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Art. 658 c.p.c. — Intimazione di sfratto per morosita'

Testo dell'articolo

Art. 658. Intimazione di sfratto per morosita'

Il locatore puo' intimare al conduttore , all'affittuario di azienda, all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono [modificato] lo sfratto con le modalita' stabilite nell'articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti. 178 Se il canone consiste in derrate, il locatore deve dichiarare a norma dell'articolo 639 la somma che e' disposto ad accettare in sostituzione.

Aggiornamenti

178 Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

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Avv. Federico Papa
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