Risoluzione leasing traslativo: art. 1526 c.c. e art. 177 CCII

Approfondimento editoriale
Il contratto di locazione finanziaria (leasing) prevede una clausola di risoluzione automatica per inadempimento dell'utilizzatore. La concedente risolve il contratto e chiede la restituzione del bene più i canoni a scadere attualizzati. L'utilizzatore eccepisce l'applicazione dell'art. 1526 c.c. (vendita con riserva di proprietà) che impone la restituzione dei canoni al netto dell'equo compenso. Quale disciplina si applica al leasing traslativo dopo le Sezioni Unite 2021 e l'art. 177 CCII?
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Fonti:

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·
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