmissione in formato digitale tramite PEC è generalmente preferibile per celerità e per il contenimento degli oneri economici connessi alla riproduzione.

  5. 5.

    Verifica dei limiti e dei controinteressati

    L'accesso è limitato o escluso nei casi previsti dall'art. 24 della legge n. 241/1990, quali la sicurezza nazionale, la difesa o la riservatezza di terzi. Qualora l'amministrazione individui soggetti controinteressati la cui riservatezza potrebbe essere compromessa dall'accesso, è tenuta a darne loro comunicazione. I controinteressati dispongono di 10 giorni per presentare motivata opposizione, decorsi i quali la Pubblica Amministrazione decide se consentire l'accesso bilanciando gli interessi in gioco. In fase di redazione, è opportuno prevenire eventuali obiezioni in materia di riservatezza, dimostrando la prevalenza del diritto di difesa del richiedente.

  6. 6.

    Trasmissione dell'istanza e gestione dei termini

    L'istanza deve essere sottoscritta (con firma digitale ovvero con firma autografa accompagnata da copia del documento di identità) e trasmessa tramite PEC o depositata presso l'ufficio protocollo. Dalla data di ricezione decorre il termine di 30 giorni entro il quale l'amministrazione deve pronunciarsi; l'inerzia dell'ente equivale a un provvedimento di diniego (silenzio-diniego). Ai sensi dell'art. 25, decorsi inutilmente 30 giorni, il richiedente può proporre ricorso al TAR oppure chiedere il riesame al Difensore Civico o alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. È essenziale monitorare tale termine per non incorrere nella decadenza dal diritto di impugnare il diniego tacito.

Base giuridica: art. 22 L. 241/1990art. 24 L. 241/1990art. 25 L. 241/1990

Checklist correlata: cosa controllare prima di inviare un'istanza di accesso documentale con l'AI

La struttura del modello

Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.

  1. Amministrazione destinataria

    Individuazione precisa dell'ente o dell'ufficio che detiene la documentazione amministrativa oggetto dell'istanza.

  2. Dati del richiedente

    Generalità complete del soggetto interessato e recapiti ufficiali (inclusa la PEC) per la ricezione delle comunicazioni e del provvedimento.

  3. Documenti richiesti

    Elenco dettagliato o descrizione univoca degli atti, provvedimenti o documenti dei quali si richiede la visione o l'estrazione di copia.

  4. Interesse all'accesso

    Esposizione delle ragioni che dimostrano la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata.

  5. Modalità di accesso

    Specificazione della richiesta di sola visione ovvero di estrazione di copia (semplice o conforme) e delle modalità di trasmissione prescielte.

  6. Luogo, data, sottoscrizione

    Firma del richiedente (digitale o autografa) e, in quest'ultimo caso, indicazione del documento di identità allegato in copia.

Errori da evitare

  • Presentazione di una richiesta di natura esplorativa o volta a un controllo generalizzato, con conseguente inammissibilità dell'istanza.
  • Omessa o generica indicazione dell'interesse giuridicamente tutelato, che rende l'istanza priva di congrua motivazione ex art. 25.
  • Omessa allegazione della copia del documento d'identità in caso di sottoscrizione autografa inviata per via telematica.
  • Errata individuazione dell'amministrazione detentrice del documento, con conseguenti ritardi dovuti alla necessità di inoltro d'ufficio.

Domande frequenti

Cosa succede se l'amministrazione non risponde entro 30 giorni?

Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, il silenzio protratto per 30 giorni equivale a un provvedimento di rigetto dell'istanza (silenzio-diniego), consentendo al richiedente di proporre ricorso al TAR entro i successivi 30 giorni.

Si possono richiedere documenti coperti da segreto d'ufficio?

L'art. 24 della legge n. 241/1990 prevede esclusioni per i documenti coperti da segreto di Stato o da altri vincoli di segretezza stabiliti dalla legge; ciononostante, l'accesso deve comunque essere garantito qualora sia necessario per curare o difendere i propri interessi giuridici.

Quali sono i costi vivi per l'estrazione delle copie?

L'esame dei documenti è sempre gratuito. Per il rilascio delle copie è dovuto il rimborso del costo di riproduzione, unitamente ai diritti di ricerca e di visura, oltre all'imposta di bollo ove sia richiesta la copia conforme (pari, in linea generale, a 16,00 euro ogni 4 facciate).

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAM

Cosa automatizza edit.legal

  • Generazione automatica della motivazione dell'interesse basata su categorie giuridiche predefinite ex art. 22.
  • Verifica automatica della completezza dei riferimenti normativi e dei dati dell'amministrazione destinataria.
  • Editor intelligente per la distinzione tra visione ed estrazione copia con calcolo automatico degli oneri potenziali.

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