Poteri gestori del custode e locazione dell'immobile pignorato

Approfondimento editoriale
Il custode giudiziario (art. 65 c.p.c.) di un immobile pignorato affitta l'immobile a un terzo per massimizzare la redditività del bene. Il debitore esecutato, che ancora abita l'immobile, contesta la legittimazione del custode a stipulare nuove locazioni senza il suo consenso. Come si risolve il conflitto tra il potere gestorio del custode e i diritti personali del debitore quando il pignoramento non include un ordine di liberazione?
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Fonti:

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·
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