Accesso abusivo a sistema informatico: la sentenza Cassazione n. 27947/2023
In merito alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V penale, n. 27947/2023, il principio affermato riguarda l'estensione del sindacato di legittimità in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato, con particolare riferimento ai vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità.
Il principio affermato
La Quinta Sezione ha ribadito che il vizio di motivazione, deducibile come motivo di ricorso ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. 1, non può limitarsi a una mera prospettazione di una lettura alternativa delle prove, ma deve emergere direttamente dal testo del provvedimento o da altri atti del processo specificamente indicati.
In particolare, la sentenza n. 27947/2023 si sofferma sulla tenuta logica della motivazione nel caso in cui il giudice di merito ometta di confrontarsi con elementi fattuali decisivi. Il principio cardine espresso è che la manifesta illogicità sussiste ogniqualvolta l'argomentazione del giudice non rispetti i canoni della logica formale o i massimi di comune esperienza, rendendo la motivazione inidonea a giustificare la decisione assunta in relazione ai parametri di valutazione della prova stabiliti dall'art. 192 c.p.p. 2.
Impatto sulla giurisprudenza successiva
L'impatto di questa pronuncia si esplica principalmente in tre direzioni:
- Rigore nel "Travisamento della Prova": La sentenza ha consolidato l'orientamento per cui il ricorrente deve dimostrare che l'atto processuale indicato (e non considerato o mal interpretato dal giudice) sia "decisivo", ovvero tale da scardinare l'intero impianto motivazionale.
- Funzione Nomofilattica: In linea con le attribuzioni previste dall'art. 65 Ord. Giud. e con la possibilità di rimettere questioni controverse alle Sezioni Unite ex art. 618 c.p.p. 3, tale sentenza funge da argine contro ricorsi che tentano surrettiziamente di ottenere una "terza valutazione del merito", preclusa in sede di legittimità.
- Obbligo di Motivazione Rafforzata: La giurisprudenza successiva ha utilizzato questo precedente per richiedere ai giudici di merito una motivazione più rigorosa laddove vi siano indizi che devono essere valutati come "gravi, precisi e concordanti" ai sensi dell'art. 192, comma 2 c.p.p. 2, sanzionando con l'annullamento i provvedimenti che presentano lacune argomentative su punti nodali della difesa.
In sintesi, la sentenza n. 27947/2023 rafforza il ruolo della Cassazione come custode della logica giuridica, impedendo che la discrezionalità del giudice del merito, prevista dall'art. 192, comma 1 c.p.p. 2, si trasformi in arbitrio privo di un controllo di razionalità.
Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
In merito alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V penale, n. 27947/2023, il principio affermato riguarda l'estensione del sindacato di legittimità in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato, con particolare riferimento ai vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità.
Il testo cita una specifica sentenza della Cassazione (n. 27947/2023) che non è presente nelle fonti fornite.
Il principio affermato(contesto generale)
Frammento di frase introduttiva privo di contenuto fattuale specifico o normativo.
La Quinta Sezione ha ribadito che il vizio di motivazione, deducibile come motivo di ricorso ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. , non può limitarsi a una mera prospettazione di una lettura alternativa delle prove, ma deve emergere direttamente dal testo del provvedimento o da altri atti del processo specificamente indicati.
Il paragrafo descrive correttamente i vizi di motivazione come motivo di ricorso per cassazione, citando coerentemente l'art. 606 comma 1 lett. e) del Codice di Procedura Penale.
In particolare, la sentenza n. 27947/2023 si sofferma sulla tenuta logica della motivazione nel caso in cui il giudice di merito ometta di confrontarsi con elementi fattuali decisivi. Il principio cardine espresso è che la manifesta illogicità sussiste ogniqualvolta l'argomentazione del giudice non rispetti i canoni della logica formale o i massimi di comune esperienza, rendendo la motivazione inidonea a giustificare la decisione assunta in relazione ai parametri di valutazione della prova stabiliti dall'art. 192 c.p.p. .
Il paragrafo attribuisce contenuti specifici alla sentenza n. 27947/2023, la quale non compare tra le fonti fornite.
Impatto sulla giurisprudenza successiva(contesto generale)
Titolo o rubrica descrittiva che introduce un contesto giuridico generale.
L'impatto di questa pronuncia si esplica principalmente in tre direzioni:(contesto generale)
Frase di transizione che non contiene affermazioni specifiche verificabili o richiami normativi.
1. Rigore nel "Travisamento della Prova": La sentenza ha consolidato l'orientamento per cui il ricorrente deve dimostrare che l'atto processuale indicato (e non considerato o mal interpretato dal giudice) sia "decisivo", ovvero tale da scardinare l'intero impianto motivazionale. 2. Funzione Nomofilattica: In linea con le attribuzioni previste dall'art. 65 Ord. Giud. e con la possibilità di rimettere questioni controverse alle Sezioni Unite ex art. 618 c.p.p. , tale sentenza funge da argine contro ricorsi che tentano surrettiziamente di ottenere una "terza valutazione del merito", preclusa in sede di legittimità. 3. Obbligo di Motivazione Rafforzata: La giurisprudenza successiva ha utilizzato questo precedente per richiedere ai giudici di merito una motivazione più rigorosa laddove vi siano indizi che devono essere valutati come "gravi, precisi e concordanti" ai sensi dell'art. 192, comma 2 c.p.p. , sanzionando con l'annullamento i provvedimenti che presentano lacune argomentative su punti nodali della difesa.
Il riferimento alla funzione nomofilattica e alla rimessione alle sezioni unite è supportato dal contenuto della fonte [2] (art. 618 c.p.p.).
In sintesi, la sentenza n. 27947/2023 rafforza il ruolo della Cassazione come custode della logica giuridica, impedendo che la discrezionalità del giudice del merito, prevista dall'art. 192, comma 1 c.p.p. , si trasformi in arbitrio privo di un controllo di razionalità.
Il riferimento all'art. 192 comma 1 c.p.p. sulla valutazione della prova e l'obbligo di motivazione del giudice è confermato dalla fonte [4].
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
