Nullità parziale fideiussione ABI e onere della prova: Cass. 6626/2022
La questione della validità delle fideiussioni omnibus redatte su moduli conformi allo schema ABI (Associazione Bancaria Italiana) è stata oggetto di un fondamentale intervento chiarificatore da parte delle Sezioni Unite e della successiva giurisprudenza di legittimità, che hanno definito sia i presupposti sostanziali per l'eccezione di nullità, sia il relativo regime probatorio.
1. Inquadramento normativo e presupposti della nullità parziale
La fideiussione omnibus, prevista dall'art. 1938 c.c. 1, è considerata parzialmente nulla qualora riproduca le clausole dello schema ABI dichiarato illegittimo dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Provvedimento n. 55/2005).
Secondo il principio sancito da Cass. civ., Sez. Un., n. 41994/2021 2, i presupposti per operare tale eccezione sono:
- L'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale "a monte": ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990 3, sono vietate le intese che fissano condizioni contrattuali in modo uniforme per falsare la concorrenza.
- La riproduzione nel contratto "a valle": il contratto di fideiussione sottoscritto dal cliente deve riprodurre le clausole dello schema ABI (in particolare la c.d. "clausola di reviviscenza", la "clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c." e la "clausola di sopravvivenza").
- La natura parziale della nullità: ai sensi dell'art. 1419 c.c. 4, la nullità delle singole clausole non travolge l'intero contratto di garanzia, a meno che non si provi che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quelle clausole. Di regola, la garanzia rimane valida per il resto, depurata delle sole pattuizioni illecite 2.
2. L'onere probatorio dopo Cass. 6626/2022
Il riparto dell'onere della prova segue la regola generale dell'art. 2697 c.c. 5, ma con specifiche precisazioni riguardo alla documentazione necessaria per fondare l'eccezione.
Secondo l'orientamento consolidato, anche richiamato da Cass. civ., n. 6626/2022 6, l'onere probatorio è così ripartito:
A carico del fideiussore (opponente): grava l'onere di allegare e provare il fatto costitutivo della nullità. Il fideiussore deve produrre in giudizio:
- Il contratto di fideiussione oggetto di contestazione.
- Il provvedimento dell'autorità amministrativa (Provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005) che accerta l'illiceità dello schema ABI. Tale provvedimento ha valore di "prova privilegiata" in ordine all'esistenza dell'intesa illecita "a monte".
- La coincidenza testuale tra le clausole del proprio contratto e quelle dello schema censurato 6.
Rilievo dell'onere di contestazione: qualora il fideiussore assolva a tale onere, spetterà alla banca dimostrare che nel caso specifico non vi è stata alcuna restrizione della concorrenza o che il contratto non è frutto dell'intesa a monte, compito reso estremamente difficile dal valore di prova privilegiata del provvedimento amministrativo 2 6.
3. Conclusioni operative
Per eccepire correttamente la nullità, il fideiussore non può limitarsi a una contestazione generica, ma deve puntualmente indicare quali clausole del proprio contratto 1 siano riproduttive dello schema illecito ai sensi della normativa antitrust 3.
Una volta accertata la coincidenza, la nullità opererà come nullità parziale ex art. 1419 c.c. 4, rendendo inefficaci le sole clausole incriminate (ad esempio, consentendo al fideiussore di eccepire la decadenza della banca che non abbia agito entro i termini dell'art. 1957 c.c., qualora la clausola di deroga sia stata annullata) 2.
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Fonti:
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La questione della validità delle fideiussioni omnibus redatte su moduli conformi allo schema ABI (Associazione Bancaria Italiana) è stata oggetto di un fondamentale intervento chiarificatore da parte delle Sezioni Unite e della successiva giurisprudenza di legittimità, che hanno definito sia i presupposti sostanziali per l'eccezione di nullità, sia il relativo regime probatorio.
Il paragrafo introduce correttamente il ruolo chiarificatore delle Sezioni Unite n. 41994/2021 sul tema delle fideiussioni ABI.
1. Inquadramento normativo e presupposti della nullità parziale La fideiussione omnibus, prevista dall'art. 1938 c.c. , è considerata parzialmente nulla qualora riproduca le clausole dello schema ABI dichiarato illegittimo dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Provvedimento n. 55/2005).
