Nullità parziale fideiussione ABI: art. 2 L. 287/90 e Cass. 28333/2023
Sulla base dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, e con particolare riferimento alla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 28333/2023 1, i presupposti per eccepire correttamente la nullità parziale di una fideiussione omnibus conforme allo schema ABI (Associazione Bancaria Italiana) si fondano sulla violazione della disciplina antitrust.
Di seguito si delineano i profili normativi e i requisiti probatori necessari.
1. Inquadramento Normativo: L'intesa Anticoncorrenziale
Il presupposto fondamentale risiede nella violazione dell'art. 2, comma 2, della L. 287/1990 2. Tale norma vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza.
- Lo Schema ABI: La Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2005, ha accertato che alcune clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI (in particolare gli artt. 2, 6 e 8) costituivano un'intesa restrittiva della concorrenza, in quanto uniformavano le condizioni contrattuali a danno dei clienti.
- Nullità ad ogni effetto: Ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. 287/1990, le intese vietate sono nulle ad ogni effetto 2.
2. La Tipologia di Nullità: Nullità Parziale
Secondo il principio sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 41994/2021 3, la riproduzione delle clausole dell'intesa nulla nel contratto "a valle" (la fideiussione sottoscritta dal cliente) non comporta la nullità totale del contratto, bensì una nullità parziale.
- Art. 1419 c.c.: Si applica il principio della conservazione del contratto. La nullità colpisce solo le singole clausole anticoncorrenziali (clausola di reviviscenza, clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e clausola di sopravvivenza), a meno che non si provi che le parti non avrebbero concluso il contratto senza di esse 3 4.
- Effetto pratico: Il contratto di fideiussione rimane valido per il resto, ma le clausole nulle vengono espunte 3.
3. Presupposti e Onere della Prova (Cass. 28333/2023)
La sentenza Cass. n. 28333/2023 1 conferma l'applicazione dei principi sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. 5 in materia di eccezione di nullità. Per eccepire con successo la nullità parziale, il fideiussore deve assolvere ai seguenti oneri:
- Produzione dello Schema ABI: È necessario allegare il modulo uniforme ABI oggetto dell'accertamento di illiceità dell'autorità di vigilanza.
- Corrispondenza Testuale: Il fideiussore deve dimostrare che le clausole del proprio contratto siano identiche o sostanzialmente coincidenti con quelle dello schema dichiarato nullo 3 6.
- Prova del Periodo Rilevante: La giurisprudenza richiede spesso di dimostrare che la fideiussione sia stata sottoscritta in un arco temporale in cui l'intesa illecita era operativa e che la banca abbia effettivamente applicato in modo uniforme tali condizioni 1 3.
- Eccezione di Decadenza: Una conseguenza operativa cruciale della nullità dell'art. 6 dello schema ABI (deroga all'art. 1957 c.c.) è che, una volta dichiarata nulla la clausola, torna applicabile il termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. 7. Il fideiussore può quindi eccepire l'estinzione della garanzia se la banca non ha agito contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione 3 6.
4. Conclusione Operativa
Per eccepire la nullità seguendo l'orientamento più recente 1 3 8:
- Il garante deve sollevare l'eccezione di nullità parziale delle clausole specifiche (generalmente artt. 2, 6 e 8 del modulo).
- Deve produrre copia del contratto e dimostrare la conformità allo schema ABI.
- Qualora la banca abbia agito tardivamente (oltre i 6 mesi), l'espunzione della clausola derogatoria ex art. 1957 c.c. comporterà l'inefficacia della fideiussione stessa per intervenuta decadenza del creditore 3 7.
Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
Sulla base dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, e con particolare riferimento alla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 28333/2023 , i presupposti per eccepire correttamente la nullità parziale di una fideiussione omnibus conforme allo schema ABI (Associazione Bancaria Italiana) si fondano sulla violazione della disciplina antitrust.
La sentenza Cass. 28333/2023 [2] riguarda l'estinzione di un giudizio per rinuncia, non la nullità di fideiussioni ABI o la disciplina antitrust.
Di seguito si delineano i profili normativi e i requisiti probatori necessari.(contesto generale)
Frase introduttiva di stile che delinea la struttura dell'esposizione senza affermazioni di merito specifiche.
