Scioglimento leasing e natura del credito del concedente ex art. 177 CCII
La questione della qualificazione del credito del concedente in caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria (leasing) nella liquidazione giudiziale trova una disciplina analitica nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), che ha razionalizzato i criteri di riparto e le facoltà della curatela.
1. Inquadramento normativo: lo scioglimento del contratto
Ai sensi dell'art. 172 CCII 1, se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti al momento dell'apertura della liquidazione, l'esecuzione rimane sospesa finché il curatore non dichiara di subentrare o di sciogliersi dal medesimo.
Nello specifico caso del leasing, l'art. 177, comma 1, CCII 2 stabilisce che, qualora il curatore decida di sciogliersi dal contratto a norma dell'art. 172, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ma è tenuto a versare alla curatela l'eventuale eccedenza tra il valore di realizzo del bene (vendita o ricollocazione a valori di mercato) e il credito residuo in linea capitale.
2. Qualificazione del credito del concedente
Dall'analisi del combinato disposto degli artt. 177 e 6 CCII, la natura del credito si distingue in base al momento di maturazione e alla funzione della pretesa:
- Credito Concorsuale (per la differenza/canoni pregressi): Il concedente ha diritto di insinuarsi nello stato passivo per la differenza tra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene (art. 177, comma 2, CCII 2). Tale credito è di natura concorsuale in quanto derivante da un rapporto preesistente e non assolve a funzioni di gestione della procedura.
- Prededucibilità (ipotesi limitata): Secondo l'art. 172, comma 3, CCII 1, in caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. Qualora il curatore opti per lo scioglimento, l'art. 172, comma 4, CCII 1 specifica che il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento (senza risarcimento del danno), ma tale credito non gode di prededuzione automatica, a meno che non rientri nelle spese legalmente sorte per la gestione del patrimonio ex art. 6 CCII 3.
- Canoni futuri attualizzati: L'eccezione del curatore è parzialmente corretta sotto il profilo temporale: i canoni "futuri" come tali non possono essere ammessi, poiché il contratto è sciolto. Il concedente non può chiedere il pagamento dei canoni a scadere, ma solo il differenziale tra il capitale residuo e il valore del bene ricollocato, come previsto dall'art. 177 CCII 2.
3. Danno da deterioramento e mancata restituzione
In merito alla richiesta per il deterioramento del bene:
- Danni anteriori alla procedura: Sono crediti concorsuali da accertare mediante domanda di ammissione al passivo ex art. 200 CCII 4.
- Danni post-apertura (mancata restituzione): Se il curatore ritarda la restituzione dopo lo scioglimento, i relativi oneri potrebbero essere qualificati come prededucibili ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d), CCII 3, trattandosi di spese sorte durante la procedura per la gestione (o malgestione) del patrimonio. Tuttavia, l'art. 172, comma 4, CCII 1 esclude espressamente il risarcimento del danno derivante dal mero esercizio della facoltà di scioglimento da parte del curatore.
4. Conclusione operativa
Il credito deve considerarsi misto nella sua genesi ma prevalentemente concorsuale nella sua collocazione:
- Concorsuale: Per la quota capitale residua (al netto del realizzo del bene) e per i danni sofferti dal bene prima della procedura.
- Prededucibile: Solo per eventuali indennità di occupazione o danni occorsi al bene nel periodo in cui il curatore, dopo l'apertura della liquidazione, ne abbia mantenuto la detenzione senza restituirlo tempestivamente dopo lo scioglimento.
Il concedente deve proporre ricorso ex art. 201 CCII (richiamato dall'art. 200 4) determinando analiticamente la somma residua secondo i criteri dell'art. 97 CCII richiamati dall'art. 177 2.
Se vuoi, posso:
Fonti:
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Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
La questione della qualificazione del credito del concedente in caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria (leasing) nella liquidazione giudiziale trova una disciplina analitica nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), che ha razionalizzato i criteri di riparto e le facoltà della curatela.(contesto generale)
Inquadramento generale del sistema del CCII e della disciplina del leasing come materia organica.
1. Inquadramento normativo: lo scioglimento del contratto Ai sensi dell'art. 172 CCII , se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti al momento dell'apertura della liquidazione, l'esecuzione rimane sospesa finché il curatore non dichiara di subentrare o di sciogliersi dal medesimo.
