Intercettazioni procedimento diverso e sentenza Cavallo (art. 270 c.p.p.)
Per eccepire l'inutilizzabilità delle intercettazioni in un caso di trasferimento dei risultati captativi da un procedimento per reati associativi a uno per reati comuni non connessi, è necessario articolare la difesa partendo dal dato testuale dell'art. 270 c.p.p. e dall'interpretazione nomofilattica fornita dalle Sezioni Unite "Cavallo".
1. Inquadramento normativo e il limite dell'art. 270 c.p.p.
La regola generale sancita dall'art. 270, comma 1, c.p.p. stabilisce che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti 1. La norma prevede un'unica deroga: l'utilizzabilità è consentita solo qualora i risultati risultino "rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza" 1.
Se il reato comune ora contestato al Suo cliente non rientra tra le fattispecie di arresto obbligatorio in flagranza (previste dall'art. 380 c.p.p.), l'utilizzazione è, in linea di principio, vietata.
2. Il principio della sentenza "Cavallo" e la nozione di "procedimento diverso"
Secondo l'orientamento consolidato dalle Sezioni Unite (richiamato espressamente dalla giurisprudenza successiva 2 3), il divieto di cui all'art. 270 c.p.p. non opera se il reato oggetto della nuova contestazione è connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p. a quello per cui l'autorizzazione era stata originariamente disposta 2 3.
Per eccepire l'inutilizzabilità, deve dimostrare che:
- Assenza di connessione ex art. 12 c.p.p.: Il nuovo reato non deve essere in concorso (lett. a), né legato da vincolo di continuazione o medesimo disegno criminoso (lett. b), né commesso per eseguire o occultare l'altro (lett. c) 4.
- Mancanza di "indispensabilità": Anche qualora il reato rientrasse tra quelli con arresto obbligatorio, la Procura deve dimostrare che la prova captativa sia "indispensabile" e non meramente utile 1 5.
3. Profili di inutilizzabilità specifica per il Captatore Informatico
Qualora le intercettazioni siano state eseguite mediante captatore informatico (trojan), la disciplina è ancora più rigorosa. Ai sensi dell'art. 270, comma 1-bis, c.p.p., i risultati sono utilizzabili per reati diversi solo se indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati dall'art. 266, comma 2-bis, c.p.p. (delitti di criminalità organizzata o contro la Pubblica Amministrazione puniti con reclusione non inferiore a 5 anni) 1 6. Se il reato comune contestato non appartiene a questo catalogo, l'inutilizzabilità è assoluta per espressa previsione normativa 7 8.
4. Strategia operativa per l'eccezione
Per strutturare l'eccezione difensiva, si consiglia di seguire questo schema:
- Verifica del parametro di ammissibilità: Verificare se il reato comune contestato rientra nei limiti dell'art. 266 c.p.p. 6. Se non vi rientra, l'intercettazione non poteva nemmeno essere autorizzata in via autonoma.
- Eccezione di "diversità" del procedimento: Sostenere che, mancando i vincoli di connessione di cui all'art. 12 c.p.p. 4, si è in presenza di un "procedimento diverso" ai sensi dell'art. 270 c.p.p. 2 7.
- Assenza di arresto obbligatorio: Dimostrare che per il reato comune non è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, facendo cadere l'unica deroga prevista dal comma 1 dell'art. 270 c.p.p. 1 9.
- Rilevabilità del vizio: L'inutilizzabilità derivante dalla violazione degli artt. 266 e 270 c.p.p. è considerata "patologica" e deve essere dichiarata dal giudice ai sensi dell'art. 271, comma 1, c.p.p. 10, nonché rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ex art. 191, comma 2, c.p.p. 11.
La giurisprudenza di legittimità ha confermato che l'inosservanza di tali limiti comporta il divieto di utilizzo dei risultati captativi, con conseguente obbligo per il giudice di disporre la distruzione della relativa documentazione, salvo che costituisca corpo del reato 10.
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Fonti:
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Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
270, comma 1, c.p.p.** stabilisce che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti .
L'art. 270 comma 1 del Codice di Procedura Penale citato nella Fonte 1 stabilisce esattamente questo divieto generale.
La norma prevede un'unica deroga: l'utilizzabilità è consentita solo qualora i risultati risultino "rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza" .
La Fonte 1 riporta testualmente la deroga per i delitti con arresto obbligatorio in flagranza, definendoli rilevanti e indispensabili.
266 c.p.p.** .
La Fonte 2 riporta il testo dell'art. 266 c.p.p. relativo ai limiti di ammissibilità delle intercettazioni.
12 c.p.p.** , si è in presenza di un "procedimento diverso" ai sensi dell'art.
La Fonte 6 elenca i casi di connessione dei procedimenti previsti dall'art. 12 c.p.p.
271, comma 1, c.p.p. , nonché rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ex art.
La Fonte 3 riporta l'art. 271 comma 1 c.p.p. sui divieti di utilizzazione delle intercettazioni.
191, comma 2, c.p.p.** .
La Fonte 4 riporta l'art. 191 c.p.p., specificando al comma 2 che l'inutilizzabilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
La giurisprudenza di legittimità ha confermato che l'inosservanza di tali limiti comporta il divieto di utilizzo dei risultati captativi, con conseguente obbligo per il giudice di disporre la distruzione della relativa documentazione, salvo che costituisca corpo del reato .
La Fonte 3 (art. 271 comma 3) conferma l'obbligo di distruzione della documentazione inutilizzabile, salvo che costituisca corpo del reato.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