Il paragrafo cita correttamente l'art. 1938 c.c. e il contesto della nullità parziale legata allo schema ABI.
Secondo il principio sancito da Cass. civ., Sez. Un., n. 41994/2021 , i presupposti per operare tale eccezione sono: L'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale "a monte": ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990 , sono vietate le intese che fissano condizioni contrattuali in modo uniforme per falsare la concorrenza. La riproduzione nel contratto "a valle": il contratto di fideiussione sottoscritto dal cliente deve riprodurre le clausole dello schema ABI (in particolare la c.d. "clausola di reviviscenza", la "clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c." e la "clausola di sopravvivenza"). La natura parziale della nullità: ai sensi dell'art. 1419 c.c. , la nullità delle singole clausole non travolge l'intero contratto di garanzia, a meno che non si provi che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quelle clausole. Di regola, la garanzia rimane valida per il resto, depurata delle sole pattuizioni illecite .
Il paragrafo riporta correttamente i principi della sentenza n. 41994/2021 e il riferimento all'art. 2 L. 287/1990.
2. L'onere probatorio dopo Cass. 6626/2022 Il riparto dell'onere della prova segue la regola generale dell'art. 2697 c.c. , ma con specifiche precisazioni riguardo alla documentazione necessaria per fondare l'eccezione.
Il paragrafo cita correttamente l'art. 2697 c.c. in relazione all'onere probatorio e menziona la sentenza n. 6626/2022 presente nelle fonti.
Secondo l'orientamento consolidato, anche richiamato da Cass. civ., n. 6626/2022 , l'onere probatorio è così ripartito:
Il paragrafo attribuisce l'orientamento alla sentenza n. 6626/2022, che è inclusa tra le fonti fornite.
A carico del fideiussore (opponente): grava l'onere di allegare e provare il fatto costitutivo della nullità. Il fideiussore deve produrre in giudizio: 1. Il contratto di fideiussione oggetto di contestazione. 2. Il provvedimento dell'autorità amministrativa (Provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005) che accerta l'illiceità dello schema ABI. Tale provvedimento ha valore di "prova privilegiata" in ordine all'esistenza dell'intesa illecita "a monte". 3. La coincidenza testuale tra le clausole del proprio contratto e quelle dello schema censurato .
Il testo del Provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005 non è incluso tra le fonti fornite per verificarne il contenuto specifico.
Rilievo dell'onere di contestazione: qualora il fideiussore assolva a tale onere, spetterà alla banca dimostrare che nel caso specifico non vi è stata alcuna restrizione della concorrenza o che il contratto non è frutto dell'intesa a monte, compito reso estremamente difficile dal valore di prova privilegiata del provvedimento amministrativo [Source 1, Source 2].
Il paragrafo riflette il valore probatorio del provvedimento amministrativo come discusso nella giurisprudenza citata (Source 1 e 2).
3. Conclusioni operative Per eccepire correttamente la nullità, il fideiussore non può limitarsi a una contestazione generica, ma deve puntualmente indicare quali clausole del proprio contratto siano riproduttive dello schema illecito ai sensi della normativa antitrust .(contesto generale)
Si tratta di una conclusione logico-giuridica generale sulla necessità di specificità nelle contestazioni difensive.
Una volta accertata la coincidenza, la nullità opererà come nullità parziale ex art. 1419 c.c. , rendendo inefficaci le sole clausole incriminate (ad esempio, consentendo al fideiussore di eccepire la decadenza della banca che non abbia agito entro i termini dell'art. 1957 c.c., qualora la clausola di deroga sia stata annullata) .
Il paragrafo applica correttamente l'art. 1419 c.c. (nullità parziale) al caso di specie delle clausole fideiussorie.
Se vuoi, posso: Cercare altre sentenze di Cassazione recenti sull'onere della prova nelle fideiussioni ABI Redigere un paragrafo di atto giudiziario per eccepire la nullità parziale della fideiussione Approfondire gli effetti della nullità parziale sulla decadenza ex art. 1957 c.c.(contesto generale)
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