Responsabilità del sindaco e vigilanza su falsi contabili ex art. 2407 c.c.

Approfondimento editoriale
Il curatore della liquidazione giudiziale agisce in responsabilità contro il sindaco revisore (art. 2407 c.c.) per omessa vigilanza sull'operato dell'amministratore che ha distratto somme dalla società. Il sindaco eccepisce che le distrazioni erano occultate mediante falsificazione delle scritture contabili non rilevabile con la diligenza professionale media. La falsificazione contabile esclude la colpa del sindaco o il dovere di vigilanza impone un controllo più penetrante della mera revisione formale?
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Fonti:

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·
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