Indennizzo revoca contributo pubblico ex art. 21-quinquies L. 241/1990

Approfondimento editoriale
La P.A. revoca in autotutela un contributo pubblico già erogato (art. 21-quinquies L. 241/1990) per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Il beneficiario eccepisce che la revoca dopo l'erogazione integrale comporta un obbligo di indennizzo (art. 21-quinquies co. 1-bis) e che il quantum dell'indennizzo non può essere inferiore al danno effettivamente subito. Come si calcola l'indennizzo quando il beneficiario ha già sostenuto investimenti irreversibili?
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Fonti:

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·
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