Regresso del fideiussore e transazione del debitore ex artt. 1949 e 1304 c.c.

Approfondimento editoriale
Il fideiussore paga il debito garantito e si surrogra nei diritti del creditore (art. 1949 c.c.), ma il debitore principale nel frattempo ha concordato una transazione con il creditore originario a saldo e stralcio. Il fideiussore può agire in regresso per l'intero importo pagato o il suo diritto è limitato dall'importo transatto? Quale effetto ha la transazione ex art. 1304 c.c. a cui il fideiussore non ha partecipato?
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Fonti:

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·
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