Guida pratica

Come depositare un ricorso per decreto ingiuntivo condominiale con l'AI

4 min di lettura · Aggiornato a luglio 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

Il ricorso per decreto ingiuntivo per oneri condominiali è lo strumento processuale di elezione per il recupero dei crediti vantati dal condominio nei confronti dei condomini morosi. Ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., l'amministratore può ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nonostante l'eventuale opposizione, purché il credito sia fondato su uno stato di ripartizione approvato dall'assemblea. Tale procedura accelera sensibilmente la riscossione delle quote necessarie alla gestione dei servizi comuni, garantendo la continuità dei pagamenti nei confronti dei fornitori. L'azione rientra nel quadro dei poteri di riscossione attribuiti all'amministratore dagli artt. 1130, n. 3, e 1131 c.c.

In sintesi

Il ricorso per decreto ingiuntivo condominiale ex art. 63 disp. att. c.c. consente il recupero crediti verso i condomini morosi. L'amministratore agisce con poteri autonomi ai sensi degli artt. 1130 e 1131 c.c. La prova scritta richiede il verbale assembleare e lo stato di ripartizione approvato. La competenza spetta al Giudice di Pace o al Tribunale in base al valore. L'istanza di provvisoria esecuzione rende il provvedimento titolo esecutivo immediato secondo la Riforma Cartabia. Il deposito è esclusivamente telematico. L'AI supporta la redazione dell'atto monitorio.

I passaggi

  1. 1.

    Verifica dei presupposti e della prova scritta

    L'amministratore deve preliminarmente verificare la validità della delibera assembleare di approvazione del rendiconto consuntivo o del bilancio preventivo. Il relativo verbale, unitamente allo stato di ripartizione dei contributi, costituisce prova scritta idonea ex art. 63 disp. att. c.c. per l'ottenimento dell'ingiunzione. È essenziale che il riparto indichi chiaramente l'anagrafica del debitore, la quota millesimale di riferimento e l'esatto importo del credito scaduto. In assenza di una delibera regolarmente approvata e non sospesa, non è possibile richiedere la concessione della provvisoria esecuzione.

  2. 2.

    Individuazione dell'autorità giudiziaria competente

    La competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui si trova l'immobile condominiale. Per quanto concerne la competenza per valore, la domanda va proposta al Giudice di Pace per crediti non superiori a diecimila euro, mentre per importi superiori la competenza appartiene al Tribunale in composizione monocratica. La corretta individuazione dell'ufficio giudiziario evita eccezioni di incompetenza che rallenterebbero il recupero del credito. Nel ricorso occorre specificare il valore della causa ai fini del versamento del contributo unificato.

  3. 3.

    Redazione del ricorso e difesa tecnica

    L'atto deve contenere l'esposizione dei fatti che hanno generato il debito, citando gli articoli 633 e 634 del codice di procedura civile relativi al procedimento monitorio. È necessario descrivere analiticamente le morosità maturate, distinguendo tra oneri ordinari e straordinari se approvati con delibere separate. Il difensore deve munirsi di procura alle liti rilasciata dall'amministratore in carica, i cui estremi di nomina vanno indicati nel corpo del ricorso. Il difensore ha l'obbligo di indicare la propria PEC ai sensi dell'art. 125 c.p.c., la cui omissione comporta la maggiorazione della metà del contributo unificato.

  4. 4.

    Istanza di provvisoria esecuzione immediata

    Il punto di forza di questo ricorso è la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 63 disp. att. c.c., che consente di procedere ad esecuzione forzata anche in pendenza di opposizione. Il ricorrente deve formulare un'esplicita istanza affinché il giudice dichiari il decreto provvisoriamente esecutivo sin dall'emissione. A seguito della Riforma Cartabia, il provvedimento emesso costituisce titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. Tale prerogativa distingue l'ingiunzione condominiale da quella ordinaria di cui all'art. 642 c.p.c.

  5. 5.

