Guida pratica
Come redigere un'intimazione di sfratto per morosità con l'AI
4 min di lettura · Aggiornato a giugno 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
L'intimazione di sfratto per morosità, disciplinata dall'art. 658 c.p.c., è lo strumento processuale finalizzato a ottenere la risoluzione del contratto di locazione e il rilascio dell'immobile in caso di mancato pagamento dei canoni. L'atto introduce un procedimento speciale di convalida, a cognizione sommaria, che consente al locatore di conseguire celermente un titolo esecutivo per il rilascio del bene. La sua funzione principale consiste nell'accertare l'inadempimento del conduttore e sanzionarlo con la perdita della disponibilità dell'immobile.
In sintesi
L'intimazione di sfratto per morosità ex art. 658 c.p.c. è uno strumento processuale per ottenere la risoluzione del contratto e il rilascio dell'immobile. Il procedimento di convalida, a cognizione sommaria, richiede la sussistenza di un contratto registrato e un inadempimento ex art. 5 L. 392/1978. L'atto deve contenere la citazione presso il Tribunale competente e gli avvertimenti ex art. 660 c.p.c. Il locatore può richiedere un decreto d'ingiunzione per i canoni scaduti ex art. 664 c.p.c. L'AI facilita la redazione tecnica dei requisiti formali e procedurali.
I passaggi
- 1.
Verifica dei presupposti e della morosità
Prima di agire in giudizio, occorre verificare la sussistenza di un contratto di locazione regolarmente registrato e l'entità dell'inadempimento del conduttore. Ai sensi dell'art. 5 della L. 392/1978, per le locazioni ad uso abitativo, il mancato pagamento anche di una sola rata del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza, costituisce motivo per lo sfratto. Onde evitare contestazioni in sede di udienza, è essenziale quantificare con esattezza i canoni scaduti e gli oneri accessori non versati prima di redigere l'atto.
- 2.
Redazione dell'intimazione e contestuale citazione
L'atto deve contenere l'intimazione di sfratto per morosità e la contestuale citazione per la convalida dinanzi al Tribunale del luogo in cui si trova l'immobile. È necessario indicare chiaramente gli estremi del contratto, i periodi di morosità e la vocatio in ius con la fissazione della data d'udienza. L'atto deve essere redatto nel rispetto dei requisiti formali di cui agli artt. 658 e 660 c.p.c. al fine di garantire l'ammissibilità della procedura sommaria.
- 3.
Inserimento degli avvertimenti ex art. 660 c.p.c.
L'atto deve contenere l'espresso avvertimento che la mancata comparizione o la mancata opposizione comporteranno la convalida dello sfratto ai sensi dell'art. 663 c.p.c., oltre all'invito a nominare un difensore e all'avviso relativo alla possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato. Il conduttore può proporre opposizione comparendo personalmente o tramite difensore direttamente all'udienza, senza soggiacere ai termini di costituzione tempestiva, al fine di contestare la morosità o formulare richiesta di grazia.
- 4.
Notificazione dell'atto e termini a comparire
La notificazione deve essere eseguita dall'Ufficiale Giudiziario (ovvero via PEC nei casi consentiti) e, qualora non avvenga a mani proprie del destinatario, impone l'invio dell'avviso di avvenuta notifica a mezzo raccomandata. Tra la data di notificazione e quella dell'udienza devono intercorrere almeno venti giorni liberi per garantire il rispetto dei termini a comparire. La nullità o l'irregolarità della notifica preclude la pronuncia dell'ordinanza di convalida, imponendo la rinnovazione della citazione con conseguente slittamento dei tempi processuali.
- 5.
Richiesta di ingiunzione per i canoni scaduti
Contestualmente all'intimazione, il locatore può chiedere al giudice l'emissione di un decreto d'ingiunzione per i canoni scaduti e per quelli a scadere fino all'effettiva esecuzione. Tale facoltà, prevista dall'art. 664 c.p.c., consente di conseguire contestualmente sia il titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile sia quello per il recupero del credito pecuniario. La domanda deve essere formulata espressamente nelle conclusioni dell'atto affinché il giudice possa pronunciare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
- 6.
