Revoca fallimento e liquidazione giudiziale: Sezioni Unite 18287/2018
In merito al quesito posto, è necessario operare una distinzione fondamentale tra i principi stabiliti dalla sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite della Cassazione e la disciplina del passaggio dalla Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019).
1. Il contenuto della Sentenza Cass. Sez. U. n. 18287/2018
La sentenza citata [Source 5, 6, 7, 9, 11] non riguarda la materia fallimentare, bensì il diritto di famiglia. Essa rappresenta una pronuncia "landmark" che ha ridefinito la natura e i criteri di attribuzione dell'assegno divorzile. Le Sezioni Unite hanno stabilito che l'assegno non ha più una funzione basata esclusivamente sul tenore di vita matrimoniale, ma possiede una natura composita (assistenziale, compensativa e perequativa) 1 2.
Tale principio impone di valutare il contributo fornito dall'ex coniuge alla formazione del patrimonio familiare e personale, tenendo conto dei sacrifici professionali compiuti in funzione della vita comune 3 4 5.
2. Disciplina del passaggio dalla Legge Fallimentare al CCII
Il tema della revoca del fallimento e della successione delle leggi nel tempo tra il vecchio sistema (R.D. 267/1942) e il nuovo Codice della Crisi (CCII) è regolato direttamente dalle norme del D.Lgs. 14/2019 6 7.
- Entrata in vigore: Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza è entrato in vigore integralmente il 15 luglio 2022 7, ai sensi dell'art. 389 CCII.
- Disciplina Transitoria (Art. 390 CCII): L'art. 390 CCII stabilisce espressamente che i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del codice sono definiti secondo le disposizioni del vecchio Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 8. Ciò significa che per i fallimenti già aperti o richiesti prima del luglio 2022 non si applica la "conversione" automatica in liquidazione giudiziale, ma si prosegue con la normativa previgente 8.
- Irretroattività: In linea con il principio generale stabilito dall'art. 11 delle Preleggi 9, la legge non dispone che per l'avvenire. Pertanto, la nuova disciplina della liquidazione giudiziale (che sostituisce il fallimento, come richiamato nelle norme di coordinamento 6) si applica solo ai procedimenti introdotti dopo l'entrata in vigore del nuovo codice.
Conclusione
Non esiste una "sentenza 18287/2018" delle Sezioni Unite specifica sulla conversione del fallimento in liquidazione giudiziale, poiché tale numero identifica la celebre pronuncia sull'assegno divorzile.
Per quanto riguarda il passaggio normativo tra i due regimi, la Cassazione e la normativa vigente confermano che vige il principio di ultrattività della legge fallimentare per tutte le procedure pendenti o i ricorsi depositati prima del 15 luglio 2022, escludendo l'applicazione retroattiva del CCII a tali fattispecie 8 7.
Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
In merito al quesito posto, è necessario operare una distinzione fondamentale tra i principi stabiliti dalla sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite della Cassazione e la disciplina del passaggio dalla Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019).(contesto generale)
Introduzione che delinea il contesto giuridico e la distinzione tra ambiti normativi senza citare contenuti specifici non presenti.
1. Il contenuto della Sentenza Cass. Sez. U. n. 18287/2018 La sentenza citata [Source 5, 6, 7, 9, 11] non riguarda la materia fallimentare, bensì il diritto di famiglia. Essa rappresenta una pronuncia "landmark" che ha ridefinito la natura e i criteri di attribuzione dell'assegno divorzile. Le Sezioni Unite hanno stabilito che l'assegno non ha più una funzione basata esclusivamente sul tenore di vita matrimoniale, ma possiede una natura composita (assistenziale, compensativa e perequativa) [Source 5, 11].
Il paragrafo identifica correttamente la sentenza 18287/2018 come relativa all'assegno divorzile e non al fallimento, come confermato dalle massime [5, 6, 7].
Tale principio impone di valutare il contributo fornito dall'ex coniuge alla formazione del patrimonio familiare e personale, tenendo conto dei sacrifici professionali compiuti in funzione della vita comune [Source 6, 7, 14].
La descrizione del contributo del coniuge e dei sacrifici professionali riflette fedelmente il contenuto delle fonti [6] e [7].
2. Disciplina del passaggio dalla Legge Fallimentare al CCII Il tema della revoca del fallimento e della successione delle leggi nel tempo tra il vecchio sistema (R.D. 267/1942) e il nuovo Codice della Crisi (CCII) è regolato direttamente dalle norme del D.Lgs. 14/2019 [Source 1, 4].
L'affermazione che il passaggio tra R.D. 267/1942 e CCII sia regolato dal D.Lgs. 14/2019 è supportata dagli artt. 389 e 390 citati.
Entrata in vigore: Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza è entrato in vigore integralmente il 15 luglio 2022 , ai sensi dell'art. 389 CCII. Disciplina Transitoria (Art. 390 CCII): L'art. 390 CCII stabilisce espressamente che i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del codice sono definiti secondo le disposizioni del vecchio Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 . Ciò significa che per i fallimenti già aperti o richiesti prima del luglio 2022 non si applica la "conversione" automatica in liquidazione giudiziale, ma si prosegue con la normativa previgente . Irretroattività: In linea con il principio generale stabilito dall'art. 11 delle Preleggi , la legge non dispone che per l'avvenire. Pertanto, la nuova disciplina della liquidazione giudiziale (che sostituisce il fallimento, come richiamato nelle norme di coordinamento ) si applica solo ai procedimenti introdotti dopo l'entrata in vigore del nuovo codice.
La data di entrata in vigore (15 luglio 2022) e il contenuto dell'art. 390 sulla disciplina transitoria sono confermati dalle fonti [4] e [2].
Conclusione Non esiste una "sentenza 18287/2018" delle Sezioni Unite specifica sulla conversione del fallimento in liquidazione giudiziale, poiché tale numero identifica la celebre pronuncia sull'assegno divorzile.(contesto generale)
Conclusione logica basata sulla corretta identificazione del tema della sentenza 18287/2018 operata in precedenza.
Per quanto riguarda il passaggio normativo tra i due regimi, la Cassazione e la normativa vigente confermano che vige il principio di ultrattività della legge fallimentare** per tutte le procedure pendenti o i ricorsi depositati prima del 15 luglio 2022, escludendo l'applicazione retroattiva del CCII a tali fattispecie [Source 2, 4].
Il principio di ultrattività per le procedure pendenti al 15 luglio 2022 è previsto espressamente dall'art. 390 CCII [Source 2].
Se vuoi, posso: - Cercare giurisprudenza recente della Cassazione sull'applicazione dell'art. 390 CCII a casi di revoca del fallimento - Approfondire i criteri compensativi stabiliti da Cass. 18287/2018 in materia di assegno divorzile - Verificare se sono intervenute modifiche normative recenti all'art. 389 o 390 del Codice della Crisi(contesto generale)
Proposta di approfondimento standard che non contiene affermazioni fattuali o citazioni specifiche da verificare.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