    Deposito telematico e produzione documentale

    Il deposito del ricorso avviene esclusivamente con modalità telematiche tramite il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia. Devono essere obbligatoriamente allegati il verbale di nomina dell'amministratore, il verbale di approvazione del rendiconto e il relativo stato di riparto. È opportuno allegare altresì la diffida ad adempiere preventivamente inviata al fine di comprovare la costituzione in mora del debitore. Una scansione ad alta risoluzione dei verbali analogici previene contestazioni sulla leggibilità di dati e importi in sede di esame da parte del magistrato.

  6. 6.

    Notificazione del decreto e precetto

    Una volta emesso il decreto, il difensore deve notificarlo al debitore entro sessanta giorni a pena di inefficacia. Poiché il decreto ex art. 63 disp. att. c.c. è immediatamente esecutivo, è prassi notificare contestualmente l'atto di precetto, intimando il pagamento entro dieci giorni. La notifica può essere eseguita a mezzo PEC qualora il condomino disponga di un indirizzo censito nei pubblici elenchi. In caso di mancato adempimento nel termine concesso, si potrà avviare l'esecuzione forzata mobiliare o immobiliare.

Base giuridica: art. 63 disp. att. c.c.art. 633 c.p.c.art. 634 c.p.c.art. 1130 c.c.art. 1131 c.c.

La struttura del modello

Le sezioni che compongono l'atto, nell'ordine canonico. Il modello completo si apre e si compila direttamente in edit.legal.

  1. Giudice adito

    Indica l'ufficio giudiziario competente in base al territorio del condominio e al valore della causa.

  2. Parti

    Specifica i dati del condominio, dell'amministratore legale rappresentante e del condomino moroso con i riferimenti del difensore.

  3. Fatto e prova scritta

    Espone la genesi del debito e descrive le delibere assembleari che hanno approvato le spese e il relativo riparto.

  4. Diritto

    Illustra le basi normative dell'azione citando l'art. 63 disp. att. c.c. e le norme sul procedimento monitorio.

  5. Conclusioni

    Formula le richieste finali di condanna e l'istanza per la clausola di provvisoria esecutività del provvedimento.

  6. Documenti a corredo

    Elenca la documentazione probatoria necessaria come verbali assembleari, stati di riparto e nomina dell'amministratore.

  7. Luogo, data, sottoscrizione e procura

    Contiene le informazioni finali sulla firma digitale del legale e il riferimento al mandato difensivo allegato.

Errori da evitare

  • Mancata allegazione dello stato di riparto analitico approvato dall'assemblea per la gestione di riferimento.
  • Omessa produzione del verbale di nomina o di conferma dell'amministratore in carica al momento del deposito.
  • Notificazione o proposizione del ricorso nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva, quale il conduttore o l'alienante dell'unità immobiliare.
  • Omessa formulazione dell'esplicita istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 63 disp. att. c.c.

Domande frequenti

L'amministratore ha bisogno dell'autorizzazione dell'assemblea per agire?

No, gli articoli 1130, n. 3, e 1131 c.c. attribuiscono all'amministratore la legittimazione ad agire autonomamente per la riscossione dei contributi senza necessità di una preventiva autorizzazione assembleare. Tale facoltà è preordinata a garantire la regolare gestione dei servizi e la solvibilità della compagine condominiale.

Cosa fare se il riparto delle spese non è stato approvato?

È comunque possibile proporre ricorso monitorio ordinario ai sensi dell'art. 633 c.p.c., allegando un prospetto contabile analitico predisposto dall'amministratore. Tuttavia, in assenza della delibera di approvazione dello stato di riparto, non sarà possibile ottenere la provvisoria esecuzione ex art. 63 disp. att. c.c., né le sole fatture di spesa dei fornitori costituiscono prova idonea.

La mediazione è obbligatoria per questo tipo di ricorso?

La mediazione è condizione di procedibilità per le controversie condominiali; tuttavia, nella fase monitoria la domanda è esentata dall'onere di previo esperimento. Qualora venga proposta opposizione al decreto ingiuntivo, l'onere di avviare la procedura di mediazione graverà sulla parte opposta entro il termine assegnato dal giudice ex art. 5 d.lgs. 28/2010.

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAM

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