Gestione dell'udienza e termine di grazia
All'udienza, qualora il conduttore compaia e non contesta la morosità, può richiedere la concessione del c.d. termine di grazia ai sensi dell'art. 55 della L. 392/1978. In tal caso il giudice concede un termine perentorio per la sanatoria e rinvia la causa a un'udienza successiva alla scadenza. Se a tale udienza la morosità non risulta integralmente sanata, il giudice convalida lo sfratto disponendo l'esecutività del rilascio.
Base giuridica: Art. 658 c.p.c.Art. 657 c.p.c.Art. 660 c.p.c.Art. 663 c.p.c.Art. 664 c.p.c.Art. 5 L. 392/1978Art. 55 L. 392/1978
La struttura del modello
Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.
Tribunale adito
Individuazione dell'autorità giudiziaria territorialmente competente in ragione del luogo in cui si trova l'immobile locato.
Parti processuali
Indicazione delle generalità complete del locatore intimante e del conduttore intimato, nonché dei dati del difensore e della procura alle liti.
Contratto e morosità
Esposizione degli estremi del contratto di locazione, dell'importo del canone pattuito e specificazione analitica della morosità maturata.
Intimazione di sfratto
Formale intimazione di sfratto per morosità unitamente all'avvertimento legale ex art. 660 c.p.c.
Conclusioni e citazione
Richiesta di convalida dello sfratto, istanza per l'emissione di decreto ingiuntivo e citazione del conduttore a comparire in udienza.
In via istruttoria
Produzione in giudizio del contratto di locazione, della ricevuta di registrazione e della documentazione comprovante la morosità.
Luogo, data, sottoscrizione e procura
Sottoscrizione del difensore, datazione dell'atto, indicazione della procura alle liti ed elenco dei documenti allegati.
Errori da evitare
- Omissione degli avvertimenti obbligatori previsti dall'art. 660 c.p.c., con conseguente nullità dell'atto di citazione.
- Mancata o generica indicazione dei canoni scaduti e degli oneri accessori, che rende l'intimazione indeterminata e opponibile.
- Inosservanza del termine minimo a comparire di venti giorni liberi tra notificazione e udienza, che preclude la convalida.
- Notificazione dell'atto eseguita presso il domicilio eletto anziché presso la residenza o sede reale del conduttore, con il rischio di nullità della notifica.
Domande frequenti
Cosa succede se il conduttore paga solo una parte del debito prima dell'udienza?
Il pagamento parziale non impedisce la convalida dello sfratto qualora la morosità residua persista ed ecceda i limiti previsti dall'art. 5 L. 392/1978. Il locatore può insistere per la convalida e il rilascio del bene, salvo che il giudice valuti l'inadempimento residuo di scarsa importanza.
È possibile richiedere i canoni che matureranno dopo la notifica dell'atto?
Sì, ai sensi dell'art. 664 c.p.c., il locatore può chiedere che l'ingiunzione comprenda anche i canoni da scadere fino all'effettiva esecuzione dello sfratto. Tale domanda deve essere esplicitata nelle conclusioni dell'atto d'intimazione.
Qual è il tribunale competente per lo sfratto di un immobile commerciale?
La competenza spetta inderogabilmente al Tribunale del luogo in cui si trova l'immobile (forum rei sitae). Non è consentito derogare a tale competenza mediante clausole contrattuali che indichino un foro diverso.

Cosa automatizza edit.legal
- —Generazione automatica degli avvertimenti obbligatori previsti dalla Riforma Cartabia e dagli artt. 660 e 663 c.p.c.
- —Calcolo assistito della morosità e degli oneri accessori con inserimento dinamico nelle conclusioni dell'atto.
- —Verifica della competenza territoriale e controllo del rispetto dei termini minimi a comparire ex c.p.c.
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Prova edit.legal gratisQuesta guida ha finalità puramente informative e non sostituisce la consulenza di un avvocato sul caso concreto.