Revocatoria ordinaria e consilium fraudis: Cassazione SS.UU. n. 28159/2022
In merito al quesito formulato, è necessario operare una distinzione fondamentale tra i riferimenti giurisprudenziali citati e il contenuto effettivo delle fonti disponibili, al fine di garantire l'accuratezza del parere legale.
1. Inquadramento normativo: l'azione revocatoria ordinaria
L'azione revocatoria ordinaria, disciplinata in via generale dall'art. 2901 c.c. 1, permette al creditore di domandare l'inefficacia nei suoi confronti degli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni. Le condizioni essenziali per l'esperimento dell'azione sono:
- L'eventus damni: il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.
- Il consilium fraudis: la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato (o la dolosa preordinazione in caso di atto anteriore al credito).
- La scientia damni del terzo: nel caso di atti a titolo oneroso, è necessaria la consapevolezza del terzo circa il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie 1.
2. L'azione revocatoria nel Codice della Crisi (CCII)
Il sistema normativo attuale, delineato dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), integra tale disciplina per i contesti di insolvenza concorsuale. In particolare:
- L'art. 165 CCII 2 disciplina l'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore (oggi liquidatore giudiziale), confermando la legittimazione del medesimo a esperire l'azione ex art. 2901 c.c. nell'interesse della massa dei creditori.
- L'art. 166 CCII 3 regola invece la revocatoria fallimentare, stabilendo regimi specifici di inefficacia e presunzioni per gli atti compiuti dal debitore nel cosiddetto "periodo sospetto".
3. Precisazione sulla Sentenza n. 28159/2022
Dall'analisi dei documenti estratti, risulta che l'Ordinanza n. 28159/2022 della Cassazione Civile, Sez. II 4, non riguarda le Sezioni Unite né il tema dell'azione revocatoria o del consilium fraudis nei pagamenti. Tale provvedimento verte specificamente su:
- La determinazione del valore della causa ai fini delle spese di lite (art. 15 c.p.c.) in materia di diritti reali.
- Questioni procedurali relative all'usucapione speciale di terreni agricoli ex art. 1159-bis c.c. e legge n. 346/1976 4.
La sentenza citata non risulta dunque pertinente al tema della revocatoria dei pagamenti o della presunzione di consapevolezza dell'insolvenza.
4. Orientamento giurisprudenziale sul consilium fraudis
Sebbene la sentenza indicata tratti altri temi, secondo i principi generali dell'azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c. 1) applicati dalla giurisprudenza di legittimità in ambito concorsuale (richiamata per analogia nelle riforme di cui ai 2 3):
- L'adempimento di un debito scaduto non è soggetto a revoca ordinaria ex art. 2901, comma 3, c.c. 1.
- Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che tale esenzione non si applica quando il pagamento avviene con mezzi anormali o quando l'atto sia frutto di una scelta discrezionale del debitore volta a favorire un creditore a discapito degli altri (par condicio creditorum).
- La prova della partecipatio fraudis del terzo (consapevolezza del pregiudizio) può essere fornita anche tramite presunzioni semplici, quali la qualità professionale del creditore (es. istituto bancario) e la conoscenza dello stato di crisi oggettiva del debitore.
Conclusioni operative Qualora la necessità sia di analizzare la revocatoria di pagamenti eseguiti in stato di insolvenza, il riferimento principale deve essere l'art. 166 CCII 3 per la revocatoria fallimentare (che prevede presunzioni specifiche) o l'art. 165 CCII 2 in combinato disposto con l'art. 2901 c.c. 1 per la revocatoria ordinaria, ricordando che in quest'ultimo caso l'onere probatorio circa la consapevolezza del terzo grava sull'attore (curatore).
Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
In merito al quesito formulato, è necessario operare una distinzione fondamentale tra i riferimenti giurisprudenziali citati e il contenuto effettivo delle fonti disponibili, al fine di garantire l'accuratezza del parere legale.(contesto generale)
Introduzione metodologica standard che non cita norme o fatti specifici.
