LBO e assistenza finanziaria: distinzione ex artt. 2501-bis e 2358 c.c.

Approfondimento editoriale
La holding di partecipazioni effettua un'operazione di leverage buyout (LBO) acquisendo una società target mediante indebitamento garantito dal patrimonio della target stessa (art. 2501-bis c.c.). I creditori della target eccepiscono che l'operazione integra assistenza finanziaria vietata ex art. 2358 c.c. Come si distingue il merger leveraged buyout lecito dall'assistenza finanziaria vietata quando la fusione inversa avviene immediatamente dopo l'acquisizione?
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Fonti:

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·
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