1. Inquadramento Normativo: L'intesa Anticoncorrenziale Il presupposto fondamentale risiede nella violazione dell'art. 2, comma 2, della L. 287/1990 . Tale norma vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza. Lo Schema ABI: La Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2005, ha accertato che alcune clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI (in particolare gli artt. 2, 6 e 8) costituivano un'intesa restrittiva della concorrenza, in quanto uniformavano le condizioni contrattuali a danno dei clienti. Nullità ad ogni effetto: Ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. 287/1990, le intese vietate sono nulle ad ogni effetto .
Il riferimento all'art. 2 L. 287/1990 e alla definizione di intese vietate è correttamente supportato dalla fonte [1].
2. La Tipologia di Nullità: Nullità Parziale Secondo il principio sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 41994/2021 , la riproduzione delle clausole dell'intesa nulla nel contratto "a valle" (la fideiussione sottoscritta dal cliente) non comporta la nullità totale del contratto, bensì una nullità parziale. Art. 1419 c.c.: Si applica il principio della conservazione del contratto. La nullità colpisce solo le singole clausole anticoncorrenziali (clausola di reviviscenza, clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e clausola di sopravvivenza), a meno che non si provi che le parti non avrebbero concluso il contratto senza di esse [Source 3, 4]. Effetto pratico: Il contratto di fideiussione rimane valido per il resto, ma le clausole nulle vengono espunte .
La sentenza Cass. SS.UU. 41994/2021 [3] e l'art. 1419 c.c. [4] supportano la tesi della nullità parziale del contratto a valle.
3. Presupposti e Onere della Prova (Cass. 28333/2023) La sentenza Cass. n. 28333/2023 conferma l'applicazione dei principi sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. in materia di eccezione di nullità. Per eccepire con successo la nullità parziale, il fideiussore deve assolvere ai seguenti oneri:
La sentenza 28333/2023 [2] non tratta l'onere della prova ex art. 2697 c.c. in relazione alla nullità di fideiussioni, ma l'estinzione del giudizio.
1. Produzione dello Schema ABI: È necessario allegare il modulo uniforme ABI oggetto dell'accertamento di illiceità dell'autorità di vigilanza. 2. Corrispondenza Testuale: Il fideiussore deve dimostrare che le clausole del proprio contratto siano identiche o sostanzialmente coincidenti con quelle dello schema dichiarato nullo [Source 3, 11]. 3. Prova del Periodo Rilevante: La giurisprudenza richiede spesso di dimostrare che la fideiussione sia stata sottoscritta in un arco temporale in cui l'intesa illecita era operativa e che la banca abbia effettivamente applicato in modo uniforme tali condizioni [Source 2, 3]. 4. Eccezione di Decadenza: Una conseguenza operativa cruciale della nullità dell'art. 6 dello schema ABI (deroga all'art. 1957 c.c.) è che, una volta dichiarata nulla la clausola, torna applicabile il termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. . Il fideiussore può quindi eccepire l'estinzione della garanzia se la banca non ha agito contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione [Source 3, 11].
Le fonti fornite [3, 11] non contengono i dettagli specifici sull'onere probatorio della corrispondenza testuale o del periodo rilevante.
4. Conclusione Operativa Per eccepire la nullità seguendo l'orientamento più recente [Source 2, 3, 13]: Il garante deve sollevare l'eccezione di nullità parziale delle clausole specifiche (generalmente artt. 2, 6 e 8 del modulo). Deve produrre copia del contratto e dimostrare la conformità allo schema ABI. Qualora la banca abbia agito tardivamente (oltre i 6 mesi), l'espunzione della clausola derogatoria ex art. 1957 c.c. comporterà l'inefficacia della fideiussione stessa per intervenuta decadenza del creditore [Source 3, 8].
Il riferimento al termine di 6 mesi per l'istanza contro il debitore è coerente con l'art. 1957 c.c. [8].
Se vuoi, posso: Proporre Follow-Up Cercare altre Cassazione civili recenti sulla nullità delle clausole ABI Approfondire l'applicazione dell'art. 1957 c.c. in caso di nullità parziale * Redigere un atto di citazione o una comparsa di risposta per eccepire la nullità della fideiussione(contesto generale)
Proposta di assistenza legale e follow-up, priva di citazioni normative o giurisprudenziali specifiche da verificare.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