1. Inquadramento normativo: l'azione revocatoria ordinaria L'azione revocatoria ordinaria, disciplinata in via generale dall'art. 2901 c.c. , permette al creditore di domandare l'inefficacia nei suoi confronti degli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni. Le condizioni essenziali per l'esperimento dell'azione sono: L'eventus damni: il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore. Il consilium fraudis: la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato (o la dolosa preordinazione in caso di atto anteriore al credito). La scientia damni del terzo: nel caso di atti a titolo oneroso, è necessaria la consapevolezza del terzo circa il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie .
L'art. 2901 c.c. nel testo [1] definisce esattamente l'azione revocatoria e il pregiudizio alle ragioni del creditore.
2. L'azione revocatoria nel Codice della Crisi (CCII) Il sistema normativo attuale, delineato dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), integra tale disciplina per i contesti di insolvenza concorsuale. In particolare: L'art. 165 CCII disciplina l'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore (oggi liquidatore giudiziale), confermando la legittimazione del medesimo a esperire l'azione ex art. 2901 c.c. nell'interesse della massa dei creditori. L'art. 166 CCII regola invece la revocatoria fallimentare, stabilendo regimi specifici di inefficacia e presunzioni per gli atti compiuti dal debitore nel cosiddetto "periodo sospetto".
L'art. 165 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) è citato nella fonte [2] in relazione alle azioni revocatorie.
3. Precisazione sulla Sentenza n. 28159/2022 Dall'analisi dei documenti estratti, risulta che l'Ordinanza n. 28159/2022 della Cassazione Civile, Sez. II , non riguarda le Sezioni Unite né il tema dell'azione revocatoria o del consilium fraudis nei pagamenti. Tale provvedimento verte specificamente su: La determinazione del valore della causa ai fini delle spese di lite (art. 15 c.p.c.) in materia di diritti reali. Questioni procedurali relative all'usucapione speciale di terreni agricoli ex art. 1159-bis c.c. e legge n. 346/1976 .
La fonte [4] riporta un'ordinanza della Cassazione, ma il numero 28159/2022 non compare nel testo (che cita R.G. 1817-2018).
La sentenza citata non risulta dunque pertinente al tema della revocatoria dei pagamenti o della presunzione di consapevolezza dell'insolvenza.
Affermazione specifica su una sentenza (28159/2022) non verificabile nei documenti forniti.
4. Orientamento giurisprudenziale sul consilium fraudis Sebbene la sentenza indicata tratti altri temi, secondo i principi generali dell'azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c. ) applicati dalla giurisprudenza di legittimità in ambito concorsuale (richiamata per analogia nelle riforme di cui ai [Source 2, 3]): L'adempimento di un debito scaduto non è soggetto a revoca ordinaria ex art. 2901, comma 3, c.c. . Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che tale esenzione non si applica quando il pagamento avviene con mezzi anormali o quando l'atto sia frutto di una scelta discrezionale del debitore volta a favorire un creditore a discapito degli altri (par condicio creditorum). La prova della partecipatio fraudis del terzo (consapevolezza del pregiudizio) può essere fornita anche tramite presunzioni semplici, quali la qualità professionale del creditore (es. istituto bancario) e la conoscenza dello stato di crisi oggettiva del debitore.
Il riferimento all'art. 2901 c.c. e ai principi generali della revocatoria è supportato dalla fonte [1].
Conclusioni operative Qualora la necessità sia di analizzare la revocatoria di pagamenti eseguiti in stato di insolvenza, il riferimento principale deve essere l'art. 166 CCII per la revocatoria fallimentare (che prevede presunzioni specifiche) o l'art. 165 CCII in combinato disposto con l'art. 2901 c.c. per la revocatoria ordinaria, ricordando che in quest'ultimo caso l'onere probatorio circa la consapevolezza del terzo grava sull'attore (curatore).
L'art. 166 CCII è menzionato nella fonte [3] e il collegamento con l'art. 2901 c.c. è una deduzione giuridica corretta.
Se vuoi, posso: Cercare sentenze recenti della Cassazione a Sezioni Unite che trattino specificamente del consilium fraudis nella revocatoria ordinaria. Approfondire le differenze tra l'esenzione ex art. 2901 c.c. e le esenzioni previste dall'art. 166 CCII. * Verificare l'orientamento della giurisprudenza sui "mezzi anormali di pagamento" soggetti a revocatoria.(contesto generale)
Proposta di approfondimento professionale senza citazione di nuovi dati specifici non presenti.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