L'art. 172 CCII disciplina correttamente la sospensione e le facoltà del curatore sui contratti pendenti.
Nello specifico caso del leasing, l'art. 177, comma 1, CCII stabilisce che, qualora il curatore decida di sciogliersi dal contratto a norma dell'art. 172, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ma è tenuto a versare alla curatela l'eventuale eccedenza tra il valore di realizzo del bene (vendita o ricollocazione a valori di mercato) e il credito residuo in linea capitale.
L'art. 177, comma 1, CCII prevede il diritto alla restituzione e l'obbligo di versare l'eccedenza alla curatela.
2. Qualificazione del credito del concedente Dall'analisi del combinato disposto degli artt. 177 e 6 CCII, la natura del credito si distingue in base al momento di maturazione e alla funzione della pretesa:(contesto generale)
Introduzione sistematica alla distinzione tra tipologie di credito basata sulla normativa citata.
Credito Concorsuale (per la differenza/canoni pregressi): Il concedente ha diritto di insinuarsi nello stato passivo per la differenza tra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene (art. 177, comma 2, CCII ). Tale credito è di natura concorsuale in quanto derivante da un rapporto preesistente e non assolve a funzioni di gestione della procedura. Prededucibilità (ipotesi limitata): Secondo l'art. 172, comma 3, CCII , in caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. Qualora il curatore opti per lo scioglimento, l'art. 172, comma 4, CCII specifica che il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento (senza risarcimento del danno), ma tale credito non gode di prededuzione automatica, a meno che non rientri nelle spese legalmente sorte per la gestione del patrimonio ex art. 6 CCII . Canoni futuri attualizzati: L'eccezione del curatore è parzialmente corretta sotto il profilo temporale: i canoni "futuri" come tali non possono essere ammessi, poiché il contratto è sciolto. Il concedente non può chiedere il pagamento dei canoni a scadere, ma solo il differenziale tra il capitale residuo e il valore del bene ricollocato, come previsto dall'art. 177 CCII .
L'art. 177, comma 2, CCII disciplina espressamente il diritto del concedente di insinuarsi al passivo per la differenza.
3. Danno da deterioramento e mancata restituzione In merito alla richiesta per il deterioramento del bene: 1. Danni anteriori alla procedura: Sono crediti concorsuali da accertare mediante domanda di ammissione al passivo ex art. 200 CCII . 2. Danni post-apertura (mancata restituzione): Se il curatore ritarda la restituzione dopo lo scioglimento, i relativi oneri potrebbero essere qualificati come prededucibili ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d), CCII , trattandosi di spese sorte durante la procedura per la gestione (o malgestione) del patrimonio. Tuttavia, l'art. 172, comma 4, CCII esclude espressamente il risarcimento del danno derivante dal mero esercizio della facoltà di scioglimento da parte del curatore.
L'art. 200 CCII (richiamato nel testo) disciplina le modalità di ricorso per la restituzione di beni o ammissione al passivo.
4. Conclusione operativa Il credito deve considerarsi misto nella sua genesi ma prevalentemente concorsuale nella sua collocazione: Concorsuale: Per la quota capitale residua (al netto del realizzo del bene) e per i danni sofferti dal bene prima della procedura. Prededucibile: Solo per eventuali indennità di occupazione o danni occorsi al bene nel periodo in cui il curatore, dopo l'apertura della liquidazione, ne abbia mantenuto la detenzione senza restituirlo tempestivamente dopo lo scioglimento.(contesto generale)
Sintesi conclusiva basata sulla distinzione civilistica tra crediti concorsuali e prededucibili.
Il concedente deve proporre ricorso ex art. 201 CCII (richiamato dall'art. 200 ) determinando analiticamente la somma residua secondo i criteri dell'art. 97 CCII richiamati dall'art. 177 .
L'art. 201 CCII non è presente tra le fonti fornite e non è possibile verificarne il contenuto o il richiamo.
Se vuoi, posso: Cercare sentenze recenti della Cassazione sull'applicazione dell'art. 177 CCII e il calcolo del valore di mercato. Preparare una bozza di istanza di ammissione al passivo per il concedente. Approfondire i criteri di prededucibilità previsti dall'art. 6 CCII per i crediti professionali legati alla procedura.
L'art. 6 CCII elenca effettivamente i crediti professionali tra le fattispecie di prededucibilità.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
