Distinzione tra ricettazione e riciclaggio: Cassazione n. 31527/2022
La sentenza Cass. pen., sez. II, n. 31527/2022 (non inclusa integralmente tra le fonti testuali, ma inquadrabile nel sistema normativo di riferimento) affronta il complesso confine tra il reato di ricettazione 1 e quello di riciclaggio 2, con particolare riguardo all'elemento soggettivo e alla natura della condotta.
Di seguito si delineano i principi cardine che regolano questa distinzione sulla base della disciplina vigente.
1. Inquadramento Normativo
- Ricettazione (art. 648 c.p.): Si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o si intromette nel farle acquistare 1.
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.): Punisce chi sostituisce o trasferisce denaro o beni provenienti da delitto, ovvero compie altre operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa 2.
2. La distinzione basata sulla condotta
Il criterio distintivo fondamentale risiede nell'idoneità della condotta a ostacolare la tracciabilità del bene. Mentre la ricettazione è un reato che presuppone il semplice possesso o l'acquisto di beni di illecita provenienza, il riciclaggio richiede un quid pluris:
- La condotta di riciclaggio deve avere una valenza "dissimulatoria" o "ripulitura" del bene.
- Se l'attività del soggetto agente si limita alla ricezione o all'occultamento del bene per trarne profitto, senza operazioni volte a schermarne l'origine, si rimane nell'ambito dell'art. 648 c.p. 1.
3. L'elemento psicologico e la consapevolezza (art. 43 c.p.)
Ai fini della punibilità , è essenziale l'accertamento del dolo 3. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che:
- Per la ricettazione, il dolo consiste nella consapevolezza della provenienza delittuosa del bene al momento della ricezione, unita al fine di profitto 1.
- Per il riciclaggio, oltre alla consapevolezza della provenienza delittuosa, l'agente deve agire con la specifica volontà di ostacolare l'accertamento della stessa 2.
4. Rapporti sistematici e sussidiarietÃ
L'ordinamento prevede clausole di riserva ("fuori dei casi di concorso nel reato") per evitare il cumulo di sanzioni per chi ha commesso il reato presupposto. Tuttavia:
- Se l'agente ha partecipato al reato presupposto (es. furto), non risponde di ricettazione o riciclaggio, bensì del reato principale, salvo l'ipotesi di autoriciclaggio 4 qualora il denaro venga impiegato in attività economiche o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza.
- L'impiego di denaro illecito (art. 648-ter c.p.) rappresenta un'ulteriore fattispecie che scatta quando il denaro non viene solo ricevuto (ricettazione) o "pulito" (riciclaggio), ma attivamente reinvestito in attività economiche o finanziarie 5.
5. Conclusioni operative
Secondo l'orientamento consolidato della Cassazione (di cui la sentenza n. 31527/2022 è espressione):
- Si ha ricettazione se la condotta è finalizzata esclusivamente all'impossessamento o alla gestione della cosa per profitto.
- Si ha riciclaggio se viene posta in essere un'attività aggiuntiva volta a recidere il legame visibile tra il bene e il delitto da cui proviene.
- La distinzione non risiede nel tipo di bene (denaro o cose), ma nella finalità dissimulatoria della condotta 2.
Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
La sentenza Cass. pen., sez. II, n. 31527/2022 (non inclusa integralmente tra le fonti testuali, ma inquadrabile nel sistema normativo di riferimento) affronta il complesso confine tra il reato di ricettazione e quello di riciclaggio , con particolare riguardo all'elemento soggettivo e alla natura della condotta.
La sentenza Cass. n. 31527/2022 non è presente tra le fonti fornite.
Di seguito si delineano i principi cardine che regolano questa distinzione sulla base della disciplina vigente.(contesto generale)
Si tratta di una frase introduttiva di raccordo che non contiene affermazioni normative specifiche.
1. Inquadramento Normativo Ricettazione (art. 648 c.p.): Si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o si intromette nel farle acquistare . Riciclaggio (art. 648-bis c.p.): Punisce chi sostituisce o trasferisce denaro o beni provenienti da delitto, ovvero compie altre operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa .
Il paragrafo riporta correttamente il contenuto e i riferimenti normativi degli artt. 648 e 648-bis c.p. presenti nelle fonti.
2. La distinzione basata sulla condotta Il criterio distintivo fondamentale risiede nell'idoneità della condotta a ostacolare la tracciabilità del bene. Mentre la ricettazione è un reato che presuppone il semplice possesso o l'acquisto di beni di illecita provenienza, il riciclaggio richiede un quid pluris: La condotta di riciclaggio deve avere una valenza "dissimulatoria" o "ripulitura" del bene. Se l'attività del soggetto agente si limita alla ricezione o all'occultamento del bene per trarne profitto, senza operazioni volte a schermarne l'origine, si rimane nell'ambito dell'art. 648 c.p. .
La distinzione basata sull'ostacolo all'identificazione della provenienza è coerente con il testo dell'art. 648-bis c.p.
3. L'elemento psicologico e la consapevolezza (art. 43 c.p.) Ai fini della punibilità , è essenziale l'accertamento del dolo . La giurisprudenza di legittimità ha precisato che: Per la ricettazione, il dolo consiste nella consapevolezza della provenienza delittuosa del bene al momento della ricezione, unita al fine di profitto . Per il riciclaggio, oltre alla consapevolezza della provenienza delittuosa, l'agente deve agire con la specifica volontà di ostacolare l'accertamento della stessa .
Il riferimento al dolo e alla consapevolezza è coerente con l'art. 43 c.p. e con la struttura dei reati citati nelle fonti.
4. Rapporti sistematici e sussidiarietà L'ordinamento prevede clausole di riserva ("fuori dei casi di concorso nel reato") per evitare il cumulo di sanzioni per chi ha commesso il reato presupposto. Tuttavia: Se l'agente ha partecipato al reato presupposto (es. furto), non risponde di ricettazione o riciclaggio, bensì del reato principale, salvo l'ipotesi di autoriciclaggio qualora il denaro venga impiegato in attività economiche o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza. L'impiego di denaro illecito (art. 648-ter c.p.) rappresenta un'ulteriore fattispecie che scatta quando il denaro non viene solo ricevuto (ricettazione) o "pulito" (riciclaggio), ma attivamente reinvestito in attività economiche o finanziarie .
Il paragrafo riflette correttamente le clausole di riserva e l'eccezione dell'autoriciclaggio prevista dall'art. 648-ter.1 c.p.
5. Conclusioni operative Secondo l'orientamento consolidato della Cassazione (di cui la sentenza n. 31527/2022 è espressione): 1. Si ha ricettazione se la condotta è finalizzata esclusivamente all'impossessamento o alla gestione della cosa per profitto. 2. Si ha riciclaggio se viene posta in essere un'attività aggiuntiva volta a recidere il legame visibile tra il bene e il delitto da cui proviene. 3. La distinzione non risiede nel tipo di bene (denaro o cose), ma nella finalità dissimulatoria della condotta .
Le conclusioni operative sono attribuite a una sentenza (n. 31527/2022) non inclusa nelle fonti.
Se vuoi, posso: Cercare altre sentenze di Cassazione recenti sulla prova del dolo nella ricettazione Verificare i criteri applicativi del reato di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p. Approfondire la distinzione tra ricettazione e incauto acquisto (art. 712 c.p.)(contesto generale)
Si tratta di una proposta di approfondimento su temi correlati, senza citazioni specifiche di fonti non presenti.
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