Esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c.
L'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto è l'istituto che permette di ottenere per via giudiziale gli effetti di un contratto non concluso, nonostante l'esistenza di un obbligo legale o convenzionale in tal senso.
1. Inquadramento normativo
Il fondamento dell'istituto risiede nell'art. 2932 c.c. 1, il quale stabilisce che, in caso di inadempimento dell'obbligo di concludere un contratto, la parte adempiente può ottenere una sentenza che produca gli stessi effetti del contratto definitivo non concluso.
L'applicazione più frequente riguarda il contratto preliminare, la cui validità è subordinata al rispetto della medesima forma prescritta per il definitivo, a pena di nullità, come previsto dall'art. 1351 c.c. 2.
2. Condizioni per l'azione
L'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. è subordinato a specifici presupposti di legge 1:
- Possibilità e titolo: l'esecuzione deve essere materialmente e giuridicamente possibile e non deve essere esclusa dal titolo (ovvero dalle clausole del contratto preliminare stesso).
- Esecuzione della controprestazione: nei contratti che trasferiscono la proprietà o altri diritti, l'attore deve eseguire la propria prestazione o farne offerta nei modi di legge, a meno che essa non sia ancora esigibile al momento della domanda.
In alternativa all'adempimento coattivo, la parte non inadempiente conserva sempre la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1453 c.c. 3.
3. Profili di pubblicità e tutela dei terzi
La tutela del promissario acquirente è rafforzata dal sistema della trascrizione:
- Trascrizione del preliminare: ai sensi dell'art. 2645-bis c.c. 4, la trascrizione del contratto preliminare produce un effetto prenotativo. La successiva sentenza ottenuta ex art. 2932 c.c. prevarrà sulle trascrizioni o iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del preliminare stesso. Tale effetto cessa se il definitivo o la domanda giudiziale non vengono trascritti entro un anno dalla data convenuta per il definitivo e, comunque, entro tre anni dalla trascrizione del preliminare.
- Trascrizione della domanda giudiziale: l'art. 2652, n. 2, c.c. 5 impone la trascrizione della domanda diretta a ottenere l'esecuzione in forma specifica. In virtù di tale trascrizione, gli effetti della sentenza di accoglimento retroagiscono al momento della domanda, prevalendo su eventuali acquisti di terzi trascritti successivamente.
4. Conclusione operativa
In sede di predisposizione dell'azione, occorre verificare i requisiti formali e sostanziali previsti dal codice: la conformità della forma del contratto preliminare ai sensi dell'art. 1351 c.c. 2, la vigenza degli effetti della trascrizione del preliminare ex art. 2645-bis c.c. 4 e le modalità di offerta della prestazione previste dall'art. 2932 c.c. 1.
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L'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto è l'istituto che permette di ottenere per via giudiziale gli effetti di un contratto non concluso, nonostante l'esistenza di un obbligo legale o convenzionale in tal senso.
Il paragrafo definisce correttamente l'istituto dell'esecuzione in forma specifica basandosi sul contenuto dell'art. 2932 c.c. riportato nel Source 1.
1. Inquadramento normativo Il fondamento dell'istituto risiede nell'art. 2932 c.c. (#cite-source-1), il quale stabilisce che, in caso di inadempimento dell'obbligo di concludere un contratto, la parte adempiente può ottenere una sentenza che produca gli stessi effetti del contratto definitivo non concluso.
L'attribuzione all'art. 2932 c.c. è corretta poiché il Source 1 descrive esattamente la possibilità di ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
L'applicazione più frequente riguarda il contratto preliminare, la cui validità è subordinata al rispetto della medesima forma prescritta per il definitivo, a pena di nullità, come previsto dall'art. 1351 c.c. (#cite-source-2).
L'art. 1351 c.c. nel Source 2 conferma che il contratto preliminare è nullo se non ha la stessa forma del definitivo.
2. Condizioni per l'azione L'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. è subordinato a specifici presupposti di legge (#cite-source-1): Possibilità e titolo: l'esecuzione deve essere materialmente e giuridicamente possibile e non deve essere esclusa dal titolo (ovvero dalle clausole del contratto preliminare stesso). Esecuzione della controprestazione: nei contratti che trasferiscono la proprietà o altri diritti, l'attore deve eseguire la propria prestazione o farne offerta nei modi di legge, a meno che essa non sia ancora esigibile al momento della domanda.
Il Source 1 (art. 2932 c.c.) elenca esplicitamente i presupposti della possibilità, del titolo e dell'offerta della controprestazione.
In alternativa all'adempimento coattivo, la parte non inadempiente conserva sempre la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1453 c.c. (#cite-source-6).
L'art. 1453 c.c. nel Source 6 prevede espressamente la facoltà di chiedere la risoluzione e il risarcimento in alternativa all'adempimento.
3. Profili di pubblicità e tutela dei terzi La tutela del promissario acquirente è rafforzata dal sistema della trascrizione: Trascrizione del preliminare: ai sensi dell'art. 2645-bis c.c. (#cite-source-4), la trascrizione del contratto preliminare produce un effetto prenotativo. La successiva sentenza ottenuta ex art. 2932 c.c. prevarrà sulle trascrizioni o iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del preliminare stesso. Tale effetto cessa se il definitivo o la domanda giudiziale non vengono trascritti entro un anno dalla data convenuta per il definitivo e, comunque, entro tre anni dalla trascrizione del preliminare. Trascrizione della domanda giudiziale: l'art. 2652, n. 2, c.c. (#cite-source-3) impone la trascrizione della domanda diretta a ottenere l'esecuzione in forma specifica. In virtù di tale trascrizione, gli effetti della sentenza di accoglimento retroagiscono al momento della domanda, prevalendo su eventuali acquisti di terzi trascritti successivamente.
L'art. 2645-bis c.c. nel Source 4 disciplina la trascrizione del preliminare e l'effetto di prevalenza della sentenza rispetto a trascrizioni successive.
4. Conclusione operativa In sede di predisposizione dell'azione, occorre verificare i requisiti formali e sostanziali previsti dal codice: la conformità della forma del contratto preliminare ai sensi dell'art. 1351 c.c. (#cite-source-2), la vigenza degli effetti della trascrizione del preliminare ex art. 2645-bis c.c. (#cite-source-4) e le modalità di offerta della prestazione previste dall'art. 2932 c.c. (#cite-source-1).
Il paragrafo cita l'art. 2 per le modalità di offerta della prestazione, ma tale riferimento non trova riscontro nei testi normativi forniti (Source 1-6).
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
