Privilegio fondiario e sospensione nel sovraindebitamento del consumatore

Approfondimento editoriale
Il creditore fondiario (art. 38 TUB) avvia l'esecuzione immobiliare sul bene ipotecato. Il debitore esecutato deposita domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento del consumatore (art. 67 CCII) e chiede la sospensione dell'esecuzione. Il creditore fondiario eccepisce il privilegio processuale che lo esenta dalla sospensione (art. 41 co. 2 TUB). Il privilegio del creditore fondiario opera anche nella procedura di sovraindebitamento o è derogato dalla normativa del CCII a tutela del debitore civile?
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Fonti:

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·
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